143.116

# Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sui documenti d’identità

(O-ODI-DFAE)

del 13 novembre 2002 (Stato 1° maggio 2022)

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),

visti gli articoli 55 capoverso 3 e 56 dell’ordinanza del 20 settembre 2002[^1]sui<br />documenti d’identità (ODI),

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Passaporti diplomatici e di servizio {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--1}
1. Passaporti diplomatici o di servizio possono essere consegnati d’ufficio a persone che, in virtù della loro funzione o su incarico della Confederazione, sono incaricate di tutelare gli interessi svizzeri all’estero.
2. I passaporti diplomatici e di servizio hanno l’unico scopo di:
a. facilitare il passaggio di confine in uno Stato estero;
b. consentire l’annuncio nello Stato accreditatario.
3. Essi non danno diritto a nessun privilegio di natura consolare o diplomatica.
4. Passaporti diplomatici sono rilasciati a persone incaricate di tutelare interessi diplomatici o consolari; negli altri casi sono rilasciati passaporti di servizio.

##### **Art. 2** Passaporti ordinari e provvisori {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--2}
1. Un passaporto diplomatico o di servizio ordinario è rilasciato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione.
2. Un passaporto diplomatico o di servizio provvisorio è rilasciato soltanto in casi urgenti se non vi è tempo sufficiente per rilasciare un passaporto ordinario.
3. .[^2]

##### **Art. 3** Cittadinanza svizzera {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--3}
Passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati soltanto a persone in possesso della cittadinanza svizzera.

##### **Art. 4** Impiegati in prova {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--4}
Agli impiegati in prova non sono rilasciati passaporti diplomatici e di servizio.

##### **Art. 5** Autorità competenti {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--5}
1. La Direzione delle risorse del DFAE (Direzione) è l’autorità richiedente e l’autorità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 2001[^3]sui documenti d’identità (LDI).[^4]
2. Essa decide in merito al rilascio, alla restituzione e al ritiro di un passaporto diplomatico o di servizio (documenti d’identità ufficiali).
3. Essa può derogare, in via eccezionale, alle disposizioni della presente ordinanza:
a. su domanda;
b. in presenza di motivi importanti; e
c. se la deroga è indispensabile al fine di tutelare interessi nazionali.

## **Capitolo 2:** Titolari del passaporto {#chap_2}
### **Sezione 1:** Passaporto diplomatico {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 6** Impiegati del DFAE {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--6}
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego:[^5]
a.[^6] agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento;
b. agli altri impiegati del DFAE che adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici e consolari;
c. agli altri impiegati del DFAE occupati all’estero o incaricati di una missione all’estero, sempreché sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura e sia stato autorizzato dalla Direzione dopo aver sentito la divisione politica competente nel caso singolo oppure per determinati luoghi di lavoro in generale;
d.[^7] agli altri impiegati del DFAE, sempre che esercitino una funzione corrispondente alle classi di salario 18 e superiori e che sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura.

##### **Art. 7** Impiegati di altri Dipartimenti {#chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--7}
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego:[^8]
a. agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero che sono distaccati presso il DFAE e adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici o consolari;
b. agli impiegati degli altri Dipartimenti aventi rango di segretario di Stato, ambasciatore o ministro;
c.[^9] ai direttori degli uffici federali.

##### **Art. 8** Magistrati della Confederazione {#chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--8}
Un passaporto diplomatico è rilasciato e consegnato:[^10]
a. ai consiglieri federali in carica o in pensione;
b. al cancelliere in carica e ai cancellieri in pensione.

##### **Art. 9** Altre persone {#chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--9}
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione:
a. al presidente del Consiglio nazionale;
b. al presidente del Consiglio degli Stati;
c. ai membri delle Camere federali che rappresentano la Svizzera presso il Consiglio d’Europa;
d. ai membri delle Camere federali che siedono in commissioni internazionali;
e. al presidente del Tribunale federale;
f. ai membri delle Camere federali che viaggiano all’estero per conto del Parlamento;
g. agli impiegati dei Servizi del Parlamento che accompagnano all’estero i membri di Commissioni parlamentari o una delegazione ufficiale;
h. al procuratore generale della Confederazione;
i. agli impiegati superiori presso le organizzazioni internazionali a partire dalla classe D1 in avanti;
j. ai delegati svizzeri e ai loro supplenti nella commissione centrale per la navigazione sul Reno;
k. ai giudici svizzeri alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, alla Camera d’appello della commissione centrale per la navigazione sul Reno e presso gli organi internazionali di giustizia, arbitrato, inchiesta o conciliazione;
l. alle persone incaricate per una durata limitata dal Consiglio federale di adempiere una missione ufficiale presso un governo estero, un’organizzazione o una conferenza internazionali;
m. al presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e ai membri e delegati della CICR nella categoria fuori classe I;
n. ai collaboratori della CICR nella categoria fuori classe II;
o. agli altri collaboratori e delegati della CICR, purché necessario per motivi di sicurezza o per altri motivi importanti;
p. al presidente e al medico capo della Croce Rossa svizzera;
q.[^11] al presidente, al vicepresidente e al terzo membro della Direzione generale della Banca nazionale svizzera;
r.[^12] al presidente della Commissione svizzera per l’UNESCO.

### **Sezione 2:** Passaporto di servizio {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 10** Impiegati del DFAE {#chap_2/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--10}
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego:[^13]
a.[^14] agli impiegati del DFAE, se la loro funzione lo richiede per motivi importanti;
b. ai membri onorari ai quali la Direzione ha conferito un titolo consolare.

##### **Art. 11** Impiegati di altri Dipartimenti {#chap_2/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--11}
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero, sempreché questi siano distaccati presso il DFAE e non ricevano un passaporto diplomatico.

##### **Art. 12** Altre persone {#chap_2/sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--12}
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata della missione ufficiale all’estero:
a. alle persone incaricate dal Consiglio federale o dal capo del DFAE di adempiere una missione temporanea all’estero che non si svolge presso un governo straniero, un’organizzazione internazionale o una conferenza internazionale;
b. ai delegati della Croce Rossa svizzera per i loro impieghi all’estero;
c.[^15] al presidente della Direzione e agli impiegati in servizio esterno di Switzerland Global Enterprise;
d. al presidente, al vicepresidente e al direttore della fondazione Pro Helvetia come pure ai capi delle agenzie estere della fondazione Pro Helvetia;
e. al presidente e al direttore di Svizzera Turismo, ai capi delle agenzie estere di Svizzera Turismo come pure agli impiegati di queste agenzie.

### **Sezione 3:** Passaporti per congiunti {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 13** Passaporto diplomatico {#chap_2/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--13}
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato:[^16]
a.[^17] al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 6, 7 lettera a e 8;
b.[^18] al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a;
c. ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c, 7 lettera a e 8 fino al compimento del 18° anno di età;
d. ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.

##### **Art. 14** Passaporto di servizio {#chap_2/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--14}
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato:[^19]
a. al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11;
b. al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto;
c. ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 fino al compimento del 18° anno di età;
d. ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.

##### **Art. 15** Partner {#chap_2/sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--15}
1. È considerato partner la persona con la quale il titolare del passaporto convive.
2. Vi è convivenza quando:
a. il partner e il titolare del passaporto vivono in economia domestica comune; e
b. il partner prende parte con il titolare del passaporto a un impiego all’estero.
3. Il partner che vuole ricevere un passaporto diplomatico o di servizio deve attestare alla Direzione per scritto l’effettiva esistenza e la durata della convivenza.

### **Sezione 4:** Eccezioni alla consegna dei passaporti per una durata limitata {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 16** Eccezioni {#chap_2/sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--16}
La Direzione può rilasciare a persone che devono intraprendere più viaggi all’anno per adempiere missioni ufficiali passaporti diplomatici o di servizio secondo gli articoli 9 e 12 per una durata illimitata.

## **Capitolo 3:** Validità dei passaporti {#chap_3}
##### **Art. 17** {#chap_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--17}
1. I passaporti diplomatici e di servizio ordinari sono validi:
a. dieci anni al massimo per persone che, al momento della domanda, hanno compiuto il 18° anno di età;
b.[^20] cinque anni al massimo per persone che, al momento della domanda, non hanno ancora compiuto il 18° anno d’età;
c.[^21] .
1bis. .[^22]
2. I passaporti diplomatici e di servizio provvisori sono validi al massimo 12 mesi.
3. La Direzione stabilisce la durata di validità del passaporto al momento del rilascio.
4. La validità si calcola in mesi e decorre a partire dalla data di emissione del documento.
5. La durata di un passaporto diplomatico o di servizio non è prorogabile.
6. Se per un lungo periodo non è possibile la produzione dei passaporti diplomatici e di servizio, la durata dei passaporti validi può essere prorogata fino a un massimo di 3 anni e i passaporti provvisori possono essere rilasciati con una validità di 3 anni.

## **Capitolo 4:** Rilascio, perdita e restituzione {#chap_4}
### **Sezione 1:** Procedura di richiesta e di rilascio {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 18** Richiesta {#chap_4/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--18}
1. Per la procedura di rilascio di un passaporto diplomatico o di servizio sono applicabili per analogia gli articoli 9–14*a* ODI.
2. La Direzione può predisporre moduli complementari secondo cui allestire il modulo di richiesta ordinario.

##### **Art. 19** {#chap_4/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--19}

##### **Art. 20** Presenza personale {#chap_4/sec_1/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--20}
1. Il richiedente deve presentarsi personalmente alla Direzione, portare i documenti eventualmente richiesti da quest’ultima e dimostrare la propria identità.
2. La Direzione verifica l’identità del richiedente.
3. Il richiedente può presentarsi personalmente presso una rappresentanza svizzera all’estero se la Direzione ha previamente dato il suo consenso.

##### **Art. 21** {#chap_4/sec_1/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--21}

##### **Art. 22** Contenuto dei passaporti {#chap_4/sec_1/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--22}
Nei passaporti diplomatici e di servizio possono essere iscritti, oltre ai dati secondo l’articolo 14 ODI, la descrizione della funzione e altri dati necessari per svolgere una missione, una carica, un mandato o un’attività.

##### **Art. 23** Passaporti sostitutivi {#chap_4/sec_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--23}
1. In presenza di gravi motivi, la Direzione può rilasciare al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio ulteriori passaporti (passaporti sostitutivi).
2. Venuti meno i gravi motivi, i passaporti sostitutivi devono essere restituiti immediatamente e spontaneamente alla Direzione.

##### **Art. 24** Deposito dei passaporti svizzeri ordinari {#chap_4/sec_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--24}
1. Alla consegna di un passaporto diplomatico o di servizio, eventuali altri passaporti svizzeri validi già rilasciati devono essere depositati presso la Direzione.[^23]
2. La Direzione può permettere che tali passaporti siano depositati altrove, sempreché sia escluso ogni abuso.

##### **Art. 25** Deposito dei passaporti diplomatici e di servizio {#chap_4/sec_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--25}
1. Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve depositarlo presso la Direzione quando fa domanda per ottenere un passaporto svizzero ordinario.
2. Il coniuge, il partner registrato o il partner del titolare del passaporto non possono utilizzare il proprio passaporto diplomatico o di servizio per viaggi professionali. Devono depositare il proprio passaporto diplomatico o di servizio presso la Direzione o una rappresentanza svizzera all’estero.[^24]
3. I figli e i figli in formazione del titolare del passaporto che non vivono nella sua stessa economia domestica possono utilizzare il proprio passaporto diplomatico o di servizio soltanto a scopo di visita al titolare del passaporto o di viaggi in comune con lui; prima e dopo il viaggio devono depositare il proprio passaporto diplomatico o di servizio presso la Direzione o una rappresentanza svizzera all’estero.[^25]

##### **Art. 26** Consegna {#chap_4/sec_1/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--26}
1. Dopo la loro produzione, i passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati alla Direzione.
2. La Direzione li inoltra ai rispettivi titolari.

### **Sezione 2:** Perdita {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 27** Denuncia della perdita {#chap_4/sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--27}
1. Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve notificarne immediatamente la perdita alla Direzione.
2. La Direzione mette a disposizione un modulo per notificare la perdita.
3. Il titolare del passaporto deve allegare alla notifica della perdita, per quanto possibile, un rapporto del posto di polizia competente per territorio.
4. La Direzione segnala i passaporti di cui è stata notificata la perdita all’Ufficio federale di polizia affinché siano iscritti nella ricerca d’oggetti RIPOL.

##### **Art. 28** Passaporti perduti e ritrovati {#chap_4/sec_2/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--28}
1. La Direzione dichiara non validi i passaporti diplomatici o di servizio di cui è stata notificata la perdita.
2. I passaporti ritrovati devono essere restituiti alla Direzione. Questa informa l’Ufficio federale di polizia.

### **Sezione 3:** Restituzione, ritiro e dichiarazione di nullità {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 29** Restituzione e ritiro {#chap_4/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--29}
1. Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o è ritirato dalla Direzione se:
a. le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute (art. 7 cpv. 1 lett. a LDI^[^26]^);
b. un’identificazione chiara del titolare del passaporto non è più possibile (art. 7 cpv. 1 lett. b LDI);
c. contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato (art. 7 cpv. 1 lett. c LDI);
d. non è più valido;
e. si tratta di un passaporto per congiunti che vivono separati dall’impiegato non per motivi di salute o di servizio;
f. il titolare riceve un congedo non pagato superiore a 30 giorni civili; se il titolare è impiegato presso il DFAE ed è distaccato presso un altro Dipartimento durante il congedo, la Direzione può rinunciare a ritirargli il passaporto per la durata del distacco.
2. Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o può essere ritirato dalla Direzione se:
a. il titolare è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto o è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato (art. 7 cpv. 2 LDI);
b. si tenta in modo illecito o abusivo di trarre vantaggi dal passaporto;
c. il titolare svolge all’estero un’occupazione remunerata che potrebbe danneggiare gli interessi della Confederazione svizzera.

##### **Art. 30** Dichiarazione di nullità {#chap_4/sec_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--30}
Se il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio non dà alcun seguito all’invito di restituirlo o se si oppone al ritiro, la Direzione può dichiarare non valido il passaporto e ordinarne l’iscrizione nella ricerca d’oggetti RIPOL.

## **Capitolo 5:** Emolumenti e spese {#chap_5}
##### **Art. 31** Emolumenti {#chap_5/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--31}
I passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati gratuitamente.

##### **Art. 32** Spese {#chap_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--32}
1. Le spese possono essere addebitate al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio.
2. Esse sono calcolate secondo i costi effettivi.
3. Sono spese i costi secondo l’articolo 49 capoverso 2 ODI.

## **Capitolo 6:** Disposizioni finali {#chap_6}
##### **Art. 33** Diritto previgente: abrogazione {#chap_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--33}
Il regolamento del DFAE del 28 ottobre 1998[^27]sui passaporti diplomatici, di servizio e speciali è abrogato.

##### **Art. 34** {#chap_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--34}

##### **Art. 35** Entrata in vigore {#chap_6/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--143.116--35}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

[^1]: RS  **143.11**
[^2]: Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007 (RU  **2007**  871). Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU  **2012**  697).
[^3]: RS  **143.1**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU  **2012**  697).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  199).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU  **2012**  697).
[^7]: Introdotta dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007  (RU  **2007**  871).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  199).
[^9]: Introdotta dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007  (RU  **2007**  871).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  199).
[^11]: Introdotta dal n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022  (RU  **2022**  199).
[^12]: Introdotta dal n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022  (RU  **2022**  199).
[^13]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  199).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU  **2012**  697).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  199).
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  199).
[^17]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  199).
[^18]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  199).
[^19]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  199).
[^20]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU  **2012**  697).
[^21]: Abrogata dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012  (RU  **2012**  697).
[^22]: Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007 (RU  **2007**  871). Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU  **2012**  697).
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU  **2007**  871).
[^24]: Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022  (RU  **2022**  199).
[^25]: Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022  (RU  **2022**  199).
[^26]: RS  **143.1**
[^27]: Non pubblicato nella RU.