172.047.40

# Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade

(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--1}
La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--2}

##### **Art. 3** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--3}
Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^2]sugli emolumenti.

##### **Art. 4** Determinazione degli emolumenti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--4}
1. Gli emolumenti sono stabiliti:
a. secondo le aliquote fisse giusta l’allegato;
b. secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell’allegato;
c. secondo il dispendio negli altri casi.
2. Se l’emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un’indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.
3. Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.

##### **Art. 5** Rinuncia agli emolumenti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--5}
1. I dati sull’infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio.[^3]
2. I dati dell’inventario federale di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 aprile 2010[^4]riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente.
3. I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali che, secondo l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 2018[^5]concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.[^6]
4. I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998[^7]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.[^8]
5. I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.
6. I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 novembre 2018[^9]concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.[^10]
7. I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.[^11]
8. Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti.[^12]
9. Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4*a* dell’allegato possono essere condonati se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente.[^13]

##### **Art. 5a** Riduzione degli emolumenti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--5_a}
1. I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
2. I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
3. I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
4. Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4*a* dell’allegato possono essere ridotti del 50 per cento se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente.[^14]

##### **Art. 6** Supplemento {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--6}
Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

##### **Art. 7** Incasso {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--7}
1. Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.
2. L’USTRA può incaricare altri servizi federali dell’incasso.
3. Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l’autorizzazione non viene utilizzata.

##### **Art. 8** Adeguamento al rincaro {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--8}
Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

##### **Art. 9** Diritto previgente: abrogazione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--9}
L’ordinanza del 19 giugno 1995[^15]sugli emolumenti USTRA è abrogata.

##### **Art. 10** Disposizione transitoria della modifica del 15 ottobre 2025 {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--10}
Per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

(art. 4)
### Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.047.40--annex-1}
| | | Franchi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rilascio o diniego di permessi per le corse d’importazione e di transito transfrontaliere effettuate con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell’O del 13 nov. 1962[^16]sulle norme della circolazione stradale, ONC) | |
| 1.1 | Permesso unico | |
| 1.1.1 | In caso di superamento delle dimensioni e del peso entro i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC | 80 |
| 1.1.2 | In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC | |
| | – tassa di base | 200 |
| | – ulteriori accertamenti necessari, quali verifiche dei tratti | in base al tempo impiegato |
| 1.2 | Permesso duraturo | 400 |
| 2 | Rilascio o diniego di permessi per viaggi notturni o domenicali (art. 92 cpv. 4 ONC) | |
| 2.1 | Permesso unico | 60 |
| 2.2 | Permesso duraturo | 400 |
| 3 | Comunicazione di dati contenuti nei sistemi d’informazione dell’USTRA | |
| 3.1 | Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione | |
| 3.1.1 | Fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari: | |
| 3.1.1.1 | Emolumento forfettario per massimo 800 indirizzi all’anno<br>e per destinatario | 200 |
| 3.1.1.2 | Per ogni indirizzo supplementare | 0.25 |
| 3.1.2 | Fornitura di dati per richiamo di veicoli | 280 |
| 3.1.3 | Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati: | |
| 3.1.3.1 | Per la fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari | gratuita |
| 3.1.3.2 | In tutti gli altri casi | 280 |
| 3.1.4 | Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura | 110 |
| 3.1.5 | Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro | 140 |
| 3.1.6 | . | . |
| 3.1.7 | Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Veicoli, per la durata di un anno, per ciascun diritto | 2000 |
| 3.1.8 | Comunicazione di dati di veicoli contenuti nell’approvazione del tipo o nella scheda tecnica, per veicolo immatricolato<br>Comunicazione di un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72 *b* dell’O del 27 ott. 1976 [^17] sull’ammissione alla circolazione [OAC]) | |
| 3.1.8.1 | Dati di autoveicoli | 5.50 |
| 3.1.8.2 | Dati di rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore | 4 |
| 3.1.8.3 | Dati di ciclomotori e di veicoli ad essi equiparati<br>L’emolumento è riscosso presso il titolare dell’approvazione del tipo sulla base degli elenchi di cui all’articolo 92 capoverso 4 OAC. L’Ufficio federale può consultare le prove dell’imposizione doganale. | 1.50 |
| 3.2 | Sistema d’informazione sugli incidenti stradali | |
| 3.2.1 | Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati | 280 |
| 3.2.2 | Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura | 110 |
| 3.2.3 | Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro | 140 |
| 3.2.4 | Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione, per la durata di un anno, per ciascun diritto | 2000 |
| 3.3 | Monitoraggio del traffico | |
| | Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, per la durata di un anno, per ciascun diritto | 2000 |
| 4 | Rilascio di carte per tachigrafo | |
| 4.1 | Carta del conducente | |
| 4.1.1 | Ordinazione online | 70 |
| 4.1.2 | Richiesta cartacea | 85 |
| 4.2 | Carta dell’officina, ordinazione online | 70 |
| 4.3 | Carta dell’azienda | |
| 4.3.1 | Ordinazione online | 70 |
| 4.3.2 | Richiesta cartacea | 85 |
| 4.4 | Carta di controllo, ordinazione online | 45 |
| 4.5 | Carte sostitutive: il prezzo è calcolato in funzione della validità residua | |
| 4a | Rilascio di approvazioni del tipo | |
| 4a.1 | Approvazione del tipo di veicoli e telai | |
| 4a.1.1 | Elaborazione amministrativa dei documenti | 200 |
| 4a.1.2 | Rilascio dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica | 100 |
| 4a.1.3 | Carta supplementare, integrazioni, aggiunte e correzioni | 200 |
| 4a.2 | Approvazione del tipo di parti e sistemi di veicoli, oggetti d’equipaggiamento e dispositivi di protezione | |
| 4a.2.1 | Approvazione del tipo con validità nazionale | 100 |
| 4a.2.2 | Approvazione del tipo con validità internazionale | 300 |
| 4a.3 | Emolumenti in base al tempo impiegato | |
| | Gli emolumenti per l’esame amministrativo della documentazione sono calcolati in base al numero di ore impiegate. Dipendono dalla mole e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell’esame. | 70–120 |
| 4a.4 | Emolumenti per la verifica della conformità | |
| 4a.4.1 | Verifiche della conformità fino a 4 ore di lavoro, a forfait | 500 |
| 4a.4.2 | Ogni frazione di ora supplementare | 100 |
| 5 | Rilascio o diniego di autorizzazioni, nonché esami preliminari nel settore delle strade nazionali | |
| 5.1 | Autorizzazioni per strutture per il rifornimento e il vitto nonché per impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi nelle aree di sosta (art. 7 dell’O del 7 nov. 2007[^18]sulle strade nazionali, OSN) | 300–5000 |
| 5.2 | Autorizzazioni per l’utilizzo delle aree appartenenti alle strade nazionali (art. 29 OSN) e per progetti di costruzione nel settore delle strade nazionali (art. 30 OSN) | 300–5000 |
| 5.3 | Pareri concernenti domande di costruire ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 della legge federale dell’8 marzo 1960[^19]sulle strade nazionali | 300–1000 |
| 5.4 | Esame preliminare di domande di costruzione e di domande per l’autorizzazione di cartelloni pubblicitari nelle aree appartenenti alle strade nazionali, nonché rilascio o diniego dell’approvazione di tale autorizzazione: in base al tempo impiegato | |
| | – fino a 2 ore | gratuito |
| | – da 3 ore in poi, per ciascun esame | 150 |
| 6 | Riconoscimento (art. 17*a* cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 1995[^20]concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]), notifica (art. 17*c* cpv. 2 OATV), revoca del riconoscimento (art. 17*d* cpv. 1 OATV) e verifica della plausibilità dei piani di controllo dei singoli organi (art. 19*a* cpv. 4 OATV) | |
| 6.1 | per procedura di riconoscimento | 300 |
| 6.2 | per procedura di notifica | 200 |
| 6.3 | per procedura di revoca | 300 |
| 6.4 | verifica della plausibilità piano di controllo | 500 |
| 7 | Altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale | fino a 5000 |

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **172.041.1**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4743).
[^4]: RS  **451.13**
[^5]: RS  **741.57**
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4743).
[^7]: RS  **172.010.1**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4743).
[^9]: RS  **741.58**
[^10]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4743).
[^11]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4743).
[^12]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4743).
[^13]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  643).
[^14]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  643).
[^15]: [RU  **1995**  3991; **1998**  1796art. 1 n. 3; **2002**  4212art. 29 cpv. 2 n. 3; **2003**  3369; **2006**  1673,4705cifra II n. 61]
[^16]: RS  **741.11**
[^17]: RS  **741.51**
[^18]: RS  **725.111**
[^19]: RS  **725.11**
[^20]: RS  **741.511**