172.010.8

# Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale

(OCAF)

del 20 dicembre 2024 (Stato 1° febbraio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. la composizione e i compiti dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale dell’Amministrazione federale;
b. la collaborazione delle unità amministrative con l’organizzazione di crisi sovradipartimentale;
c. il coinvolgimento dei Cantoni, del mondo scientifico e di terzi da parte dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale;
d. la comunicazione di crisi del Consiglio federale.

##### **Art. 2** Organizzazione di crisi sovradipartimentale {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--2}
1. L’organizzazione di crisi sovradipartimentale dell’Amministrazione federale è composta da:
a. uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS);
b. uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp).
2. I due stati maggiori di crisi sono coadiuvati da un’organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC).
3. Se necessario possono essere coinvolti stati maggiori speciali, stati maggiori specializzati, gruppi specialistici e stati maggiori di crisi delle unità amministrative.

##### **Art. 3** Istituzione degli stati maggiori di crisi {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--3}
1. Il Consiglio federale istituisce lo SMCPS quando lo Stato, la società o l’economia sono minacciati da un pericolo imminente e grave che non può essere gestito con le strutture esistenti. Designa inoltre un dipartimento responsabile.
2. Il dipartimento responsabile istituisce lo SMCOp.

##### **Art. 4** Scioglimento degli stati maggiori di crisi {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--4}
1. Il Consiglio federale scioglie lo SMCPS quando il pericolo di cui all’articolo 3 capoverso 1 è rientrato.
2. Il dipartimento responsabile scioglie lo SMCOp; assicura che eventuali lavori successivi vengano trasferiti agli organi competenti.

## **Sezione 2:** Stato maggiore di crisi politico-strategico {#sec_2}
##### **Art. 5** Compiti {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--5}
1. Lo SMCPS valuta la situazione politico-strategica ed elabora opzioni d’intervento e basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale.
2. Sostiene il dipartimento responsabile nella preparazione di proposte corrispondenti al Consiglio federale.
3. Assume inoltre i seguenti compiti:
a. coordina la gestione di crisi dell’Amministrazione federale a livello politico-strategico;
b. emana direttive politico-strategiche per la gestione operativa delle crisi.

##### **Art. 6** Composizione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--6}
1. Lo SMCPS è composto:
a. dai segretari generali dei dipartimenti interessati;
b. dai vicecancellieri;
c. dal direttore dell’Amministrazione federale delle finanze;
d. dal direttore dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);
e. dal segretario di Stato della Segreteria di Stato dell’economia;
f. dal segretario di Stato della politica di sicurezza.
2. Il dipartimento responsabile può coinvolgere il cancelliere della Confederazione con funzione consultiva.
3. Il dipartimento responsabile coinvolge con funzione consultiva rappresentanti di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi interessati dalla crisi.
4. Lo SMCPS è presieduto dal segretario generale del dipartimento responsabile.

## **Sezione 3:** Stato maggiore di crisi operativo {#sec_3}
##### **Art. 7** Compiti {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--7}
1. Lo SMCOp raccoglie le informazioni rilevanti per l’elaborazione delle basi decisionali e le prepara all’attenzione dello SMCPS, in particolare nell’ottica dei presupposti costituzionali per la limitazione di diritti fondamentali e per l’emanazione del diritto di necessità.
2. Coordina le attività degli stati maggiori speciali, degli stati maggiori specializzati, dei gruppi specialistici e degli stati maggiori di crisi delle unità amministrative che si trovano in azione e degli altri organi interessati.

##### **Art. 8** Composizione {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--8}
1. Lo SMCOp è composto da:
a. rappresentanti delle unità amministrative interessate e dei loro stati maggiori di crisi;
b. rappresentanti dell’UFG.
2. Il dipartimento responsabile può coinvolgere con funzione consultiva rappresentanti di altre unità amministrative.
3. Coinvolge con funzione consultiva rappresentanti dei Cantoni e di terzi interessati dalla crisi.
4. Nomina la direzione dello SMCOp.

## **Sezione 4:** Organizzazione di base per la gestione di crisi {#sec_4}
##### **Art. 9** Compiti {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--9}
L’OBGC sostiene l’Amministrazione federale nella preparazione alle crisi e nella loro gestione.

##### **Art. 10** Organizzazione {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--10}
1. L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce l’OBGC in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF).
2. Dirige la segreteria e assicura un punto di contatto sempre raggiungibile.
3. In caso di crisi può far collaborare il personale di altri organi della Confederazione.

##### **Art. 11** Attività in caso di crisi {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--11}
In caso di crisi l’OBGC assume i seguenti compiti:
a. sostiene il dipartimento responsabile nel coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi;
b. può consigliare e accompagnare altri organi e stati maggiori dell’Amministrazione federale;
c. assicura la valutazione della situazione per lo SMCPS e lo SMCOp;
d. assicura il funzionamento dell’analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche, autorità all’estero e terzi;
e. tiene una panoramica degli stati maggiori dell’Amministrazione federale in azione e delle loro competenze;
f. trasmette le richieste delle unità amministrative e dei Cantoni agli organi competenti;
g. coordina l’impiego delle risorse nazionali e internazionali;
h. allestisce una panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti nel contesto di crisi;
i. informa periodicamente i membri della Conferenza dei segretari generali sulle sue attività;
j. sostiene il coordinamento delle attività d’informazione interne ed esterne del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale.

##### **Art. 12** Attività per la preparazione alle crisi {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--12}
1. Nel quadro dell’OBGC, l’UFPP assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:
a. tiene una lista dei punti di contatto;
b. assicura, in collaborazione con la CaF, il coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi;
c. assicura un’infrastruttura di condotta protetta per lo SMCPS e lo SMCOp;
d. assicura la comunicazione sulla base dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi di cui agli articoli 18–21 della legge federale del 20 dicembre 2019[^2]sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
e. gestisce una presentazione elettronica della situazione;
f. coordina, in collaborazione con l’Ufficio federale del personale (UFPER), l’impiego di personale a sostegno delle unità organizzative coinvolte nell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale;
g. aiuta le unità amministrative, in collaborazione con la CaF, ad assicurare la prontezza operativa dei loro stati maggiori di crisi;
h. provvede alla prontezza operativa della Gestione federale delle risorse.
i. coordina le pianificazioni preventive nazionali.
2. Nel quadro dell’OBGC, la CaF assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:
a. sostiene le unità amministrative, in collaborazione con l’UFPP, nell’istituzione della loro organizzazione di crisi e nella gestione di crisi;
b. valuta a titolo di anticipazione, coinvolgendo i dipartimenti, i Cantoni e terzi, gli sviluppi che potrebbero condurre a una crisi;
c. tiene una panoramica degli stati maggiori di crisi dell’Amministrazione federale;
d. assicura, in collaborazione con l’UFPP, il coinvolgimento di Cantoni e terzi nell’organizzazione di crisi della Confederazione;
e. assicura lo svolgimento periodico di incontri per lo scambio di esperienze nel campo della gestione di crisi;
f. coordina, in collaborazione con l’UFPER, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e altri organi, lo sviluppo della formazione e della formazione continua in materia di gestione delle crisi;
g. allestisce, assieme al DDPS, la pianificazione generale delle grandi esercitazioni;
h. organizza periodicamente esercitazioni nella gestione delle crisi;
i. prepara il dipartimento presidenziale ai suoi compiti nell’ambito della gestione di crisi;
j. assicura, in collaborazione con l’UFPP, il pilotaggio strategico e l’ulteriore sviluppo della gestione di crisi dell’Amministrazione federale.

## **Sezione 5:** Collaborazione delle unità amministrative con l’organizzazione di crisi sovradipartimentale {#sec_5}
##### **Art. 13** Preparazione alle crisi {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--13}
1. Le unità amministrative comunicano alla segreteria dell’OBGC i punti di contatto in caso di crisi.
2. L’UFPER amministra i dati personali per l’impiego di personale a sostegno dell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale.

##### **Art. 14** Collaborazione durante una crisi {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--14}
1. Gli stati maggiori di crisi delle unità amministrative sono tenuti a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.
2. Coordinano la loro attività con il lavoro dell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale.
3. Tutti gli stati maggiori di crisi utilizzano possibilmente il sistema d’informazione Presentazione elettronica della situazione per tracciare un quadro comune della situazione.
4. Informano il punto di contatto dell’OBGC quando:
a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
b. la situazione subisce forti cambiamenti;
c. pianificano o adottano misure.

## **Sezione 6:** Coinvolgimento dei Cantoni e del mondo scientifico {#sec_6}
##### **Art. 15** Cantoni {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--15}
1. La segreteria dell’OBGC tiene una lista dei punti di contatto dei Cantoni per il caso di crisi.
2. I Cantoni possono informare il punto di contatto dell’OBGC quando:
a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
b. la situazione attuale subisce forti cambiamenti;
c. pianificano o adottano misure.

##### **Art. 16** Mondo scientifico {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--16}
1. Se necessario, il Consiglio federale istituisce un organo scientifico consultivo. L’istituzione avviene mediante decisione.
2. La decisione istitutiva disciplina segnatamente:
a. la nomina dei membri;
b. l’organizzazione;
c. l’aggregazione all’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale;
d. le prestazioni e le indennità;
e. la comunicazione con l’opinione pubblica;
f. la confidenzialità e la protezione delle informazioni.
3. L’organo scientifico consultivo è istituito per una durata limitata.
4. La CaF è il punto di contatto della Confederazione per la consulenza scientifica durante una crisi. Adotta misure preparatorie per il coinvolgimento del mondo scientifico.

## **Sezione 7:** Comunicazione di crisi {#sec_7}
##### **Art. 17** {#sec_7/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--17}
1. Nell’adempimento del suo obbligo di informazione secondo l’articolo 180 capoverso 2 della Costituzione federale[^3]e degli articoli 10 e 11 LOGA, il Consiglio federale tiene conto delle particolari esigenze di informazione dell’opinione pubblica in tempo di crisi.
2. Il portavoce del Consiglio federale coordina la comunicazione di crisi del Consiglio federale.

## **Sezione 8:** Disposizioni finali {#sec_8}
##### **Art. 18** Modifica di altri atti normativi {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--18}
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 19** Entrata in vigore {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--19}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

(art. 18)
### Modifica di altri atti normativi {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--annex-1}
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^4]

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **520.1**
[^3]: RS  **101**
[^4]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2025**  6.