172.041.17

# Ordinanza sugli emolumenti del Controllo federale delle finanze

(Ordinanza sugli emolumenti del CDF)

del 19 gennaio 2005 (Stato 1° marzo 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46*a* della legge federale del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.17--1}
Il Controllo federale delle finanze (CDF) riscuote emolumenti per i mandati che esercita a titolo di organo di revisione.

##### **Art. 2** Ordinanza generale sugli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.17--2}
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^2]sugli emolumenti.

##### **Art. 3** Obbligo di pagare gli emolumenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.17--3}
1. È assoggettato all’emolumento chiunque, in virtù di un obbligo di diritto pubblico, fa capo al CDF in quanto organo di revisione.
2. Le organizzazioni internazionali devono pagare un emolumento per i mandati di verifica del CDF soltanto se lo statuto dell’organizzazione interessata prevede un indennizzo per questo genere di mandati.

##### **Art. 4** Determinazione degli emolumenti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.17--4}
1. Il CDF stabilisce l’emolumento secondo il dispendio di tempo.
2. Per l’onorario si applicano le seguenti aliquote orarie:
a. responsabile del mandato da fr. 140.– a fr. 170.–
b. responsabile del settore specifico da fr. 140.– a fr. 170.–
c. responsabile della revisione da fr. 120.– a fr. 150.–
d. revisore da fr. 100.– a fr. 120.–
e. segreteria fr.   75.–
3. Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare al rincaro le aliquote degli emolumenti.
4. Se l’adempimento del mandato di organo di revisione richiede la consultazione di esperti esterni, il CDF fattura separatamente, come esborsi, il loro onorario e le loro spese.

##### **Art. 5** Comunicazione degli emolumenti ed esborsi presumibili {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.17--5}
Di norma il CDF informa gli assoggettati all’emolumento sull’entità presumibile degli emolumenti e degli esborsi prima che questi approvino il loro preventivo annuo.

##### **Art. 6** Fatturazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.17--6}
Il CDF fattura gli emolumenti e gli esborsi successivamente all’approvazione da parte degli organi competenti del conto annuale degli assoggettati all’emolumento.

##### **Art. 7** Decisione e rimedi giuridici {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.17--7}
Entro 30 giorni dalla fatturazione la persona assoggettata all’emolumento può chiedere al CDF una decisione relativa all’emolumento.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.17--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **172.041.1**