150.1

# Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura

del 20 marzo 2009 (Stato 1° settembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale[^1]; in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002[^2]alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 2006[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--1}
1. La Confederazione istituisce una Commissione per la prevenzione della tortura (Commissione).
2. La Commissione vigila sul rispetto degli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù della Convenzione del 10 dicembre 1984[^4]contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

##### **Art. 2** Compiti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--2}
La Commissione ha i seguenti compiti:
a. esamina periodicamente la situazione delle persone private della libertà e ispeziona periodicamente tutti i luoghi in cui queste si trovano o potrebbero trovarsi;
b. rivolge raccomandazioni alle competenti autorità al fine di:
        1. migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà,
        2. prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
c. presenta proposte e osservazioni riguardo ad atti normativi vigenti o in elaborazione;
d. presenta un rapporto annuale sulla propria attività; tale rapporto è accessibile al pubblico;
e. intrattiene contatti con il Sottocomitato per la prevenzione e con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, trasmette loro informazioni e coordina le proprie attività con le loro.

##### **Art. 3** Privazione della libertà {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--3}
Ai sensi della presente legge, per privazione della libertà s’intende qualsiasi forma di detenzione o incarcerazione oppure il collocamento di una persona in uno stabilimento pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, ordinati da un’autorità, su sua sollecitazione o con il suo consenso.

##### **Art. 4** Statuto {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--4}
1. La Commissione adempie i suoi compiti in piena indipendenza.
2. I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

##### **Art. 5** Composizione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--5}
1. La Commissione consta di dodici membri.
2. Essa è composta di specialisti provvisti delle necessarie competenze e conoscenze professionali e personali, segnatamente in campo medico, psichiatrico, giuridico o interculturale oppure nel campo della privazione della libertà o delle visite ai luoghi di privazione della libertà.
3. I due sessi e le regioni linguistiche vi sono equamente rappresentati.

##### **Art. 6** Proposta, nomina e durata del mandato {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--6}
1. Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale degli affari esteri.
2. Le organizzazioni non governative possono proporre candidati al Dipartimento federale di giustizia e polizia e al Dipartimento federale degli affari esteri.
3. I membri della Commissione restano in carica quattro anni. Sono rieleggibili due volte al massimo.

##### **Art. 7** Costituzione e funzionamento {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--7}
1. La Commissione si costituisce da sé.
2. Essa definisce la sua organizzazione e i suoi metodi di lavoro in un regolamento interno.
3. Nei limiti del suo preventivo, può far capo a periti o interpreti.
4. Può disporre di una segreteria permanente.

##### **Art. 8** Attribuzioni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--8}
1. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti, segnatamente a informazioni su:
a. il numero, l’identità e il luogo in cui si trovano le persone private della libertà;
b. il numero e l’ubicazione dei luoghi di privazione della libertà;
c. il trattamento delle persone private della libertà e le relative condizioni di privazione della libertà;
2. Ha accesso a tutti i luoghi di privazione della libertà e alle relative installazioni e attrezzature. Può visitare questi luoghi senza preavviso.
3. Può intrattenersi, senza testimoni, direttamente o se necessario per il tramite di un interprete, con ogni persona privata della libertà e con qualsiasi altra persona che possa fornire informazioni utili.

##### **Art. 9** Incombenze delle autorità {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--9}
1. Il Consiglio federale provvede a pubblicare e a diffondere il rapporto annuale d’attività della Commissione.
2. Le autorità competenti esaminano le raccomandazioni loro rivolte dalla Commissione e si pronunciano sulla loro eventuale attuazione.

##### **Art. 10** Protezione dei dati {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--10}
1. La Commissione è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione e altri dati personali conformemente alla legge federale del 25 settembre 2020[^5]sulla protezione dei dati, a condizione che ciò sia necessario all’adempimento dei suoi compiti e tali dati riguardino la situazione di persone private della libertà.[^6]
2. Nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell’interessato.

##### **Art. 11** Segreto d’ufficio e segreto professionale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--11}
1. I membri della Commissione e le persone cui essa fa capo sono vincolati dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 320 del Codice penale[^7].
2. La Commissione può sciogliere i suoi membri e le persone cui essa fa capo dal segreto d’ufficio o, se del caso, dal segreto professionale di cui all’articolo 321 del Codice penale, per quanto attiene ai segreti loro confidati o da loro appresi nell’adempimento delle loro funzioni. In casi urgenti, decide il presidente della Commissione.

##### **Art. 12** Finanziamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--12}
1. La Confederazione mette a disposizione le risorse di cui la Commissione necessita per svolgere il suo lavoro.
2. I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.
3. Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità.

##### **Art. 13** Disposizione transitoria {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--150.1--13}
Il Consiglio federale designa il primo presidente della Commissione.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2010[^8]

[^1]: RS  **101**
[^2]: RS  **0.105.1**
[^3]: FF  **2007**  259
[^4]: RS  **0.105**
[^5]: RS  **235.1**
[^6]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 8 della LF 25 set. 2020 sulla protezione dei dati del,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^7]: RS  **311.0**
[^8]: DCF del 21 ott. 2009 (RU  **2009**  5443).