170.512

# Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)[^1]

del 18 giugno 2004 (Stato 1° settembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)[^2];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 2003[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--1}
La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale:[^4]
a. delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS);
b. del Foglio federale (FF);
c.[^5] di altri testi connessi con la legislazione.

##### **Art. 1a** Pubblicazione in linea {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--1_a}
1. La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).
2. In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettronicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consiglio federale determina le eccezioni.

## **Sezione 2:** Raccolta ufficiale delle leggi federali {#sec_2}
##### **Art. 2** Atti normativi della Confederazione {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--2}
Nella RU sono pubblicati:
a. la Costituzione federale;
b. le leggi federali;
c. le ordinanze dell’Assemblea federale;
d. le ordinanze del Consiglio federale;
e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale;
f. i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
g. i decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali;
h. i decreti federali semplici, se lo decide l’Assemblea federale.

##### **Art. 3** Trattati e risoluzioni internazionali {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--3}
1. Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:
a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
b. gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.[^6]
2. Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.
3. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.[^7]

##### **Art. 4** Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--4}
Nella RU sono pubblicati:
a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne;
b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale;
c.[^8] i trattati intercantonali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48*a* Cost.).

##### **Art. 5** Pubblicazione mediante rimando {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--5}
1. I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:
a. concernono solo una cerchia ristretta di persone;
b sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o
d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.
2. I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
3. Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

##### **Art. 6** Eccezioni all’obbligo di pubblicazione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--6}
1. Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.
2. Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.

##### **Art. 7** Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--7}
1. I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
2. I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore.
3. Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia.
4. Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

##### **Art. 8** Effetti giuridici della pubblicazione {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--8}
1. I testi di cui agli articoli 2–4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
2. Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l’articolo 7 capoverso 3.
3. Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

##### **Art. 9** {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--9}

##### **Art. 10** Rettifiche formali {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--10}
1. La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità competente:
a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell’Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
b. in trattati e risoluzioni internazionali: d’intesa con le parti contraenti.[^9]
2. Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dagli articoli 57 capoverso 1^bis^e 58 della legge del 13 dicembre 2002[^10]sul Parlamento.[^11]
3. D’intesa con la Commissione di redazione dell’Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell’Assemblea federale al momento della pubblicazione.[^12]

## **Sezione 3:** Raccolta sistematica del diritto federale {#sec_3}
##### **Art. 11** Contenuto {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--11}
La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato:
a. dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non contengono norme di diritto e concernenti l’approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e
b. delle costituzioni cantonali.

##### **Art. 12** Rettifiche e adeguamenti informali {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--12}
1. La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.
2. La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.
3. Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002[^13]sul Parlamento.

## **Sezione 4:** Foglio federale {#sec_4}
##### **Art. 13** {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--13}
1. Nel Foglio federale sono pubblicati:
a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell’Assemblea federale;
b.[^14] i rapporti e i progetti delle commissioni dell’Assemblea federale per atti normativi dell’Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale;
c.[^15] *…* 
d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
f. i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell’articolo 2 lettera h;
f^bis^.[^16] le istruzioni del Consiglio federale;
g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.
2. Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell’Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1;
b. decisioni e comunicazioni del Consiglio federale;
c. decisioni, istruzioni e comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale.[^17]
3. Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).
4. Alla rettifica dei testi si applica per analogia l’articolo 10.

## **Sezione 4a:** Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione {#sec_4_a}
##### **Art. 13a** {#sec_4_a/art_13_a omnilex-key=ch-fedlex--170.512--13a}
1. Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
a. i testi integrali pubblicati mediante rimando di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
b.[^18] i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 2005[^19]sulla consultazione;
c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale;
d. le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.
2. Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.

## **Sezione 5:** Disposizioni comuni {#sec_5}
##### **Art. 14** Lingue dei testi pubblicati {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--14}
1. La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.
2. Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all’articolo 13*a* capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all’articolo 13*a* capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:[^20]
a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure
b. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.
3. La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l’articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.
4. La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione[^21].[^22]
5. La pubblicazione di testi in romancio è retta dall’articolo 11 della legge del 5 ottobre 2007[^23]sulle lingue.[^24]
6. I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.[^25]

##### **Art. 14a** Atti normativi dell’Assemblea federale {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--14_a}
1. La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell’Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli.
2. È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all’entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.

##### **Art. 15** Versione determinante {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--15}
1. Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.
2. È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.
3. La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

##### **Art. 16** Versione stampata {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--16}
1. I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.
2. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.
3. Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.

##### **Art. 16a** Sicurezza dei dati {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--16_a}
Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

##### **Art. 16b** Protezione dei dati {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--16_b}
1. Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020[^26]sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.[^27]
2. I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.
3. Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

##### **Art. 17** {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--17}

##### **Art. 18** Consultazione {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--18}
Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:
a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e
b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).

##### **Art. 19** Emolumenti {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--19}
1. La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l’articolo 18 sono gratuite.
2. Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.

##### **Art. 19a** Terzi offerenti {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--19_a}
Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 19b** Esecuzione {#sec_6/art_19_b omnilex-key=ch-fedlex--170.512--19b}
1. La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.
2. Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.

##### **Art. 20** Diritto previgente: abrogazione {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--20}
La legge del 21 marzo 1986[^28]sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

##### **Art. 21** Modifica del diritto vigente {#sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--21}
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

…[^29]

##### **Art. 22** Referendum ed entrata in vigore {#sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--170.512--22}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2005[^30]

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^2]: RS  **101**
[^3]: FF  **2003**  6699
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^5]: Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^8]: Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^10]: RS  **171.10**
[^11]: Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 15 giu. 2018 (Diverse modifiche del diritto parlamentare), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU  **2018**  3461;FF  **2017**  58075873).
[^12]: Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^13]: RS  **171.10**
[^14]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^15]: Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^16]: Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^17]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^18]: Nuovo testo giusta il n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU  **2015**  3977, **2016**  925;FF  **2013**  60697619).
[^19]: RS  **172.061**
[^20]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2022  (RU  **2015**  3977; **2021**  693;FF  **2013**  6069).
[^21]: RS  **172.061** e **172.061.1**
[^22]: Introdotto dal n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU  **2015**  3977, **2016**  925;FF  **2013**  60697619).
[^23]: RS  **441.1**
[^24]: Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^25]: Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  3977;FF  **2013**  6069).
[^26]: RS  **235.1**
[^27]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^28]: [RU  **1987**  600]
[^29]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2004**  4929.
[^30]: DCF del 18 giu. 2004.