172.058.41

# Ordinanza concernente l’assegnazione di posteggi nell’amministrazione federale

del 20 maggio 1992 (Stato 1° gennaio 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 32 lettere d ed e della legge del 24 marzo 2000[^1]sul personale<br />federale,[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.058.41--1}
La presente ordinanza si applica ai posteggi che la Confederazione possiede, in proprietà o in locazione, in prossimità di edifici che servono in tutto o in parte allo svolgimento dei suoi compiti.

##### **Art. 2** Creazione di posteggi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.058.41--2}
1. Il numero di posteggi da mettere a disposizione è determinato conformemente alle pertinenti prescrizioni comunali e cantonali.
2. L’amministrazione federale si adopera affinché i suoi agenti che devono far uso regolare di un veicolo a motore possano disporre dei posteggi necessari, possibilmente presso gli edifici amministrativi e d’esercizio.
3. Per quanto possibile, l’amministrazione federale mette a disposizione, presso gli edifici amministrativi e d’esercizio, posteggi coperti per biciclette e ciclomotori.

##### **Art. 3** Criteri d’assegnazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.058.41--3}
1. Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.
2. I posteggi sono riservati prioritariamente per i seguenti veicoli:
a. vetture dei consiglieri federali e del cancelliere della Confederazione;
b. vetture di servizio, eccettuate quelle assegnate come tali a titolo personale;
c. vetture di visitatori e di terzi che ricorrono ai servizi dell’amministrazione federale;
d. vetture dei detentori di un alloggio di servizio.
3. I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:
a. agli agenti menomati fisicamente che necessitano di un veicolo a motore;
b. agli agenti che prestano un servizio irregolare e che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;
c. agli agenti che per la propria attività necessitano regolarmente del veicolo privato e che dispongono della relativa autorizzazione permanente;
d. agli altri agenti; in questo caso si terrà conto del tempo impiegato per il tragitto tra il domicilio e il posto di lavoro con i mezzi di trasporto pubblici o privati. Nell’assegnazione dei posteggi appartenenti ad un edificio, gli agenti che vi lavorano avranno comunque la precedenza;
e. a terzi.
4. È proibito sublocare un posteggio assegnato.

##### **Art. 4** Assegnazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.058.41--4}
Gli organi della costruzione e degli immobili (OCI) competenti secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 14 dicembre 1998[^3]sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione decidono l’assegnazione di posteggi. Per determinati posteggi possono delegare le loro competenze ad altri uffici.

##### **Art. 5** Tasse {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.058.41--5}
1. Per i posteggi assegnati giusta l’articolo 3 capoverso 2 lettera d e capoverso 3 lettere d ed e, è dovuta una tassa.
2. Le tasse mensili riscosse per i posteggi assegnati agli agenti per la durata del lavoro ammontano:
a. per posteggi non coperti a 65 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa;
b. per posteggi coperti a 130 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa.[^4]
3. Per i posteggi assegnati senza limitazione di tempo (posteggi permanenti) le tasse mensili ammontano:
a. per posteggi non coperti a 85 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa;
b. per posteggi coperti a 170 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa.[^5]
4. In casi debitamente motivati, l’OCI competente può derogare alle tasse di cui al capoverso 2 tenendo conto in particolare delle condizioni locali e d’esercizio.[^6]
5. I posteggi per biciclette e ciclomotori sono di regola esentasse.
6. Le tasse sono dedotte dallo stipendio.
7. Le tasse per terzi sono fissate per ogni singolo caso dall’OCI competente, secondo le tariffe usuali del mercato.[^7]

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.058.41--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1992.

[^1]: RS  **172.220.1**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003  (RU  **2002**  4149).
[^3]: RS  **172.010.21**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003  (RU  **2002**  4149).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003  (RU  **2002**  4149).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003  (RU  **2002**  4149).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003  (RU  **2002**  4149).