142.203

# Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio

(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)[^1]

del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005[^2]sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);<br />in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 1999[^3]tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);<br />in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 2016[^4]relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;<br />in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 2001[^5]di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960[^6]istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS);<br />in esecuzione dell’Accordo del 25 febbraio 2019[^7]tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini);<br />in esecuzione dell’Accordo del 14 dicembre 2020[^8]tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi),[^9]

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--1}
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
1. La presente ordinanza disciplina la libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.[^10]
2. Essa regola anche la libera circolazione delle persone conformemente alle disposi-zioni dell’accordo sui diritti acquisiti.[^11]
3. Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.[^12]

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--2}
1. La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (cittadini dell’UE) nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS)[^13].[^14]
2. Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.
3. Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio dell’UE o dell’AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato dell’UE o dell’AELS.[^15]
4. Si applica anche ai cittadini del Regno Unito e ai membri della loro famiglia con-formemente alla regolamentazione prevista dall’accordo sui diritti acquisiti, fatti salvi gli articoli 4 capoverso 3^bis^, 8, 10–12, 14 capoverso 2, 21, 27 e 38.[^16]
5. La procedura di notificazione per una prestazione della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile secondo l’articolo 9 capoverso 1^bis^primo e secondo periodo nonché le sanzioni secondo l’articolo 32*a* capoverso 1 si applicano anche ai prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.[^17]

##### **Art. 3** Deroghe al campo d’applicazione {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--3}
1. La presente ordinanza non si applica ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoversi 1 lettere a–d, 2 e 3 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007[^18]sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).
2. .[^19]
3. .[^20]
4. .[^21]
5. .[^22]

## **Sezione 2:** Tipi di permessi e carte di soggiorno {#sec_2}
##### **Art. 4** Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--4}
(art. 6, 7, 12, 13, 20 e 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e<br />art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)^[^23]^
1. Ai cittadini dell’UE e dell’AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso di soggiorno di breve durata[^24]UE/AELS, un permesso di dimora UE/AELS o un permesso per frontalieri UE/AELS.
2. Salvo disposizione contraria del diritto federale, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS valgono in tutta la Svizzera.[^25]
3. Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell’UE e dell’AELS vale in tutta la Svizzera.[^26]
3bis. .[^27]
4. I cittadini dell’UE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.[^28]
5. In caso di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991[^29]sul collocamento, di una durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno, svolto per il tramite di un fornitore di personale a prestito con sede in Svizzera, i cittadini dell’UE e dell’AELS ottengono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la durata dell’impiego presso l’impresa acquisitrice con sede in Svizzera.[^30]

##### **Art. 5** Permesso di domicilio UE/AELS {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--5}
Ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS illimitato in virtù dell’articolo 34 LStrI e gli articoli 60–63 della OASA[^31], nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

##### **Art. 6** Carta di soggiorno {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--6}
1. Ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi secondo l’articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, è rilasciata una carta di soggiorno per stranieri.
2. La carta di soggiorno per stranieri quale prova del permesso di domicilio UE/AELS è rilasciata a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, la stessa deve essere presentata per proroga all’autorità competente.
3. Il rilascio e la presentazione delle carte di soggiorno per stranieri sono retti dagli articoli 71–72 OASA[^32].[^33]

## **Sezione 3:** Entrata, procedura di notificazione e di permesso {#sec_3}
##### **Art. 7** Procedura di rilascio del visto {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--7}
(art. 1 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS)
Per i familiari di cittadini dell’UE o dell’AELS e per i prestatori di servizi di cui all’articolo 2 capoverso 3, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del 15 agosto 2018[^34]concernente l’entrata e il rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS secondo le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.

##### **Art. 8** {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--8}

##### **Art. 9** Procedure di notificazione e di permesso {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--9}
(all. I art. 2 par. 4 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 2 par. 4 della Conv. AELS)[^35]
1. Le procedure di notificazione e di permesso sono rette dagli articoli 10–15 LStrI e dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA[^36].[^37]
1bis. In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’articolo 6 della legge dell’8 ottobre 1999[^38]sui lavoratori distaccati in Svizzera e all’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 2003[^39]sui lavoratori distaccati in Svizzera. Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l’attività.[^40]
1ter. L’articolo 6 capoverso 4 della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia alla trasmissione della notificazione alla Commissione tripartita cantonale nonché, se del caso, alla Commissione paritetica istituita da contratti collettivi di obbligatorietà generale (art. 9 cpv. 1^bis^primo periodo OLCP).[^41]
2. Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l’articolo 5 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006[^42].[^43]
3. I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all’autorità competente nel luogo di lavoro. La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego.[^44]
4. I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l’autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per analogia.

## **Sezione 4:** Dimora con attività lucrativa {#sec_4}
##### **Art. 10 e 11** {#sec_4/art_10_11 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--10 und 11}

##### **Art. 12** Deroghe ai contingenti massimi {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--12}
1 a^3^. .[^45]
4. I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.

## **Sezione 5:** Prestazione transfrontaliera di servizi {#sec_5}
##### **Art. 13** Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--13}
(art. 5 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K della Conv. AELS)
Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e l’UE[^46]o l’AELS non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata del servizio.

##### **Art. 14** Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--14}
1. In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini dell’UE e dell’AELS e i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.
2. .[^47]

##### **Art. 15** Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--15}
(art. 20 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 19 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
1. In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio supera i 90 giorni lavorativi, ai cittadini dell’UE e dell’AELS e alle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3 può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS giusta l’articolo 4.[^48]
2. Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LStrI e dell’OASA[^49].[^50]

## **Sezione 6:** Dimora senza attività lucrativa {#sec_6}
##### **Art. 16** Mezzi finanziari {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--16}
(art. 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K della Conv. AELS)
1. I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell’UE o dell’AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale[^51].
2. I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell’UE o dell’AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965[^52]sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

##### **Art. 17** Rinnovo del permesso di dimora UE/AELS {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--17}
(art. 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.

##### **Art. 18** Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--18}
(art. 2 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
1. Per la ricerca di un impiego, i cittadini dell’UE e dell’AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.
2. Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.[^53]
3. Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell’UE e dell’AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.

##### **Art. 19** Destinatari di servizi {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--19}
(art. 23 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione e art. 22 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
1. Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini dell’UE e dell’AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.
2. Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS.

##### **Art. 20** Rilascio di un permesso per motivi gravi {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--20}
Se non sono adempite le condizioni per l’ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi gravi lo giustificano.

## **Sezione 7:** . {#sec_7}
##### **Art. 21** {#sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--21}

## **Sezione 8:** Diritto di rimanere in Svizzera {#sec_8}
(art. 4 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 4 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

##### **Art. 22** {#sec_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--22}
Ai cittadini dell’UE e dell’AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS.

## **Sezione 9:** Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento {#sec_9}
##### **Art. 23** Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno {#sec_9/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--23}
(all. I art. 6 par. 6 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 6 par. 6 della Conv. AELS)[^54]
1. I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2. Per quanto concerne il permesso di domicilio UE/AELS si applica l’articolo 63 LStrI.[^55]

##### **Art. 24** Misure di allontanamento o di respingimento {#sec_9/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--24}
(art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice I della Conv. AELS)
Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali secondo gli articoli 60–68 LStrI valgono per tutto il territorio della Svizzera.

##### **Art. 25** Competenza in caso di cambiamento di Cantone {#sec_9/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--25}
(art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.

## **Sezione 10:** Procedura e competenza {#sec_10}
##### **Art. 26** Competenza {#sec_10/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--26}
I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.

##### **Art. 27** {#sec_10/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--27}

##### **Art. 28** Controllo dei permessi {#sec_10/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--28}
Il controllo dei permessi dei cittadini dell’UE e dell’AELS da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)[^56]è retto dall’articolo 99 LStrI e dagli articoli 83 e 85 OASA[^57].

##### **Art. 29** Competenza della SEM {#sec_10/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--29}
La SEM è competente per:
a. l’approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini dell’UE e dell’AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l’articolo 20;
b. il controllo dei permessi giusta l’articolo 28.

##### **Art. 30** {#sec_10/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--30}

## **Sezione 11:** . {#sec_11}
##### **Art. 31** {#sec_11/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--31}

## **Sezione 12:** Disposizioni penali e sanzioni amministrative {#sec_12}
##### **Art. 32** Sanzioni amministrative {#sec_12/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--32}
Le sanzioni amministrative sono rette dall’articolo 122 LStrI.

##### **Art. 32a** Disposizioni penali {#sec_12/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--32_a}
1. È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 1^bis^.
2. È punito con una multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 3.

## **Sezione 13:** Esecuzione {#sec_13}
##### **Art. 33** {#sec_13/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--33}
La SEM sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza.

## **Sezione 14:** Abrogazione del diritto previgente {#sec_14}
##### **Art. 34** {#sec_14/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--34}
L’ordinanza del 23 maggio 2001[^58]sull’introduzione della libera circolazione delle persone è abrogata.

## **Sezione 15:** Modifica del diritto vigente {#sec_15}
##### **Art. 35** {#sec_15/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--35}
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

.[^59]

## **Sezione 16:** Disposizioni transitorie {#sec_16}
##### **Art. 36** Permessi secondo il diritto previgente {#sec_16/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--36}
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
1. I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro scadenza.
2. I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.

##### **Art. 37** Procedure {#sec_16/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--37}
Per le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.

##### **Art. 38** {#sec_16/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--38}

## **Sezione 17:** Entrata in vigore {#sec_17}
##### **Art. 39** {#sec_17/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--39}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

[^1]: Nuovo testo giusta la cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  5853).
[^2]: RS  **142.20**
[^3]: RS  **0.142.112.681**
[^4]: RU  **2016**  5251
[^5]: RU  **2003**  2685
[^6]: RS  **0.632.31**
[^7]: RS  **0.142.113.672**
[^8]: RS  **0.946.293.671.2**
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  827).
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  827).
[^11]: Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5853).
[^12]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6413).
[^13]: Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell’Acc. di emendamento della Conv. AELS.
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  827).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009  (RU  **2009**  1825).
[^16]: Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5853).
[^17]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  6413).
[^18]: RS  **142.201**
[^19]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  748).
[^20]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2012 (RU  **2012**  2391). Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU  **2016**  1205).
[^21]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mag. 2013 (RU  **2013**  1443). Abrogato dalla cifra I dell’O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU  **2014**  1099).
[^22]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2017 (RU  **2017**  3093). Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell’UE-2), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU  **2019**  1575).
[^23]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  827).
[^24]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008  (RU  **2007**  5533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^25]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014  (RU  **2014**  1099).
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  827).
[^27]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mag. 2007 (RU  **2007**  2231). Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  827).
[^28]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 feb. 2004 (RU  **2004**  1569). Nuovo testo giusta la  cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  827).
[^29]: RS  **823.111**
[^30]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  839).
[^31]: RS  **142.201**
[^32]: RS  **142.201**
[^33]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014  (RU  **2014**  1099).
[^34]: RS  **142.204**
[^35]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011  (RU  **2011**  1371).
[^36]: RS  **142.201**
[^37]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009  (RU  **2009**  1825).
[^38]: RS  **823.20**
[^39]: RS  **823.201**
[^40]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mar. 2009 (RU  **2009**  1825). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU  **2013**  1259).
[^41]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009  (RU  **2009**  1825).
[^42]: RS  **142.513**
[^43]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU  **2006**  1945).
[^44]: Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019  (RU  **2019**  3041).
[^45]: Abrogati dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  748).
[^46]: Stati membri al momento della firma dell’Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.
[^47]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  827).
[^48]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011  (RU  **2011**  1371).
[^49]: RS  **142.201**
[^50]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008  (RU  **2007**  5533).
[^51]: Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.
[^52]: [RU  **1965**  535; **1972**  2314cifra III; **1974**  1589; **1978**  391cifra II n. 2; **1985**  2017; **1986**  699; **1996**  2466all. n. 4; **1997**  2952; **2000**  2687; **2002**  701cifra I n. 6,3371all. n. 9,3453; **2003**  3837all. n. 4; **2006**  979art. 2 n. 8; **2007**  5259cifra IV.RU  **2007**  6055art. 35]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS  **831.30** ).
[^53]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU  **2015**  849).
[^54]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011  (RU  **2011**  1371).
[^55]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008  (RU  **2007**  5533).
[^56]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^57]: RS  **142.201**
[^58]: [RU  **2002**  1729]
[^59]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2002**  1741.