172.044.13

# Ordinanza sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari

del 3 novembre 2010 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--1}
1. La presente ordinanza stabilisce:
a. le tasse d’iscrizione e d’esame per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari;
b. le tariffe per le indennità versate agli esaminatori, agli esperti, ai sorveglianti e ai presidenti della sessione degli esami di cui alla lettera a.
2. Essa si applica agli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità.

## **Sezione 2:** Tasse {#sec_2}
##### **Art. 2** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--2}
Fatte salve disposizioni particolari della presente ordinanza, alle tasse si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^2]sugli emolumenti.

##### **Art. 3** Tassa d’iscrizione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--3}
1. Per l’iscrizione all’esame è riscossa una tassa di 200 franchi.
2. La tassa d’iscrizione deve essere pagata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione[^3](SEFRI) prima dell’inizio dell’esame.
3. La tassa non è rimborsata.

##### **Art. 4** Tasse d’esame {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--4}
1. Le tasse d’esame sono stabilite come segue:

| | Fr. |
| --- | --- |
| a. per la maturità monolingue | |
| 1. esame completo | 570.– |
| 2. esame parziale | 450.– |
| 3. valutazione del lavoro di maturità | 100.– |
| b. per la maturità bilingue | |
| 1. esame completo | 650.– |
| 2. primo esame parziale | 550.– |
| 3. secondo esame parziale | 450.– |
| 4. valutazione del lavoro di maturità | 100.– |
| c. per l’esame complementare destinato ai cittadini svizzeri titolari di un certificato di maturità estero | 120.– |
| d. per l’esame complementare destinato ai titolari di un attestato di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale[^4] | |
| 1. esame completo | 500.– |
| 2. esame parziale | 300.– |
| e. per l’esame complementare*Latinum Helveticum* | 70.– |

2. Le tasse d’esame devono essere pagate alla SEFRI prima dell’inizio dell’esame.
3. In caso di ripetizione dell’esame, la tassa corrispondente deve essere versata nuovamente.

##### **Art. 5** Esonero dalle tasse d’esame {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--5}
Su domanda motivata, la SEFRI può esonerare interamente o parzialmente i candidati di condizioni economiche modeste dal pagamento delle tasse d’esame.

## **Sezione 3:** Indennità {#sec_3}
##### **Art. 6** Presidenti della sessione {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--6}
I presidenti della sessione ricevono:
a. un’indennità forfetaria di 3000 franchi per i lavori di pianificazione e preparazione di una sessione d’esame e per i lavori da svolgere dopo la sessione;
b. un’indennità di 180 franchi per mezza giornata per i lavori da svolgere durante la sessione d’esame.

##### **Art. 7** Esaminatori {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--7}
1. Gli esaminatori ricevono:

| | Fr. |
| --- | --- |
| a. per la preparazione delle prove scritte, comprese le proposte di correzione e la scala di valutazione, a titolo forfetario e per squadra di due persone | |
| 1. prima lingua (senza proposte di correzione) | 500.– |
| 2. lingue antiche, due livelli | 500.– |
| 3. lingue moderne, due livelli | 1000.– |
| 4. lingue moderne, un livello | 800.– |
| 5. matematica, per livello | 1200.– |
| 6. arti visive come materia fondamentale e opzione complementare | 500.– |
| 7. arti visive e musica come opzione specifica, per candidato | 50.– |
| 8. filosofia/pedagogia/psicologia come opzione specifica | |
| – per le parti specifiche filosofia e pedagogia/psicologia | 800.– |
| – per la parte interdisciplinare | 400.– |
| 9. biologia e chimica nonché fisica e applicazioni della matematica come opzione specifica, per ambito | 1500.– |
| 10. economia e diritto come opzione specifica | 2000.– |
| 11. altre materie fondamentali | 1000.– |
| 12. altre opzioni complementari oggetto d’esame, per ambito | 1000.– |
| b. per la correzione delle prove scritte, per ora | 70.– |
| c. per le prove orali, per candidato | 35.– |
| d. per l’esame in una materia qualsiasi in cui sono previste prove scritte e prove orali (correzione e valutazione delle prove scritte, prove orali, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato | 70.– |
| e. per il lavoro di maturità (lettura e valutazione del lavoro, interrogazione orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato | 250.– |
| f. per gli esami di arti visive | |
| 1. come materia fondamentale o opzione complementare | |
| – per candidato | 20.– |
| – per ora di sorveglianza | 25.– |
| 2. come opzione specifica | |
| – per candidato | 70.– |
| – per ora di sorveglianza | 25.– |
| g. per gli esami di musica | |
| 1. come materia fondamentale o opzione complementare, per candidato | 35.– |
| 2. come opzione specifica, per candidato | 70.– |

2. Le squadre di tre e più persone ricevono complessivamente, per la preparazione delle prove scritte, il 150 per cento dei contributi forfetari giusta il capoverso 1 lettera a. Singole persone ricevono l’80 per cento di questi contributi forfetari.
3. Lavori supplementari correlati alle attività di cui al capoverso 1 lettera a, quali le traduzioni o i pareri nel quadro di procedure di ricorso, sono indennizzati in ragione di 70 franchi all’ora.

##### **Art. 8** Esperti {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--8}
Gli esperti ricevono:

| | Fr. |
| --- | --- |
| a.[^5] per le prove orali, comprese la lettura dei lavori scritti e la discussione delle note, per ora | 50.– |
| b. per la partecipazione alla verifica delle note e la discussione dei risultati con i candidati, per gruppo di candidati | 50.– |
| c. per la lettura del lavoro di maturità | 50.– |

##### **Art. 9** Indennità per la sorveglianza {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--9}
L’indennità per il personale ausiliario incaricato della sorveglianza durante le prove scritte ammonta a 25 franchi all’ora.

##### **Art. 10** Indennità per i pasti, le trasferte e i pernottamenti {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--10}
I presidenti della sessione, gli esaminatori e gli esperti ricevono per i pasti, le trasferte e i pernottamenti le indennità previste dalle disposizioni emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base dell’ordinanza del 3 luglio 2001[^6]sul personale federale.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 11** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--11}
1. L’ordinanza del 4 febbraio 1970[^7]sulle tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità è abrogata.
2. Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

…[^8]

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.044.13--12}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2011.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **172.041.1**
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16  cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto  dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017  (RU  **2016**  4153).
[^5]: RU  **2011**  6071
[^6]: RS  **172.220.111.3**
[^7]: [RU  **1970**  264, **1974**  1056, **1981**  1636, **1988**  1872, **1993**  1999, **2002**  3637]
[^8]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2010**  5787.