171.21

# Legge federale sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

(Legge sulle indennità parlamentari, LI)[^1]

del 18 marzo 1988 (Stato 4 dicembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale[^2],[^3]<br />esaminata un’iniziativa parlamentare;<br />visti il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988<br />e il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988[^4],

decreta:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--1}
1. Ogni membro dell’Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.
2. Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall’attività parlamentare.

##### **Art. 2** Retribuzione annua {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--2}
Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 26 000 franchi[^5]per i lavori preparatori.

##### **Art. 3** Diaria {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--3}
1. Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 440 franchi[^6]per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest’ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all’adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.
2. Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.[^7]
3. I parlamentari in congedo di maternità o in congedo di paternità ricevono un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo di maternità e del congedo di paternità si applicano per analogia l’articolo 35*a* della legge del 13 marzo 1964[^8]sul lavoro e gli articoli 16*c* , 16*d* , 16*j* e 16*k* della legge del 25 settembre 1952[^9]sulle indennità di perdita di guadagno.[^10]

##### **Art. 3a** Indennità per spese di personale e di materiale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--3_a}
Il parlamentare riceve un’indennità annua di 33 000 franchi[^11]a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall’adempimento del mandato parlamentare.

##### **Art. 4** Vitto e pernottamento {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--4}
Il parlamentare riceve un’indennità per il vitto e un’indennità di pernottamento.

##### **Art. 5** Indennità per spese di viaggio {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--5}
Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all’interno del Paese o all’estero nell’ambito dell’attività parlamentare.

##### **Art. 6** Indennità di percorso {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--6}
Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un’indennità di percorso.

##### **Art. 6a** Assegno di custodia {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--6_a}
Al parlamentare è versato un assegno di custodia di importo uguale a quello accordato al personale dell’amministrazione generale della Confederazione conformemente alla legge del 24 marzo 2000[^12]sul personale federale. Gli assegni familiari versati al parlamentare o all’altro genitore in virtù di un’altra attività sono computati. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale può concludere con la Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione un contratto d’affiliazione secondo la legge del 24 marzo 2006[^13]sugli assegni familiari.

##### **Art. 7** Previdenza {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--7}
1. Fino all’età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.
2. La Confederazione versa il contributo a:
a. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982[^14]sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; o
b. un istituto della previdenza individuale vincolata.
3. Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.
4. Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.
5. L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli.

##### **Art. 8** Assicurazione contro le malattie e gli infortuni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--8}
1. Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera.
2. La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all’estero nell’esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 1988[^15]concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina i dettagli.

##### **Art. 8a** Aiuto transitorio {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--8_a}
1. Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:
a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall’esercizio del mandato parlamentare; o
b. si trova in stato di bisogno.
2. L’aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.
3. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

##### **Art. 9** Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--9}
1. Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.
2. Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un’indennità pari alla metà della diaria.

##### **Art. 10** Indennità speciale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--10}
1. Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell’Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un’indennità speciale.
2. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale decide circa l’assegnazione e l’importo di questa indennità.[^16]

##### **Art. 11** Assegno di presidenza e di vicepresidenza {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--11}
I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.

##### **Art. 12** Contributi ai gruppi parlamentari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--12}
I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.

##### **Art. 13** Spese di rappresentanza e periti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--13}
Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l’attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.

##### **Art. 14** Esecuzione della legge {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--14}
1. L’esecuzione della presente legge è disciplinata in un’ordinanza dell’Assemblea federale.
2. All’inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un’adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l’importo di tale indennità è stabilito in un’ordinanza dell’Assemblea federale.
3. In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un’indennità, o di contestazione dell’esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale.

##### **Art. 15** Diritto previgente: abrogazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--15}
La legge federale del 17 marzo 1972[^17]sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 1972[^18]sono abrogati.

##### **Art. 15a** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--15_a}

##### **Art. 16** Referendum e entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--171.21--16}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

## Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002 {#disp_u1}
Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all’articolo 7[^19]della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari, nella versione del 4 ottobre 1996[^20], continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002  (RU  **2002**  3629;FF  **2002**  35863591).
[^2]: [CS **1** 3]. A queste disp. corrisponde ora l’art. 164 cpv. 1 lett. g della Cost. federale del  18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU  **2003**  3661;FF  **2002**  63236343).
[^4]: FF  **1988**  II 765
[^5]: Nuova retribuzione giusta il n. I lett. a dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal  1° set. 2012 (RU  **2012**  4573;FF  **2012**  265275).
[^6]: Nuova diaria giusta il n. I lett. b dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal  1° set. 2012 (RU  **2012**  4573;FF  **2012**  265275).
[^7]: Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal  1° dic. 2003 (RU  **2003**  3661;FF  **2002**  63236343).
[^8]: RS  **822.11**
[^9]: RS  **834.1**
[^10]: Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002 (RU  **2003**  3661;FF  **2002**  63236343). Nuovo testo giusta il n. III 1 della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU  **2023**  483;FF  **2022**  301,433).
[^11]: Nuova indennità giusta il n. I lett. c dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal  1° set. 2012 (RU  **2012**  4573;FF  **2012**  265275).
[^12]: RS  **172.220.1**
[^13]: RS  **836.2**
[^14]: RS  **831.40**
[^15]: RS  **171.211**
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008  (RU  **2008**  3459;FF  **2008**  109121).
[^17]: [RU  **1972**  1688; **1981**  1602; **1983**  1940]
[^18]: [RU  **1972**  1692; **1983**  1442,1940n. II]
[^19]: La disp. ha attualmente un altro testo.
[^20]: RU  **1997**  539540;FF  **1996**  III 129140