170.321

# Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità

del 30 dicembre 1958 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 24 della legge federale del 14 marzo 1958[^1]su la responsabilità<br />della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge»);<br />visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974[^2]<br />a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,[^3]

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## **I.** Responsabilità per danni {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--170.321--1}
1. Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze[^4].
2. Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti.
3. Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all’organo competente le domande che non ha facoltà di trattare.

##### **Art. 2** {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--170.321--2}
1. Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l’organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.[^5]
2. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^6]è competente per le decisioni della sua sfera d’attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi.
3. Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.[^7]

##### **Art. 3** {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--170.321--3}
1. Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di riparazione risultanti dall’attività ufficiale delle persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv. 2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione.[^8]
1bis. Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa.[^9]^.^
2. Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il termine perentorio per promuovere un’azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv. 3 della legge).

##### **Art. 4** {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--170.321--4}
L’autorità competente secondo gli articoli 2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.

##### **Art. 5** {#lvl_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--170.321--5}
1. L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 2000[^10]sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).[^11]
2. La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.[^12]
3. L’autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell’azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confederazione ai sensi dell’articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell’articolo 7 della legge.
4. L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.[^13]

##### **Art. 6** {#lvl_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--170.321--6}
1. Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle procedure d’innanzi al Tribunale federale giusta l’articolo 10 capoverso 2 della legge.[^14]
2. In casi speciali e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confederazione può essere rappresentata da un’altra autorità.[^15]
3. .[^16]

## **II.** La responsabilità penale {#lvl_II}
##### **Art. 7** {#lvl_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--170.321--7}
Quando, in virtù dell’articolo 66 della legge del 19 marzo 2010[^17]sull’organizzazione delle autorità penali, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell’impiegato per un reato politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.

##### **Art. 7a** {#lvl_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--170.321--7_a}
Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l’articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l’ammontare, è applicabile per analogia l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 1969[^18]sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

## **III.** Disposizioni finali {#lvl_III}
##### **Art. 8** {#lvl_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--170.321--8}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959.
2. A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:
a. gli articoli 21, 23 capoverso 3, e 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 26 settembre 1952[^19]sui rapporti di servizio dei funzionari dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I);
b. gli articoli 17, 18 capoverso 3, e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 settembre 1952[^20]sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II);
c. gli articoli 28, 29, 32 capoverso 2, e 41 dell’ordinanza del 26 settembre 1952[^21]sui rapporti di servizio degli impiegati dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati);
d. gli articoli 29, 30, 33 capoverso 2, e 42 dell’ordinanza del 28 dicembre 1950[^22]sui rapporti di servizio degli operai dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).

[^1]: RS  **170.32**
[^2]: RS  **611.010**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU  **1986**  354).
[^4]: Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU  **2000**  2847).
[^6]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  598).
[^7]: Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU  **2000**  2847). Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale  alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4705).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU  **1993**  901).
[^9]: Introdotto dal n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU  **1993**  901).
[^10]: RS  **172.220.1**
[^11]: Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU  **2005**  1167).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4705).
[^13]: Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 3 lug. 2001 concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU  **2001**  2197).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU  **1993**  901
[^15]: Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU  **1993**  901).
[^16]: Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU  **2000**  2847).
[^17]: RS  **173.71**
[^18]: RS  **172.041.0**
[^19]: [RU  **1952**  677838, **1956**  842, **1958**  251.RU  **1959**  1137art. 83 cpv. 1]
[^20]: [RU  **1952**  716838, **1956**  845, **1958**  252, **1959**  1183]
[^21]: [RU  **1952**  745838, **1955**  1029, **1956**  848, **1958**  253.RU  **1959**  1217art. 84 cpv. 1]
[^22]: [RU **1950** II 1567, **1952** 785, **1954** 326, **1956** 851.RU  **1959**  1265art. 89 cpv. 1]