151.21

# Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

del 14 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale[^1];<br />in esecuzione dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del<br />21 dicembre 1965[^2]sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. la realizzazione, da parte della Confederazione, di progetti di sensibilizzazione sui diritti umani e di prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia;
b. la concessione di sussidi della Confederazione a progetti di cui alla lettera a realizzati da terzi.

##### **Art. 2** Requisiti dei progetti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--2}
1. I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia, alla sensibilizzazione sui diritti umani, nonché all’intervento e alla consulenza nei casi di conflitto. Devono considerare in particolare il settore scolastico e quello formativo.
2. Per raggiungere questi obiettivi, i progetti devono:
a. essere in grado di conseguire il maggiore impatto e il maggiore effetto moltiplicatore possibili;
b. garantire per quanto possibile il coinvolgimento dei diretti interessati;
c. proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo;
d. permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.
3. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei progetti possono essere versati sussidi anche per la costituzione e il consolidamento delle strutture necessarie. I sussidi non devono tuttavia essere destinati al mantenimento delle strutture.

##### **Art. 3** Compiti del Servizio per la lotta al razzismo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--3}
Il Servizio per la lotta al razzismo (Servizio), integrato nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (DFI), ha i compiti seguenti:
a. promuove e coordina le attività di prevenzione del razzismo, dell’antisemitismo e della xenofobia e di promozione dei diritti umani a livello federale, cantonale e comunale;
b. coordina le sue attività con l’Amministrazione federale, le commissioni extraparlamentari, i Cantoni, i Comuni e le competenti conferenze intercantonali;
c. realizza progetti in modo autonomo o in collaborazione con terzi;
d. esamina i progetti di terzi, li segue, li supervisiona e ne controlla lo svolgimento. Procede alla valutazione dei progetti;
e. coordina i progetti di terzi;
f. è responsabile del lavoro di pubbliche relazioni correlato ai progetti.

##### **Art. 4** Ripartizione dei sussidi per progetti di terzi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--4}
Entro i limiti dei crediti a preventivo stanziati annualmente, l’importo a disposizione per i progetti di terzi è ripartito come segue:
a. circa due terzi per progetti in ambito non scolastico;
b. circa un terzo per progetti in ambito scolastico.

##### **Art. 5** Sussidi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--5}
1. Ogni progetto ha diritto a un solo sussidio.
2. In casi motivati, possono essere concessi altri sussidi a progetti simili.
3. I sussidi che si estendono oltre l’anno di preventivo sono concessi con la riserva che le Camere federali stanzino i crediti necessari.

##### **Art. 6** Presentazione delle domande {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--6}
1. Le domande di sussidio devono essere presentate al Servizio.
2. Le domande di sussidio devono essere corredate dei documenti seguenti:
a. una descrizione del progetto;
b. un budget;
c. un piano di finanziamento;
d. un piano di valutazione.
3. Il Servizio può richiedere ulteriori documenti.
4. Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione delle domande.

##### **Art. 7** Esame delle domande {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--7}
1. Il Servizio esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2. Trasmette la sua proposta al DFI.
2. Se ritiene che la domanda sia incompleta, il Servizio informa il richiedente della possibilità di completarla.

##### **Art. 8** Gruppo di lavoro interdipartimentale {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--8}
1. Un gruppo di lavoro interdipartimentale presta sostegno al Servizio e ne segue le attività.
2. Il gruppo di lavoro si compone di rappresentanti dei seguenti dipartimenti:
a. DFI;
b. Dipartimento federale degli affari esteri;
c. Dipartimento federale di giustizia e polizia;
d. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
e. Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca[^3].
3. Il gruppo di lavoro è diretto dal DFI.

##### **Art. 9** Fondazione éducation21 {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--9}
1. Il DFI incarica la Fondazioneéducation21[^4]di esaminare le domande per progetti nel settore scolastico, nonché di seguire e valutare questi progetti.
2. Il DFI disciplina la collaborazione tra la Fondazioneéducation21e il Servizio in una convenzione sulle prestazioni.
3. La Fondazioneéducation21trasmette le domande, unitamente alla sua proposta, al DFI.

##### **Art. 10** Decisione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--10}
1. Il DFI decide in merito alla concessione di sussidi a progetti di terzi.
2. Il DFI può delegare questa competenza al Servizio.

##### **Art. 11** Presentazione di rapporti e obbligo di informazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--11}
1. I terzi che beneficiano di un sostegno devono informare il Servizio sulla realizzazione e sugli effetti dei loro progetti.
2. Su richiesta, i terzi devono consentire la consultazione dei documenti relativi ai progetti e fornire le informazioni necessarie.
3. Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione di rapporti.

##### **Art. 12** Tutela giurisdizionale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--12}
La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

##### **Art. 13** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--13}
1. L’ordinanza del 27 giugno 2001[^5]su progetti per i diritti umani e l’antirazzismo è abrogata.
2. …[^6]

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--151.21--14}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

[^1]: RS  **311.0**
[^2]: RS  **0.104**
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013.
[^4]: Originaria: Fondazione Educazione e Sviluppo (FES).  La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: [RU  **2001**  1785, **2005**  5675]
[^6]: La mod. può essere consultata allaRU  **2009**  5327.