172.041.1

# Ordinanza generale sugli emolumenti

(OgeEm)

dell’8 settembre 2004 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46*a* della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 21 marzo 1977[^1](LOGA),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--1}
1. La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l’Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.
2. La riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Consiglio federale si conforma alla presente ordinanza.
3. La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità amministrative in concorrenza con privati.[^2]
4. Sono fatte salve le normative di diritto speciale. Possono essere emanate deroghe per quanto siano necessarie a un ambito amministrativo.

##### **Art. 2** Obbligo di pagare gli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--2}
1. Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento.
2. Se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o domandato una prestazione esse rispondono solidalmente dell’emolumento.

##### **Art. 3** Nessuna riscossione di emolumenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--3}
1. È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:
a. vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure
b. si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni.
2. L’Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità.
3. Le unità dell’Amministrazione federale centrale non si fatturano reciprocamente emolumenti.

##### **Art. 4** Base di calcolo per i disciplinamenti degli emolumenti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--4}
1. Il calcolo degli emolumenti è disciplinato in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa.[^3]
2. I costi complessivi si compongono:
a. dei costi diretti di personale dell’unità amministrativa;
b. dei costi diretti di posti di lavoro dell’unità amministrativa, come i costi di manutenzione e di esercizio, nonché dei costi di ammortamento degli edifici, dei mobili, delle attrezzature, degli apparecchi e delle macchine utilizzati;
c. di una quota adeguata dei costi delle prestazioni dei servizi centrali (costi generali), di massima un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale;
d. dei costi speciali di materiale e di esercizio.
3. L’amministrazione federale delle finanze (AFF) calcola ogni anno i costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale.

##### **Art. 5** Aliquote nei disciplinamenti degli emolumenti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--5}
1. Le aliquote degli emolumenti sono stabilite secondo il dispendio di tempo o forfetariamente.
2. Per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l’interesse pubblico e l’interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli.
3. Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza può essere previsto un supplemento di diritto speciale all’aliquota ordinaria dell’emolumento.

##### **Art. 5a** Consultazione della Sorveglianza dei prezzi nei disciplinamenti degli emolumenti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--5_a}
Quando prepara proposte volte a emanare o modificare disciplinamenti degli emolumenti, l’unità amministrativa responsabile invita la Sorveglianza dei prezzi a esprimere un parere entro un congruo termine.

##### **Art. 6** Esborsi {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--6}
1. Gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separatamente.
2. I seguenti costi sono considerati esborsi:
a. i costi per la consultazione di terzi;
b. i costi per l’acquisizione di documenti;
c. i costi di trasmissione e di comunicazione;
d. i costi di viaggio e di trasporto.

##### **Art. 7** Determinazione dell’emolumento in casi singoli {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--7}
1. In casi singoli l’unità amministrativa stabilisce l’emolumento entro i limiti dell’aliquota determinante.
2. Essa prende in considerazione le circostanze concrete.

##### **Art. 8** Partecipazione di più unità amministrative {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--8}
1. Se più unità amministrative partecipano all’emanazione di una decisione o alla fornitura di una prestazione, ognuna di esse stabilisce l’emolumento per il proprio dispendio in base al disciplinamento determinante degli emolumenti e lo comunica all’unità responsabile.
2. L’unità amministrativa responsabile determina l’emolumento complessivo secondo l’articolo 7 capoverso 2.
3. Essa è competente per la fatturazione o la decisione relativa all’emolumento complessivo.

##### **Art. 9** Costi presumibili {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--9}
Se una decisione o una prestazione esige un dispendio straordinario, l’unità amministrativa informa precedentemente la persona tenuta a pagare l’emolumento sul suo importo presumibile.

##### **Art. 10** Anticipo e pagamento anticipato {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--10}
L’unità amministrativa può, in casi fondati, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di morosità, esigere dalla persona tenuta a pagare l’emolumento un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.

##### **Art. 11** Fatturazione e decisione relativa all’emolumento in caso di prestazioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--11}
1. L’unità amministrativa allestisce la fattura dell’emolumento immediatamente dopo la fornitura della prestazione.
2. In caso di controversia sulla fattura emana una decisione relativa all’emolumento.
3. La procedura è disciplinata dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

##### **Art. 12** Esigibilità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--12}
1. L’emolumento è esigibile:
a. nel caso di decisioni: con il loro passaggio in giudicato;
b. nel caso di prestazioni: al momento della fatturazione;
c. nel caso di una fattura contestata: con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento
2. Il termine di pagamento è di trenta giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. In casi speciali l’unità amministrativa può prorogare il termine di pagamento.
3. Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l’unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l’emolumento, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. L’unità amministrativa indica alla persona tenuta a pagare l’emolumento che alla scadenza di tale termine l’AFF è incaricata della riscossione del credito.[^4]
4. Con la fissazione del termine supplementare la persona tenuta a pagare l’emolumento è costituita in mora. L’interesse di mora è del 5 per cento.
5. Per la fissazione del termine supplementare è possibile prevedere nel disciplinamento degli emolumenti la riscossione di emolumenti per i solleciti. Il loro importo è determinato in base al tempo supplementare impiegato e alle spese di trasmissione.[^5]

##### **Art. 13** Differimento, riduzione e condono {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--13}
L’unità amministrativa può differire, ridurre o condonare l’emolumento per indigenza della persona tenuta a pagare l’emolumento o per altri motivi importanti.

##### **Art. 14** Prescrizione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--14}
1. Il credito si prescrive in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità.
2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell’amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo.
3. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

##### **Art. 15** Diritto previgente: modifica {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--15}
…[^6]

##### **Art. 16** Disposizioni transitorie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--16}
Le ordinanze di diritto speciale della Confederazione in materia di emolumenti devono essere adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2006.

##### **Art. 17** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.1--17}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  711).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  711).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2021**  711).
[^5]: Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2021**  711).
[^6]: La mod. può essere consultata allaRU  **2004**  4471.