172.091

# Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese

(OCPPMI)

dell’8 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge federale del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Scopo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--1}
La presente ordinanza ha lo scopo:
a. di migliorare il coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (PMI); e
b. di facilitare l’adozione e l’attuazione di misure destinate a ridurre l’onere amministrativo delle imprese.

##### **Art. 2** Informazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--2}
I Dipartimenti, gli uffici e i servizi dell’Amministrazione federale (unità amministrative) informano i servizi competenti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) quando un progetto o un compito nel loro ambito di competenza possono avere un impatto importante sulle PMI e sull’onere amministrativo delle imprese in generale.

## **Sezione 2:** Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI {#sec_2}
##### **Art. 3** Istituzione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--3}
Il Consiglio federale istituisce un Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPMI).

##### **Art. 4** Compiti {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--4}
L’OCPMI svolge i compiti seguenti:
a. coordina in una fase precoce le attività svolte dalla Confederazione in tutti gli ambiti concernenti le PMI;
b. sorveglia l’attuazione delle misure adottate dal Consiglio federale per ridurre l’onere amministrativo delle imprese;
c. rivolge raccomandazioni alle unità amministrative competenti.

##### **Art. 5** Composizione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--5}
L’OCPMI è composto del direttore o di un membro della direzione:
a. dell’Ufficio federale di statistica (UST);
b. dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
c. dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);
d. dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI);
e. dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
f. dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[^2];
g. della SECO;
h. dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
i. della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione<br /> (SEFRI)[^3]; e
j. dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

##### **Art. 6** Sedute e presidenza {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--6}
1. L’OCPMI si riunisce almeno due volte l’anno.
2. È presieduto dal rappresentante della SECO.
3. A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute dell’OCPMI anche rappresentanti di unità amministrative diverse da quelle enumerate nell’articolo 5.

##### **Art. 7** Procedura decisionale {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--7}
1. Le unità amministrative rappresentate nell’OCPMI adottano e attuano di comune accordo e all’unanimità le misure necessarie a una cooperazione e un coordinamento efficaci. Se non giungono a un accordo, sottopongono senza indugio al Consiglio federale i dossier controversi.
2. Le raccomandazioni non vincolanti rivolte alle unità amministrative sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri permanenti dell’OCPMI. È permessa l’astensione dal voto. A parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

##### **Art. 8** Segreteria {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--8}
1. La SECO funge da segreteria dell’OCPMI.
2. La segreteria stabilisce l’ordine del giorno delle sedute sulla base delle consultazioni preliminari e delle proposte formulate dalle unità amministrative rappresentate nell’OCPMI.

## **Sezione 3:** Forum PMI {#sec_3}
##### **Art. 9** Compiti {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--9}
Il Forum PMI svolge i compiti seguenti:
a. si pronuncia nell’ambito delle procedure di consultazione esprimendo il punto di vista delle PMI;
b. analizza le regolamentazioni vigenti che causano un considerevole onere amministrativo alle imprese;
c. propone alle unità amministrative competenti semplificazioni e regolamentazioni alternative.

##### **Art. 10** Composizione {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--10}
1. Il Forum PMI si compone di:
a. un membro della direzione della SECO;
b. almeno sette imprenditori attivi in settori diversi dell’economia;
c. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica;
d. un rappresentante dei centri di creazione di imprese.
2. Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI.[^4]

##### **Art. 11** Sedute e copresidenza {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--11}
1. Il Forum PMI si riunisce di regola sei volte l’anno.
2. È presieduto congiuntamente da un membro della cerchia degli imprenditori e dal membro della direzione della SECO.
3. A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Forum PMI anche rappresentanti di altre unità amministrative e di organizzazioni economiche.

##### **Art. 12** Compiti della SECO {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--12}
1. La SECO funge da segreteria del Forum PMI.
2. La SECO svolge i test di compatibilità PMI e le analisi concernenti le regolamentazioni che il Forum PMI è incaricato di esaminare. Di regola coordina i test di compatibilità PMI con le analisi dell’impatto della regolamentazione.

##### **Art. 13** Informazione delle commissioni parlamentari {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--13}
1. Il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari interessate.
2. I membri del Forum PMI sono a disposizione delle commissioni parlamentari per presentare i risultati dei loro lavori.

## **Sezione 4:** Valutazione e rapporto {#sec_4}
##### **Art. 14** {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--14}
1. L’OCPMI e il Forum PMI valutano periodicamente le loro attività.
2. Una volta per legislatura presentano un rapporto al Consiglio federale e al Parlamento.

## **Sezione 5:** Modifica del diritto vigente {#sec_5}
##### **Art. 15** {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--15}
.[^5]

## **Sezione 6:** Entrata in vigore {#sec_6}
##### **Art. 16** {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.091--16}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I 6.1 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5227).
[^5]: La mod. può essere consultata allaRU  **2007**  73.