172.121.2

# Ordinanza dell’Assemblea federale sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali

del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 1 capoverso 1 e 2*a* della legge federale del 6 ottobre 1989[^1]<br />concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;<br />visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 2006[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Diarie e importi forfettari orari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.2--1}
1. I giudici federali non di carriera ricevono una diaria per ogni giorno che dedicano alle sedute del tribunale e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle sedute.
2. La diaria ammonta a 1300 franchi per i liberi professionisti e a 1000 franchi per gli altri giudici.
3. Il tempo impiegato dai giudici federali non di carriera per l’istruzione, lo studio degli atti e la stesura di rapporti è indennizzato con importi forfettari orari. Tali importi ammontano a 180 franchi l’ora per i liberi professionisti e a 110 franchi l’ora per gli altri giudici.

##### **Art. 2** Indennità per i viaggi di servizio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.2--2}
I giudici federali ordinari e quelli non di carriera ricevono le seguenti indennità per i viaggi di servizio:
a. 100 franchi per le spese di un giorno;
b. 150 franchi per un pernottamento;
c. il prezzo del biglietto di prima classe dei trasporti pubblici, salvo che il Tribunale federale non metta loro a disposizione un abbonamento generale.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.121.2--3}
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.

[^1]: RU **2007** 1079 RS **172.121**
[^2]: FF  **2007**  187