172.042.110

# Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

del 27 ottobre 1999 (Stato 11 novembre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile[^1](CC);[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Principio e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--1}
1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:
a. dagli uffici dello stato civile;
b. dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
c. dalle rappresentanze svizzere all’estero;
d. dall’Ufficio federale dello stato civile.
2. Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.
3. I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi contemporaneamente agli emolumenti.

##### **Art. 2** Assoggettamento {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--2}
1. È tenuto a versare un emolumento:
a. chi sollecita una prestazione ai sensi dell’articolo 1;
b. chi trae un vantaggio da un’operazione effettuata d’ufficio;
c. chi, per sua colpa, rende necessaria un’operazione supplementare.
2. Se l’emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.

##### **Art. 3** Esenzione dall’emolumento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--3}
1. Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d’esenzione previsti dal diritto federale.
2. I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1*a* cpv. 4 dell’ordinanza del 28 aprile 2004[^3]sullo stato civile, OSC).[^4]
3. La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).[^5]

##### **Art. 4** Tariffe applicabili {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--4}
1. Gli emolumenti sono fissati:
a. nell’allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile;
b. nell’allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
c. nell’allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero;
d. nell’allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile.
2. Salvo disposizione contraria, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1–4 indipendentemente dalla loro competenza principale.[^6]

##### **Art. 5** Calcolo degli emolumenti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--5}
1. Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione, ogni frazione di mezz’ora conta come mezz’ora.
2. Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.
3. Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è segnatamente calcolato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato.

##### **Art. 6** Supplemento {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--6}
1. L’emolumento è aumentato:
a. del 50 per cento, se la domanda deve essere trattata d’urgenza; o
b. del 100 per cento, se:
        1. la prestazione deve essere fornita tra le ore 18 e le ore 7, di domenica o nei giorni festivi ordinari,
        2. se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario, o
        3.[^7] la celebrazione del matrimonio o la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia avviene il sabato.
2. I Cantoni possono rinunciare ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 1, per le operazioni eseguite tra le ore 18 e le 19, e ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 3.
3. Ogni supplemento deve essere motivato e conteggiato separatamente.

##### **Art. 7** Disborsi {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--7}
1. Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente:[^8]
a. le spese di porto e di telecomunicazione;
b. le spese di viaggio e di trasporto;
c.[^9] le spese di altre autorità o di terzi, in particolare per autorizzazioni, accertamenti, perizie, informazioni, traduzioni e servizi di interpretariato;
d. le spese per l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;
e.[^10] le spese per l’uso del locale dove celebrare il matrimonio o convertire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia, se non si tratta del locale dei matrimoni (art. 1*a* cpv. 4 OSC[^11]);
f.[^12] le spese per la cartellina degli atti di stato civile;
g.[^13] gli emolumenti per il rilascio della conferma di ammissione secondo l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 8 dicembre 2017[^14]sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.
2. Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l’articolo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capoverso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.
3. I disborsi dovuti all’applicazione della legge federale del 13 dicembre 2002[^15]sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili sono a carico dell’ufficio dello stato civile.[^16]

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--8}

##### **Art. 9** Anticipo e fattura intermedia {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--9}
L’assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.

##### **Art. 10** Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--10}
1. L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.
2. La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC[^17].[^18]
3. Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 1998[^19]sulla medicina della procreazione.[^20]

##### **Art. 11** Termine di pagamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--11}
L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

##### **Art. 12** Incasso {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--12}
1. Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano.
2. All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.
3. Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un’autorità federale.[^21]

##### **Art. 13** Condono o riduzione di emolumenti e disborsi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--13}
1. Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:
a. allorché l’assoggettato è indigente;
b. allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica;
c.[^22] per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.
2. Se non possono essere addebitati alla persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 o se non possono essere riscossi, i disborsi connessi con una prestazione o con un’attività di interesse pubblico sono a carico dell’ufficio dello stato civile.
3. Se non possono essere addebitati a qualcuno, i disborsi connessi con l’aggiornamento del registro dello stato civile sono a carico dell’ufficio dello stato civile competente per la documentazione.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--14}

##### **Art. 15** Prescrizione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--15}
1. Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.
2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

##### **Art. 16** Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--16}
1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all’evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l’inizio dell’anno civile.
2. Il Dipartimento procede all’adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l’indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all’ultima indicizzazione.
3. Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

##### **Art. 17** Modifica del diritto vigente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--17}
…[^23]

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 4 cpv. 1 lett. a)
### Prestazioni degli uffici dello stato civile {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--annex-1}
Il trasferimento dei dati personali dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (art. 93 OSC[^24]) e il rilevamento obbligatorio di dati (art. 7 e 8 OSC) e di persone (art. 15a cpv. 1 e 2 OSC) nel registro dello stato civile non sono soggetti a emolumenti.

| | Fr. |
| --- | --- |
| I. Divulgazione di dati dello stato civile | |
| L’emolumento comprende l’eventuale domanda d’autorizzazione della divulgazione presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza | |
| 1. Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile secondo gli articoli 47–47*b* OSC | |
| 1.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 1.2 e 1.3 | 30 |
| 1.2 Certificato di famiglia o certificato di unione domestica, rilascio del primo esemplare o sostituzione senza procedura di documentazione | 40 |
| 1.3 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato | |
| – Emolumento di base, comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori | 40 |
| – Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento | 10 |
| 2. Allestimento di documenti sulla base dei registri dello stato civile cartacei secondo l’articolo 47–47*b* OSC | |
| 2.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 2.2 e 2.3 | 30 |
| 2.2 Atto di famiglia | |
| – Emolumento di base comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori | 40 |
| – Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento | 10 |
| 2.3 Allestimento di una copia o di una fotocopia compresa l’autenticazione (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC): | |
| – di un foglio nel registro delle famiglie, se non va allestito un atto di famiglia | 50 |
| – di un’iscrizione nel registro delle nascite, delle morti o dei matrimoni, se non va allestito un atto di nascita, di morte o di matrimonio | 40 |
| – di un’iscrizione nel registro delle legittimazioni o dei riconoscimenti | 30 |
| 3. Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato civile | |
| 3.1 Ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi basati su un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto, per mezz’ora | 75 |
| 3.2 Collaborazione alla consultazione dei registri cartacei dello stato civile da parte degli interessati (art. 92*b* cpv. 4 OSC), per mezz’ora | 75 |
| 3.3 Allestimento di una copia o trascrizione di un documento giustificativo archiviato (art. 47 cpv. 2 lett. c e f OSC): | |
| – emolumento di base (compresa eventuale autenticazione secondo l’art. 18*a* cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 2 lett. c OSC) | 30 |
| – per pagina | 2 |
| II. Ricevimento di dichiarazioni | |
| L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici delle dichiarazioni nonché l’eventuale domanda d’autorizzazione del ricevimento presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza | |
| 4. Cognome e sesso | |
| 4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, fatta al di fuori della procedura preparatoria del matrimonio o dopo la registrazione di un’unione domestica costituita all’estero (art. 12 OSC[^25]): | |
| – se la dichiarazione è fatta congiuntamente | 75 |
| – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante | 60 |
| 4.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC) | 75 |
| 4.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria del matrimonio (art. 14 cpv. 1 OSC) | 75 |
| 4.4 . | |
| 4.5Dichiarazioneconcernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13*a* OSC) | 75 |
| 4.6Dichiarazioneconcernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37*a* OSC) | 75 |
| 4.7Dichiarazioneconcernente il cognome di cui all’art. 14*a* OSC | 75 |
| 4.8 Comunicazione della venuta al mondo di un infante privo di vita e rilascio di una conferma | 30 |
| 4.9 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 1 OSC) | 75 |
| 4.10 Consenso del rappresentante legale (art. 14*b* cpv. 2 OSC) | 30 |
| 5. Riconoscimento | |
| 5.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 5 OSC) | 75 |
| 5.2 Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC) | 30 |
| 5.3 Dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11*b* OSC) | 30 |
| Per la consulenza è competente l’autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv. 3 CC) | |
| 6. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 69 cpv. 1 OSC) | 75 |
| 7. Dichiarazione di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD[^26]; art. 75*n* OSC) | 75 |
| 8. Dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile (art. 41 CC; art. 17 cpv. 1 OSC), per mezz’ora | 75 |

| III. Matrimonio | |
| --- | --- |
| L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici del matrimonio | |
| 9. Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC): | |
| – se l’ufficio dello stato civile a cui è stata presentata la domanda riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni | 150 |
| – se è stata presentata una soltanto delle due dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 69 cpv. 1 o 2 OSC) | 125 |
| – se ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 69 cpv. 2 OSC) | 100 |
| 10. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio, certificato di capacità al matrimonio, annullamento o rinvio della celebrazione del matrimonio o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia | |
| 10.1 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3 OSC) | 30 |
| 10.2 Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC) | 30 |
| 10.3 Annullamento della celebrazione del matrimonio (art. 70–72 OSC) o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 75*o* OSC) o rinvio della data da parte dei fidanzati meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta | 100 |
| 11. Celebrazione del matrimonio o conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 70–72 e 75*o* OSC): | |
| – emolumento di base | 75 |
| – supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e dei dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha luogo nel locale dei matrimoni (art. 1*a* cpv. 3 OSC) subito dopo la chiusura della procedura preparatoria | 50 |
| – supplemento per l’esecuzione in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del circondario dello stato civile (art. 3 cpv. 1 OSC) senza ricorrere a un interprete | 50 |
| – supplemento in caso di celebrazione del matrimonio o di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia in un locale diverso da quello dei matrimoni | 50 |
| – supplemento in caso di assenza dei testimoni scelti dai fidanzati, per testimone messo a disposizione | 50 |
| IV. Modifica dei dati documentati | |
| 12. Rettificazione, aggiunta, radiazione e nuova documentazione (art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) sotto la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile o su ordine dell’autorità di vigilanza o del giudice, se dovuti a colpa dell’interessato, per mezz’ora | 75 |
| V. Altre prestazioni | |
| 13. Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz’ora | 50 |
| 14. Esame di casi in cui il cognome è o potrebbe essere retto dal diritto estero, per mezz’ora e per dossier | 75 |
| 15. Esame di documenti esteri, se l’onere di lavoro è superiore a un quarto d’ora, per mezz’ora e per dossier | 75 |
| 16. Ottenimento di documenti svizzeri o esteri, per incarico | 40 |
| 17. Domanda di traduzione di un atto non redatto in una lingua ufficiale della Svizzera (art. 3 cpv. 4 OSC) | 20 |
| 18. Messa a disposizione di un’interprete comprese le istruzioni e il conferimento del mandato | 20 |
| 19. Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97*a* CC), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz’ora | 75 |
| 20. Trasmissione di una copia per fax o per e-mail, oltre all’emolumento e ai disborsi per l’allestimento e per la trasmissione del documento | 20 |
| 21. Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta: | |
| – emolumento di base (compresa l’eventuale autenticazione secondo l’art. 18*a* cpv. 2 OSC) | 30 |
| – per pagina | 2 |
| 22. Allestimento di una copia di un documento di identità ad uso amministrativo (p.es. passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri) | gratuito |
| 23. Mandato precauzionale (art. 23*a* OSC): | |
| – Iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depositato | 75 |
| – modifica dell’iscrizione | 75 |
| – cancellazione dell’iscrizione | 75 |
| 24. Adeguamento della grafia dei nomi secondo l’articolo 99*f* OSC, se la relativa domanda è presentata indipendentemente da un fatto di stato civile da documentare nel registro dello stato civile: | |
| – se la domanda è presentata per una persona | 75 |
| – se la domanda è presentata contemporaneamente da due persone coniugate o che vivono in un’unione domestica registrata | 100 |
| – se la domanda è presentata da un genitore o da entrambi i genitori per loro e per i loro figli | 100 |
| *L’emolumento include una conferma dell’ufficio dello stato civile che* *l’adeguamento* *della grafia dei nomi è stato documentato nel registro dello stato civile* *.* | |
| VI. Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile | |
| Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile sono retti dall’allegato 2 | |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 4 cpv. 1 lett. b)
### Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--annex-2}
Il riconoscimento di una decisione o un atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1987[^27]sul diritto internazionale privato (LDIP)(art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1–2 OSC[^28]) e l’ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggetti a emolumenti.

| | Fr. |
| --- | --- |
| I. Disbrigo di domande | |
| 1. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stra-nieri, quando nessuna delle due persone interessate è domiciliata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP) | 200 |
| 2. Decisione concernente la rettificazione, l’aggiunta, la radiazione e la nuova documentazione di dati, per colpa dell’interessato (art. 43 CC; art. 29 OSC), per mezz’ora | 75 |
| 3. Autorizzazione per il ricevimento della dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile in applicazione dell’articolo 41 CC, per mezz’ora | 75 |
| 4. Informazioni sui genitori biologici (art. 268*c* CC), per mezz’ora | 75 |
| 5. Autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, per mezz’ora | 75 |
| II. Altre prestazioni | |
| 6. Reiezione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile, al massimo | 1000 |
| 7. Allestimento di una perizia o rilascio di informazioni giuridiche, per mezz’ora | 75 |
| 8. Verifica dello stato civile in caso di naturalizzazione, per mezz’ora | 75 |
| III. Prestazioni fornite in rappresentanza dell’ufficio dello stato civile | |
| *Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in rappresentanza di un ufficio di stato civile sono retti dall’allegato 1.* | |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 4 cpv. 1 lett. c)
### Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--annex-3}
| | Fr. |
| --- | --- |
| I. Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero | |
| 1 Documenti di stato civile esteri | |
| 1.1 Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri | |
| *Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e l’autenticazione di decisioni e documenti di stato civile che vanno trasmessi d’ufficio in vista della documentazione nel registro dello stato civile, se tali operazioni possono essere effettuata dal personale della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti dall’intervento di terzi sono rimborsate come disborsi.* | |
| 1.2 Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per mezz’ora | 75 |
| 2 Documenti di stato civile svizzeri | |
| 2.1 Ottenimento di documenti di stato civile svizzeri | |
| *Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione* | |
| II. Ricevimento di dichiarazioni | |
| *L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici (art. 5 cpv. 1 lett. a OSC* [^29]) | |
| 3. Dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso | |
| 3.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalla dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC): | |
| – se la dichiarazione è fatta congiuntamente | 75 |
| – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante | 60 |
| 3.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC) | 75 |
| 3.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la decisione o con l’atto estero concernente lo stato civile (art. 14 cpv. 2 OSC) | 75 |
| 3.4 . | |
| 3.5 Dichiarazioneconcernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13*a* OSC) | 75 |
| 3.6 Dichiarazioneconcernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37*a* OSC) | 75 |
| 3.7 Dichiarazioneconcernente il cognome di cui all’art. 14*a* OSC | 75 |
| 3.8 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14*b* cpv. 1 OSC) | 75 |
| 3.9 Consenso del rappresentante legale (art. 14*b* cpv. 2 OSC) | 30 |
| 4. Ulteriori dichiarazioni | |
| 4.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 6 OSC) | 75 |
| 4.2 Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC) | 30 |
| 4.3 Dichiarazione di conversione di un’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD[^30]; art. 5 cpv. 1 lett. c^bis^e 75*n* OSC[^31]) | 75 |
| III. Procedura preparatoria del matrimonio | |
| 5. Celebrazione del matrimonio prevista in Svizzera | |
| 5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC) oppure l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) | 150 |
| 5.2 *.* | |
| 5.3 Traduzione e autenticazione di documenti esteri, nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell’ambito dell’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio, per mezz’ora | 75 |

| 6. Celebrazione del matrimonio prevista all’estero | |
| --- | --- |
| 6.1 Ordinazione di un certificato di capacità al matrimonio se sono necessarie anche prestazioni di cui al numero 5.1 | 75 |
| 6.2 Traduzione e autenticazione di documenti esteri nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire alla celebrazione del matrimonio, per mezz’ora | 75 |
| IV. Altre prestazioni | |
| 7. Perizie, informazioni giuridiche o rapporti su richiesta di un ufficio dello stato civile, di un’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile oppure dell’Ufficio federale dello stato civile comprese l’ottenimento di documenti, le indagini condotte per accertare un fatto e il trattamento dei dossier da parte di un avvocato di fiducia o di un altro esperto (art. 5 cpv. 1 lett. h OSC), per mezz’ora | 75 |
| 8. Audizione di una persona o della coppia, su richiesta dell’ufficio dello stato civile o dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97*a* CC), compreso l’allestimento del rapporto, se l’autorità competente respinge la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz’ora | 75 |
| 9. Trasmissione di una domanda di informazioni sulle generalità dei genitori biologici (art. 268*c* CC) nonché cooperazione negli accertamenti necessari, per mezz’ora | 75 |
| 10. Trasmissione di domande all’ufficio dello stato civile competente in Svizzera e riscossione degli emolumenti | 30 |
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 4 cpv. 1 lett. d)
### Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.042.110--annex-4}
| | Fr. |
| --- | --- |
| I. Trasmissione di documenti | |
| 1. Documenti di stato civile svizzeri | |
| 1.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, decisioni e documenti, per ufficio dello stato civile o altra autorità | 30 |
| 1.2 Ottenimento di autenticazioni presso rappresentanze in Svizzera, cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ufficio di legalizzazione | 30 |
| 2. Documenti di stato civile esteri | |
| 2.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, di decisioni e di documenti, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero | 50 |
| 2.2 Ottenimento e trasmissione di traduzioni, autenticazioni o esami di autenticità, nonché di perizie, di documenti già disponibili, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero | 50 |
| II. Altre prestazioni | |
| 3. Iscrizioni di dati concernenti il donatore di sperma, per singola nascita o data di nascita presunta, importo a carico del medico curante | 100 |
| 4. Disbrigo della domanda d’informazioni | |
| 4.1 Informazioni sulle generalità del donatore di sperma conformemente all’articolo 27 della legge federale del 18 dicembre 1998[^32]concernente la procreazione con assistenza medica, per mezz’ora | 75 |
| 4.2 Informazioni sulle generalità dei genitori biologici conformemente all’articolo. 268*c* CC, per mezz’ora | 75 |
| 5. Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta: | |
| – emolumento di base (compresa l’eventuale autenticazione secondo<br>l’art. 18*a* cpv. 2 OSC) | 30 |
| – per pagina | 2 |
| 6. Recupero di emolumenti non pagati<br>Diffida scritta all’assoggettato alla scadenza del termine di pagamento (al più tardi dopo tre solleciti) | 20 |

[^1]: RS  **210**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  (RU  **2010**  3037).
[^3]: RS  **211.112.2**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022  (RU  **2022**  242).
[^5]: Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  3037).
[^6]: Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  6451).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022  (RU  **2022**  242).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  (RU  **2010**  3037).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  (RU  **2010**  3037).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022  (RU  **2022**  242).
[^11]: RS  **211.112.2**
[^12]: Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 2004 (RU  **2004**  2903). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  3037).
[^13]: Introdotta dall’all. n. II 1 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e  autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU  **2018**  89).
[^14]: RS  **211.435.1**
[^15]: RS  **151.3**
[^16]: Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  3037).
[^17]: RS  **211.112.2**
[^18]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  (RU  **2010**  3037).
[^19]: RS  **810.11**
[^20]: Introdotto dall’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU  **2000**  3068).
[^21]: Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  3037).
[^22]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017  (RU  **2016**  39195109).
[^23]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **1999**  3480.
[^24]: RS  **211.112.2**
[^25]: RS  **211.112.2**
[^26]: L sull’unione domestica registrata;RS  **211.231**
[^27]: RS  **291**
[^28]: RS  **211.112.2**
[^29]: RS  **211.112.2**
[^30]: RS  **211.231**
[^31]: RS  **211.112.2**
[^32]: RS  **810.11**