172.041.0

# Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

del 10 settembre 1969 (Stato 29 gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del<br />Governo e dell’Amministrazione;<br />visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1968[^2]sulla procedura amministrativa<br />(«legge»),[^3]

ordina:

## **I.** Procedura di ricorso {#lvl_I}
##### **Art. 1** Spese processuali {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--1}
Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono:
a. la tassa di decisione giusta l’articolo 63 capoverso 4^bis^della legge;
b. gli sborsi giusta l’articolo 4;
c. le eventuali tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti.

##### **Art. 2** Tassa di decisione {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--2}
1. Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di decisione è di 100–5000 franchi.
2. Nelle cause con interesse pecuniario la tassa di decisione è di:

| Valore litigioso in franchi | Tassa in franchi |
| --- | --- |
| 0– 10 000 | 100– 4 000 |
| 10 000– 20 000 | 500– 5 000 |
| 20 000– 50 000 | 1 000– 6 000 |
| 50 000– 100 000 | 1 500– 7 000 |
| 100 000– 200 000 | 2 000– 8 000 |
| 200 000– 500 000 | 3 000–12 000 |
| 500 000–1 000 000 | 5 000–20 000 |
| 1 000 000–5 000 000 | 7 000–40 000 |
| oltre 5 000 000 | 15 000–50 000 |

##### **Art. 3** {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--3}

##### **Art. 4** Sborsi {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--4}
1. Gli sborsi dell’autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all’assunzione delle prove.
2. Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.
3. Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell’autorità di ricorso e, salvo disposizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all’autorità di ricorso.

##### **Art. 4a** Condono di spese processuali {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--4_a}
Le spese processuali possono, conformemente all’articolo 63 capoverso 1 della legge, essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del patrocinio gratuito previsto nell’articolo 65 della legge qualora:[^4]
a.[^5] un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole all’autorità di ricorso;
b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte.

##### **Art. 4b** Spese per le cause prive di oggetto {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--4_b}
1. Se una causa diviene priva d’oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa.
2. Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

##### **Art. 5** Anticipazione delle spese {#lvl_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--5}
1. L’anticipazione delle spese processuali è esigibile soltanto nei casi previsti nell’articolo 63 capoverso 4 della legge o qualora questa disposizione non possa applicarsi in quelli previsti nell’articolo 33 capoverso 2.
2. Sono reputati relativamente elevati a tenore dell’articolo 33 capoverso 2 della legge suddetta gli sborsi superiori a franchi 250.
3. L’autorità di ricorso, nel dispositivo della decisione, computa l’anticipazione con le spese processuali corrispondenti e rimborsa l’avanzo eventuale.

##### **Art. 6** Spese processuali dell’autorità inferiore {#lvl_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--6}
1. Nel dispositivo della decisione di ricorso le spese processuali delle autorità amministrative federali inferiori sono aggiunte a quelle dell’autorità di ricorso.
2. L’autorità di ricorso riscuote in una con le sue spese processuali quelle delle autorità inferiori e accredita proporzionalmente quest’ultime delle spese processuali corrispondenti.
3. Ove l’autorità di ricorso restringa o dispensi dal pagare le proprie spese processuali giusta l’articolo 63 capoverso 1 della legge, essa restringe o condona del pari anche le spese processuali delle autorità inferiori.

##### **Art. 7** Pluralità di parti {#lvl_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--7}
Salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest’ultime per aliquote uguali.

##### **Art. 8** Spese ripetibili {#lvl_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--8}
1. La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all’autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l’autorità di ricorso fissa d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.
2. Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 2006[^6]sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.[^7]
3. e^4^…[^8]
5. Le spese inutili, quelle delle autorità federali e, di regola, quelle delle altre autorità ricorrenti non danno diritto all’indennità.
6. Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
7. L’autorità può stabilire un’indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.[^9]

##### **Art. 9** Assistenza giudiziaria {#lvl_I/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--9}
Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 2006[^10]sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudiziaria.

##### **Art. 10** Ricorsi speciali {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--10}
Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi articoli sono applicabili alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà.

## **II.** Altre procedure {#lvl_II}
##### **Art. 11** Procedura di revisione {#lvl_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--11}
1. Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revisione di una decisione di ricorso.
2. La parte che ha pagato le spese processuali addossatele nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l’autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio.
3. Se la parte vince solo parzialmente, l’importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.

##### **Art. 12** Procedure d’opposizione e d’arbitrato {#lvl_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--12}
Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sulle opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbitrali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale preveda le corrispondenti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.

##### **Art. 12a** {#lvl_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--12_a}

##### **Art. 13** Spese processuali per altre decisioni {#lvl_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--13}
1. Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applica-bile per materia.[^11]
2. Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l’autorità che ha pronunziato la decisione può esigere dalle parti:
a.[^12] una tassa di giustizia:
        1. da 100 a 3000 franchi; o
        2. da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario;
b.[^13] se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti;
c. l’anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all’assunzione delle prove; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l’articolo 7 sono applicabili per analogia.
3. L’esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.

## **III.** Tasse diverse di cancelleria {#lvl_III}
##### **Art. 14** Riproduzione di atti scritti {#lvl_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--14}
1. La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:
a. 20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3;
b. 2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali.
2. Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l’articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l’articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa.
3. La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 18 giugno 2010[^14]sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è di 20 franchi.[^15]

##### **Art. 15** Esame degli atti di una causa liquidata {#lvl_III/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--15}
La tassa per l’esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all’articolo 16^.^

##### **Art. 16** Ricerche {#lvl_III/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--16}
La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz’ora; ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora.

##### **Art. 17** {#lvl_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--17}

##### **Art. 18** Legalizzazioni e attestazioni {#lvl_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--18}
La tassa per una legalizzazione o un’attestazione è di franchi 20. Se l’attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l’articolo 13*.*

## **IIIa.** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#lvl_III_a}
##### **Art. 19** {#lvl_III_a/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--19}
Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^16]sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.

##### **Art. 20 e 21** {#lvl_III_a/art_20_21 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--20 und 21}

## **IV.** Disposizioni finali {#lvl_IV}
##### **Art. 22** {#lvl_IV/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--22}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969, nei limiti dell’articolo 81 della legge.

##### **Art. 23** {#lvl_IV/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--23}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 1966[^17]concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.
2. La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 1949[^18]concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.
3. …[^19]

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **172.021**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007  (RU  **2007**  1075).
[^4]: Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU  **2013**  381).
[^5]: Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU  **2013**  381).
[^6]: [RU  **2006**  5305.RU  **2008**  2209art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS  **173.320.2** ).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007  (RU  **2007**  1075).
[^8]: Abrogati dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007  (RU  **2007**  1075).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007  (RU  **2007**  1075).
[^10]: [RU  **2006**  5305.RU  **2008**  2209art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS  **173.320.2** ).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 , in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **1978**  2053).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007  (RU  **2007**  1075).
[^13]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007  (RU  **2007**  1075).
[^14]: RS  **172.021.2**
[^15]: Introdotto dall’art. 14 dell’O del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  3031).
[^16]: RS  **172.041.1**
[^17]: [RU  **1966**  931]
[^18]: RS  **510.30** . Ora: O dell’Ass. fed. sull’amministrazione dell’esercito. Inoltre l’art. citato è abrogato.
[^19]: La mod. può essere consultata allaRU  **1969**  777.