172.018

# Ordinanza sull’attuazione di programmi e progetti ecologici d’importanza globale nei Paesi in sviluppo

del 14 agosto 1991 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 102 numero 5 della Costituzione federale[^1];<br />visto l’articolo 61 capoverso 2 della legge sull’organizzazione dell’amministrazione[^2],

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--1}
La presente ordinanza disciplina l’attuazione dei provvedimenti previsti nell’ambito dei crediti d’impegno per il finanziamento, nei Paesi in sviluppo, di programmi e progetti ecologici di importanza globale. Essa stabilisce segnatamente le competenze decisionali e finanziarie in quanto non disciplinate in altri atti normativi.

##### **Art. 2** Competenze dei singoli servizi federali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--2}
1. I servizi federali competenti per la pianificazione e l’attuazione dei provvedimenti sono:
a. la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario (DSA) per le azioni bilaterali e multibilaterali, compresi i contributi a programmi coordinati sul piano internazionale, ma delimitati regionalmente, nonché per provvedimenti a favore della partecipazione dei Paesi in sviluppo a conferenze internazionali e negoziati per convenzioni internazionali.
b. L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) per contributi a fondi multilaterali, compresa la facilitazione globale per l’ambiente della Banca mondiale.
2. Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco)[^3]è competente per i negoziati concernenti contributi a fondi della Banca mondiale e delle banche regionali di sviluppo nel campo globale ambientale.

##### **Art. 3** Collaborazione tra i diversi servizi federali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--3}
1. Per i contributi a fondi multilaterali, giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’UFAFP agisce d’intesa con la Direzione delle organizzazioni internazionali (DOI).
2. Per le decisioni concernenti il finanziamento dei provvedimenti è necessario il consenso dei seguenti servizi federali:
a. l’UFAFP e la DOI per provvedimenti giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera a;
b. la DSA per azioni giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera b;
c. il Seco per provvedimenti di politica economica e commerciale, nonché per la partecipazione a programmi e fondi della Banca mondiale e di banche regionali di sviluppo.
3. Il Seco conduce i negoziati con la Banca mondiale e le banche regionali di sviluppo giusta l’articolo 2 capoverso 2, d’intesa con l’UFAFP, la DOI e la DSA.

##### **Art. 4** Concezione globale {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--4}
La concezione globale del contributo svizzero alla collaborazione internazionale con i Paesi in sviluppo nel campo dei problemi ecologici globali è compito comune della DOI, della DSA, dell’UFSFP e del Seco, nonché dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF). Il coordinamento per lo svolgimento dei compiti della concezione globale è assicurato a turni di un anno dalla DOI e dall’UFAFP.

##### **Art. 5** Integrazione nel preventivo, amministrazione e controllo dei mezzi finanziari {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--5}
1. I crediti annui destinati al finanziamento dei provvedimenti bilaterali e multibilaterali sono integrati nel preventivo della DSA e quelli destinati a contributi a fondi multilaterali in quello dell’UFAFP.
2. Ogni ufficio federale competente esegue esso stesso i controlli delle quote del credito d’impegno che gli sono assegnate.[^4]
3. La DSA elabora semestralmente un compendio consolidato degli impegni e delle spese per la totalità del credito d’impegno. L’UFAFP fornisce all’uopo i dati necessari sui mezzi finanziari da esso amministrati.[^5]

##### **Art. 6** Competenze finanziarie {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--6}
1. Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo supera i 20 milioni di franchi.[^6]
2. Il Dipartimento preposto all’Ufficio federale competente decide, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, circa i provvedimenti compresi tra i 5 milioni e i 20 milioni di franchi.[^7]
3. L’Ufficio federale competente decide circa i provvedimenti il cui costo è inferiore ai 5 milioni di franchi.[^8]
4. Sono fatte salve le competenze degli altri servizi federali conformemente all’articolo 3.

##### **Art. 7** Sorpassi di spesa {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--7}
I dipartimenti o i servizi federali competenti possono decidere, nell’ambito delle loro attribuzioni finanziarie, spese supplementari se il costo dell’esecuzione dei provvedimenti decisi non supera di più di un quarto la quota prevista.

##### **Art. 8** Modificazioni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--8}
I servizi federali competenti possono, in caso di bisogno, modificare un provvedimento se non ne risulta un sorpasso di spesa.

##### **Art. 9** Forma delle decisioni {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--9}
I provvedimenti, i sorpassi di spesa e le modificazioni sono oggetto di decisioni scritte debitamente motivate.

##### **Art. 10** Autorizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--10}
I capi di dipartimento o direttori competenti sono abilitati, nel quadro delle loro competenze finanziarie, ad autorizzare le spese necessarie in nome del Consiglio federale.

##### **Art. 11** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--11}
1. I servizi federali competenti possono affidare l’esecuzione dei provvedimenti ad altri servizi o a compartecipanti esterni all’amministrazione federale.
2. I servizi federali competenti possono concludere accordi di diritto privato o pubblico per l’esecuzione di provvedimenti, fatto salvo lo stanziamento dei crediti necessari.
3. .[^9]

##### **Art. 12** Controllo dell’utilizzazione dei mezzi finanziari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--12}
1. I servizi federali competenti controllano l’utilizzazione dei fondi.
2. Onde giustificare l’utilizzazione dei fondi, se necessario questi servizi federali emanano, in collaborazione con l’Ufficio federale delle finanze, linee direttive specifiche.

##### **Art. 13** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.018--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 1991.

[^1]: [CS **1** 3]. Vedi ora l’art. 182 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^2]: [RU  **1979**  114, **1983**  170931art. 59 n. 2, **1985**  699, **1987**  226n. II 2808, **1989**  2116, **1990**  3art. 11530n. II 11587art. 1, **1991**  362, **1992**  2art. 1288all. n. 2510581appendice n. 2, **1993**  1770, **1995**  9784093all. n. 24362art. 15050all. n. 1, **1996**  546all. n. 114861498all. n. 1.RU  **1997**  2022art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS  **172.010** ).
[^3]: Nuova denominazione giusta l’art. 21 n. 1 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU  **2000**  187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  807).
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  807).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU  **1996**  2243).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU  **1996**  2243).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU  **1996**  2243).
[^9]: Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  807).