151.15

# Ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi

del 22 maggio 1996

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 a 16 della legge federale del 24 marzo 1995[^1]sulla parità dei sessi (LPar),

ordina:

##### **Art. 1** Contributi per programmi promozionali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--1}
1. Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi:
a. massimamente rivolti verso la pratica;
b. il cui impatto dura oltre il periodo di versamento del contributo;
c. particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie;
d. volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni;
e. che rendono possibile un legame con altri programmi; oppure
f. che presentano un carattere sperimentale.
2. Possono parimenti essere sostenute con contributi:
a. l’ideazione di basi programmatiche;
b. la valutazione di programmi già esistenti;
c. l’attività di sensibilizzazione.
3. Il finanziamento diretto di programmi interni a un’azienda è escluso.

##### **Art. 2** Contributi a consultori {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--2}
1. Sono sostenuti con contributi soltanto i consultori che esercitano un’attività continuata.
2. Ai consultori giusta l’articolo 15 LPar possono essere corrisposti contributi per spese:
a. di personale;
b. di materiale;
c. di locazione;
d. d’acquisto di materiale informativo.

##### **Art. 3** Presentazione delle richieste {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--3}
1. Le richieste di aiuti finanziari, corredate di motivazione, devono essere presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (Ufficio). L’Ufficio stabilisce ogni anno il termine di deposito.
2. Alla richiesta vanno allegati:
a. una descrizione precisa del progetto da finanziare;
b. una descrizione degli obiettivi;
c. un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione);
d. un piano di valutazione;
e. un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento;
f. ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto;
g. un calendario di esecuzione del progetto.
3. L’Ufficio emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione moduli per l’inoltro delle stesse.
4. Nelle direttive l’Ufficio può stabilire altre modalità per la presentazione delle richieste.

##### **Art. 4** Esame delle richieste {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--4}
1. L’Ufficio esamina le richieste di aiuti finanziari. Può chiedere il parere di specialisti esterni.
2. L’Ufficio può esigere che i progetti siano rimaneggiati o coordinati con altri progetti.

##### **Art. 5** Determinazione dei contributi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--5}
1. Gli aiuti finanziari possono essere corrisposti in forma di versamento unico o periodico.
2. Possono essere forfettari o proporzionali alle spese. Nel caso di aiuti finanziari proporzionali alle spese va determinato in anticipo l’ammontare massimo.

##### **Art. 6** Decisione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--6}
1. Sono competenti per l’assegnazione degli aiuti finanziari:
a. il Dipartimento federale dell’interno, se il contributo richiesto supera 200000 franchi;
b. l’Ufficio, per le richieste fino a 200000 franchi.
2. Nel caso di richieste che si estendono su vari periodi di credito, è determinante l’ammontare globale.

##### **Art. 7** Sorveglianza e stesura di rapporti {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--7}
1. L’Ufficio sorveglia l’esecuzione dei progetti.
2. Il richiedente informa regolarmente l’Ufficio sull’andamento del progetto e gli consegna un rapporto finale al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto.
3. L’Ufficio emana istruzioni sulla stesura dei rapporti.

##### **Art. 8** Valutazione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--8}
1. L’Ufficio esamina la valutazione dei progetti effettuata dal richiedente.
2. Per l’esecuzione di tale incombenza può avvalersi di specialisti esterni.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

[^1]: RS  **151.1**