172.041.14

# Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia

(Ordinanza sugli emolumenti UFG, Oem UFG)

del 5 luglio 2006 (Stato 23 gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

##### **Art. 1** Principio ed eccezioni relativi al campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.14--1}
1. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:
a. perizie e informazioni su questioni giuridiche;
b. informazioni da registri.
2. La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:
a. dell’Ufficio federale del registro del commercio;
b. dell’Ufficio federale dello stato civile;
c.[^2] del Servizio del casellario giudiziale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
d. dell’UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 2004[^3]sulla trasparenza.

##### **Art. 2** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.14--2}
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^4]sugli emolumenti.

##### **Art. 3** Calcolo degli emolumenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.14--3}
1. Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
2. La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.

##### **Art. 4** Supplemento {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.14--4}
Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l’UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento.

##### **Art. 5** Diritto previgente: abrogazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.14--5}
L’ordinanza del 30 ottobre 1985[^5]sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.14--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1^o^gennaio 2007.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 5 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^3]: RS  **152.3**
[^4]: RS  **172.041.1**
[^5]: [RU  **1985**  1699, **1993**  1260, **1999**  3480art. 17 n. 1]