172.071

# Ordinanza sull’accreditamento dei giornalisti e l’autorizzazione d’accesso al Centro media di Palazzo federale

(OAGio)

del 20 giugno 2025 (Stato 1° agosto 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 62*f* della legge del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione<br />del Governo e dell’Amministrazione,

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## **Sezione 1:** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--1}
La presente ordinanza disciplina l’accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale (Centro media) e l’autorizzazione d’accesso al Centro media.

## **Sezione 2:** Accreditamento {#sec_2}
##### **Art. 2** Condizioni {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--2}
1. I giornalisti ottengono l’accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull’attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico.
2. È considerata attività giornalistica anche la cronaca fotografica.

##### **Art. 3** Procedura {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--3}
1. Chi vuole essere accreditato deve presentare una domanda scritta alla Cancelleria federale (CaF).
2. La domanda deve comprovare che le condizioni previste nell’articolo 2 sono adempiute.
3. Per i giornalisti con datore di lavoro fisso vale come prova un attestato del responsabile della redazione di Palazzo federale o del caporedattore in cui figurino il periodo in cui è svolta l’attività giornalistica e il relativo grado di occupazione, nonché il rapporto di impiego. I giornalisti indipendenti devono fornire la prova avvalendosi di altri documenti adeguati.
4. Per i giornalisti dei media esteri, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) verifica, su domanda della CaF, che le condizioni previste nell’articolo 2 siano adempiute. La CaF e il DFAE si scambiano i dati personali necessari a queste verifiche.
5. Prima di decidere, la CaF sottopone la domanda per parere ai Servizi del Parlamento e al Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale.

##### **Art. 4** Durata di validità e rinnovo dell’accreditamento {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--4}
1. L’accreditamento vale sino alla fine della legislatura in corso.
2. Viene rinnovato se il responsabile della redazione di Palazzo federale o il caporedattore conferma per scritto che le condizioni previste nell’articolo 2 sono ancora adempiute.

##### **Art. 5** Agevolazioni {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--5}
1. I giornalisti accreditati hanno diritto alle seguenti agevolazioni:
a. possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per i giornalisti nel Centro media, in particolare alle conferenze stampa del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e dell’Assemblea federale;
b. possono accedere gratuitamente ai documenti pubblicati dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale in forma stampata o elettronica, in particolare i testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali, nonché altri rapporti, i comunicati stampa e l’Annuario federale;
c. hanno accesso a tutti i locali messi a disposizione dei giornalisti presso il Centro media;
d. possono utilizzare gli strumenti di lavoro e le caselle postali disponibili nel Centro media;
e. ricevono i documenti concernenti le conferenze stampa del Consiglio federale; i documenti distribuiti prima della conferenza stampa sono soggetti a embargo;
f. possono accedere elettronicamente ai comunicati diffusi dalle agenzie di stampa.
2. Se riferiscono sull’attualità di Palazzo federale con un grado di occupazione almeno del 60 per cento di un impiego a tempo pieno, i giornalisti accreditati hanno diritto, nei limiti delle disponibilità, a una postazione di lavoro permanente al Centro media.

##### **Art. 6** Accreditamento di un supplente {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--6}
1. In previsione di un’assenza di oltre quattro settimane, un giornalista accreditato può annunciare un supplente per scritto alla CaF.
2. La CaF rilascia al supplente un accreditamento limitato alla durata dell’assenza.

##### **Art. 7** Elenco pubblico {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--7}
1. La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti.
2. L’elenco contiene i seguenti dati relativi a ciascun giornalista:
a. il nome e il cognome;
b. l’organo d’informazione per il quale lavora;
c. l’indirizzo professionale di posta elettronica, purché la persona interessata vi abbia acconsentito.

## **Sezione 3:** Accreditamento giornaliero {#sec_3}
##### **Art. 8** Condizioni e procedura {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--8}
1. I giornalisti che non adempiono le condizioni per un accreditamento permanente previste nell’articolo 2 possono chiedere un accreditamento giornaliero.
2. La procedura è retta per analogia dall’articolo 3.

##### **Art. 9** Durata di validità {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--9}
L’accreditamento giornaliero è valido al massimo 21 giorni.

##### **Art. 10** Agevolazioni {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--10}
I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero hanno diritto alle agevolazioni previste nell’articolo 5 capoverso 1 lettere a e c.

## **Sezione 4:** Autorizzazione d’accesso al Centro media {#sec_4}
##### **Art. 11** Accesso al Centro media {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--11}
1. Le persone seguenti hanno accesso permanente al Centro media:
a. i membri del Consiglio federale, dell’Assemblea federale e dei tribunali della Confederazione;
b. gli impiegati dell’Amministrazione federale e dei Servizi del Parlamento che hanno bisogno di accedere al Centro media per svolgere le loro funzioni;
c. i giornalisti titolari di un accreditamento permanente ai sensi dell’articolo 2.
2. Le persone seguenti hanno accesso al Centro media unicamente durante gli orari di apertura:
a. i giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero ai sensi dell’articolo 8;
b. le persone che sono accompagnate dal titolare di un accreditamento permanente ai sensi dell’articolo 2.
3. La CaF può autorizzare altre persone ad accedere al Centro media.
4. Se circostanze particolari lo esigono, può estendere o limitare l’accesso al Centro media.

##### **Art. 12** Autorizzazione d’accesso per collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--12}
1. La CaF può concedere un accesso permanente al Centro media ai collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso, se questi ne hanno bisogno per svolgere i loro compiti.
2. Il datore di lavoro deve presentare una domanda scritta alla CaF.

##### **Art. 13** Tessere d’accesso {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--13}
1. Le persone che beneficiano di un accesso permanente al Centro media ricevono una tessera d’accesso elettronica.
2. I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero ai sensi dell’articolo 8 ricevono una tessera d’accesso giornaliera.
3. Le tessere d’accesso sono personali e non trasferibili.
4. Alla scadenza dell’autorizzazione d’accesso devono essere restituite alla CaF.
5. La CaF può trasmettere i dati personali dei detentori di un’autorizzazione d’accesso ai servizi responsabili del controllo dell’accesso o del rilascio delle tessere d’accesso.

## **Sezione 5:** Modifica o revoca dell’accreditamento o dell’autorizzazione d’accesso {#sec_5}
##### **Art. 14** {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--14}
1. La CaF modifica o revoca l’accreditamento o l’autorizzazione d’accesso se:
a. le condizioni che danno diritto all’accreditamento o all’autorizzazione d’accesso non sono più adempiute;
b. vi è un abuso delle agevolazioni legate all’accreditamento.
2. In caso di cambiamenti riguardanti la loro situazione, i giornalisti accreditati e i detentori di un’autorizzazione d’accesso devono informare senza indugio la CaF.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 15** Esecuzione {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--15}
1. La CaF è competente per l’accreditamento dei giornalisti ai sensi della presente ordinanza e per il rilascio delle autorizzazioni d’accesso al Centro media.
2. La CaF disciplina:
a. le condizioni di utilizzazione del Centro media;
b. la procedura di accreditamento e la procedura di rilascio delle autorizzazioni d’accesso.

##### **Art. 16** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--16}
L’ordinanza del 30 novembre 2012[^2]sull’accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull’autorizzazione d’accesso al Centro media è abrogata.

##### **Art. 17** Disposizione transitoria {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--17}
Gli accreditamenti e le autorizzazioni d’accesso rilasciati sulla base del diritto anteriore mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.071--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: [RU  **2012**  6967]