142.281.3

# Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri

del 22 settembre 2014 (Stato 1° marzo 2017)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),<br />d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 15*l* capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 agosto 1999[^1]<br />concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE),[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Settori, superfici determinanti e prezzi di settore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--1}
I settori, le superfici determinanti per singolo posto di carcerazione e i prezzi di settore per m^2^sono fissati come segue:

| Settore | Superficie<br>determinante per singolo posto di carcerazione (in m^2^) | Prezzo di settore per m^2^(stato dell’indice<br>1° ottobre 2010)^[^3]^ |
| --- | --- | --- |
| 1 Sicurezza | 1,7 | 5300 |
| 2 Amministrazione | 1,9 | 5300 |
| 2a Autorità migratorie | fino a 1,6 | 5300 |
| 3 Personale | 1,6 | 5100 |
| 4 Detenuti | 7,4 | 5100 |
| 5 Entrata e uscita | 2,1 | 5100 |
| 5a Trasporto | fino a 1,1 | 5100 |
| 6 Spazio abitativo | 16,4 | 6700 |
| 7 Occupazione | 8,6 | 3600 |
| 8 Economia domestica | 5,7 | 6700 |
| Superficie totale per posto<br>di carcerazione | fino a 48,1 | |

##### **Art. 2** Supplemento per la sicurezza {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--2}
Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto di carcerazione.

##### **Art. 3** Supplemento per le costruzioni sportive {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--3}
Per le costruzioni sportive, agli istituti con almeno 100 posti di carcerazione è concesso un supplemento di superficie fino a 2,9 m^2^al massimo per singolo posto di carcerazione. Il supplemento è computato sul settore «detenuti».

##### **Art. 4** Supplemento per le sistemazioni esterne in caso di nuove costruzioni {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--4}
Il supplemento per le sistemazioni esterne, compresi i supplementi in funzione della superficie, ammonta al 9,0 per cento dei costi riconosciuti secondo i gruppi 1–3 e 5 del Codice dei costi di costruzione Edilizia del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione[^4].

##### **Art. 5** Supplemento per le attrezzature mobili in caso di nuove costruzioni {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--5}
Il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili, compresi i supplementi in funzione della superficie, ammonta al 5,7 per cento dei costi riconosciuti secondo i gruppi 1–3 e 5 del Codice dei costi di costruzione Edilizia del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione[^5].

##### **Art. 6** Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili in caso di trasformazioni {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--6}
In caso di trasformazioni è concesso un supplemento pari ai costi riconosciuti relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili.

##### **Art. 7** Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--7}
1. In caso di nuove costruzioni i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo le fasi di calcolo seguenti:
1. Per ogni settore la superficie in m^2^viene moltiplicata per il pertinente prezzo di settore.
2. I prodotti delle moltiplicazioni di cui al numero 1 vengono sommati.
3. Alla somma ottenuta al numero 2 si aggiungono:
        – la relativa percentuale per le sistemazioni esterne;
        – la relativa percentuale per le attrezzature mobili;
        – il supplemento per la sicurezza.
2. L’importo del sussidio della Confederazione è retto dall’articolo 15*k* OEAE.

##### **Art. 8** Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--8}
1. In caso di trasformazioni i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
1. Per ogni settore la superficie in m^2^viene moltiplicata per il pertinente prezzo di settore.
2. I prodotti delle moltiplicazioni di cui al numero 1 vengono sommati.
3. La somma di cui al numero 2 è moltiplicata per il grado d’intervento e di rinnovamento.
4. Al prodotto della moltiplicazione di cui al numero 3 si aggiunge:
        – il supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili;
        – il supplemento per la sicurezza moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.
2. L’importo del sussidio della Confederazione è retto dall’articolo 15*k* OEAE.

##### **Art. 9** Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--9}
1. Se, nel caso di una trasformazione, un istituto esistente non raggiunge le superfici di settore fissate per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra la superficie mancante e la superficie determinante.
2. La superficie mancante del settore «spazio abitativo» può essere compensata da un aumento di superficie nel settore «detenuti». In tal caso i costi determinanti per il settore «detenuti» possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--142.281.3--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2014.

[^1]: RS  **142.281**
[^2]: La mod. giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 gen. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017, concerne soltanto il testo tedesco (RU  **2017**  601).
[^3]: Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, imposta sul valore aggiunto inclusa.
[^4]: Numero di riferimento: SN 506 511:2012 (soltanto in ted.); ottenibile presso: CCC = Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione, www.crb.ch
[^5]: Numero di riferimento: SN 506 511:2012 (soltanto in ted.); ottenibile presso: CCC = Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione, www.crb.ch