172.121.1

# Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati

del 6 ottobre 1989 (Stato 1° gennaio 2002)

L’ Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 1989[^1]<br />concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1988[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Retribuzione {#sec_1}
##### **Art. 1** Consiglio federale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--1}
1. L’onorario annuo dei membri del Consiglio federale ammonta a 404 791 franchi[^3].
2. Esso è adeguato al rincaro come i salari del personale federale.

##### **Art. 1a** Altri magistrati {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--1_a}
L’onorario annuo degli altri magistrati ammonta:
a. all’81,6 per cento dell’onorario di un membro del Consiglio federale, per il cancelliere della Confederazione;
b. all’80 per cento dell’onorario di un membro del Consiglio federale, per i giudici federali.

##### **Art. 2** {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--2}
Il diritto alla retribuzione è acquisito sino alla fine del mese nel quale muore il magistrato.

## **Sezione 2:** Pensione {#sec_2}
##### **Art. 3** Pensione completa {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--3}
1. Gli ex magistrati ricevono una pensione equivalente alla metà della retribuzione di un magistrato in carica.
2. Il diritto alla pensione completa nasce:
a. per i membri del Consiglio federale, quando cessano le loro funzioni dopo almeno quattro anni di servizio o per ragioni di salute;
b.[^4] per il cancelliere della Confederazione, quando cessa la propria funzione dopo almeno otto anni di servizio o prima per ragioni di salute;
c. per i membri del Tribunale federale, quando cessano le loro funzioni dopo almeno quindici anni di servizio o per ragioni di salute.
3. Il pagamento della pensione completa in caso di dimissione anticipata per ragioni di salute dev’essere approvato dalla Delegazione delle finanze dei Consigli legislativi.

##### **Art. 4** Pensione in caso di dimissione anticipata {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--4}
1. Vi è dimissione anticipata quando un magistrato cessa le proprie funzioni senza avere diritto alla pensione completa.
2. In caso di dimissione anticipata di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione, il Consiglio federale può concedergli, temporaneamente o a vita, una pensione sino a concorrenza della metà della retribuzione di un magistrato in carica. La decisione dev’essere approvata dalla Delegazione delle finanze dei Consigli legislativi.
3. In caso di dimissione anticipata di un membro del Tribunale federale, la pensione è ridotta dell’1 per cento della retribuzione di un magistrato in carica, per ogni anno intero in meno dei quindici anni di servizio prescritti.

##### **Art. 5** Riduzione della pensione a causa di reddito da attività lucrativa o sostitutivo {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--5}
Finché un ex magistrato ottiene un reddito da attività lucrativa o sostitutivo che, aggiunto all’importo della pensione, supera la retribuzione annua di un magistrato in carica, la pensione è ridotta dell’eccedenza.

##### **Art. 6** Estinzione del diritto alla pensione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--6}
Il diritto alla pensione è acquisito sino alla fine del mese nel quale muore l’ex magistrato.

## **Sezione 3:** Rendite per superstiti {#sec_3}
##### **Art. 7** Condizioni {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--7}
Il diritto alle rendite per superstiti è acquisito se al momento del decesso il magistrato in carica o l’ex magistrato aveva diritto a una pensione secondo l’articolo 3 o 4.

##### **Art. 8** Coniugi {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--8}
1. Il coniuge superstite ha diritto alla pensione vedovile se il matrimonio è durato almeno due anni. In caso di durata inferiore, il coniuge superstite ha diritto a un’indennità unica pari a tre pensioni vedovili annue.
2. Il coniuge divorziato è parificato al coniuge superstite sempreché il matrimonio sia durato almeno dieci anni e, nella sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

##### **Art. 9** Orfani {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--9}
1. Gli orfani di magistrati hanno diritto alla rendita per orfani.
2. Sono considerati orfani anche gli affiliati e i figliastri al cui mantenimento ha provveduto essenzialmente il magistrato defunto.

##### **Art. 10** Ammontare delle rendite {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--10}
1. La pensione vedovile è del 30 per cento, la rendita d’orfano di padre o di madre del 7,5 per cento e quella d’orfano di entrambi i genitori del 12,5 per cento della retribuzione di un magistrato in carica.
2. La riduzione della pensione ai sensi dell’articolo 4 è operata parimenti sulle rendite per superstiti. Le riduzioni di cui all’articolo 5 non sono prese in considerazione.
3. Fintantoché il beneficiario di una pensione vedovile ottiene un reddito da attività lucrativa o sostitutivo che, sommato all’importo di questa pensione, supera la metà della retribuzione annua di un magistrato in carica, la sua pensione è ridotta dell’eccedenza.
4. La pensione vedovile del coniuge divorziato (art. 8 cpv. 2) è ridotta dell’importo che, sommato alle prestazioni stabilite dalla legge federale del 20 dic. 1946[^5]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale del 19 giu. 1959[^6]sull’assicurazione per l’invalidità, supera quello fissato nella sentenza di divorzio.

##### **Art. 11** Nascita e fine del diritto {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--11}
1. Il diritto alle rendite per superstiti nasce il primo giorno del mese successivo a quello del decesso. Fatti salvi i capoversi 2 e 3, il diritto si estingue con la morte dei superstiti.
2. Il coniuge superstite che passa a nuove nozze conserva il diritto alla pensione vedovile. Questo diritto rimane tuttavia sospeso finché dura il nuovo matrimonio.
3. Il diritto alla rendita per orfani dura fino a quando l’orfano ha compiuto il 18° anno di età. Se questi è ancora in fase di formazione professionale o agli studi o è invalido per due terzi, il diritto si protrae fino al compimento del 25° anno di età.

## **Sezione 4:** Uscita da un istituto di previdenza della Confederazione {#sec_4}
##### **Art. 12** Mantenimento della protezione previdenziale {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--12}
Il mantenimento della protezione previdenziale di assicurati della Cassa pensioni della Confederazione nonché di professori ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 novembre 1983[^7]sul corpo insegnante dei PF che sottostanno alla presente ordinanza, è retto dall’articolo 4 della legge del 17 dicembre 1993[^8]sul libero passaggio.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 13** Esecuzione {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--13}
La Cassa pensioni della Confederazione versa le pensioni e le rendite per superstiti. Le prestazioni le sono rimborsate dalla Confederazione.

##### **Art. 14** Referendum ed entrata in vigore {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.1--14}
1. Il presente decreto[^9], di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù degli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 1989[^10]concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.
2. Il presente decreto[^11]entra in vigore[^12]contemporaneamente alla legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

[^1]: RS  **172.121**
[^2]: FF  **1988**  III 637
[^3]: L’importo tien conto del rincaro dell’1 per cento deciso dal Consiglio federale per il 2002.
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 14 dic. 2001 (RU  **2001**  3195;FF  **2001**  3464).
[^5]: RS  **831.10**
[^6]: RS  **831.20**
[^7]: [RU  **1983**  1641, **1989**  238, **1993**  837, **1994**  295, **1995**  5863865, **2003**  1119. RO **2013** 4587 art. 4]. Ora: O del 19 nov. 2003 concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni (RS  **414.146** ).
[^8]: RS  **831.42**
[^9]: Ora: Ordinanza dell’Assemblea federale (Art. 163 cpv. 1 Cost.;RS  **101** )
[^10]: RS  **172.121**
[^11]: Ora: Ordinanza dell’Assemblea federale (Art. 163 cpv. 1 Cost.;RS  **101** )
[^12]: Entrata in vigore: 1^o^gennaio 1990