172.121

# Legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati

del 6 ottobre 1989 (Stato 1° gennaio 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 85 numero 3 della Costituzione federale[^1];[^2]visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1988[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Onorario e assegno presidenziale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--1}
1. L’Assemblea federale stabilisce mediante ordinanza l’importo della retribuzione dei membri del Consiglio federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione (magistrati), nonché le diarie dei giudici federali non di carriera. La retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione è fissata in percentuale della retribuzione dei membri del Consiglio federale.[^4]
2. All’onorario di cui al capoverso 1 si aggiungono le indennità di rincaro secondo l’ordinamento dei funzionari.
3. Il presidente della Confederazione come anche i presidenti del Tribunale federale ricevono un assegno presidenziale non assicurato, stabilito nel bilancio di previsione.
4. *.* [^5]

##### **Art. 2** Spese di rappresentanza {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--2}
Un credito annuo destinato a coprire le spese di rappresentanza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione è iscritto nel bilancio di previsione.

##### **Art. 2a** Spese di viaggio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--2_a}
Il rimborso delle spese per le trasferte ufficiali dei giudici ordinari e dei giudici non di carriera del Tribunale federale è disciplinato mediante ordinanza dell’Assemblea federale.

##### **Art. 3** Previdenza professionale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--3}
1. L’Assemblea federale disciplina la previdenza professionale dei magistrati mediante decreto federale di obbligatorietà generale non sottoposto a referendum.
2. Le prestazioni della previdenza professionale si compongono della pensione e delle rendite per superstiti.
3. I magistrati in carica non sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 1982[^6]sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
4. Per i magistrati che, prima della loro entrata in funzione, erano assicurati presso la Cassa federale d’assicurazione[^7], presso la Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere[^8]o presso un altro istituto di previdenza della Confederazione può essere previsto un regime che deroghi agli statuti e ai regolamenti di dette istituzioni.

##### **Art. 4** Disposizioni finali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--4}
1. Sono abrogati:
a. il decreto federale del 3 ottobre 1968[^9]concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Consiglio federale;
b. il decreto federale del 3 ottobre 1968[^10]concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni;
c. il decreto federale del 3 ottobre 1968[^11]concernente l’onorario del Cancelliere della Confederazione.
2. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
3. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 24 gennaio 1990.[^12]

[^1]: [CS **1** 3]. A questa disposizione corrisponde ora l’art. 173 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^2]: Nuovo testo giusta l’art. 40 n. 2 della LF del 24 mar. 2000 sul personale, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU  **2001**  894; FF **1999** 1343).
[^3]: FF  **1988**  III 637
[^4]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale,  in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  1205;FF  **2001**  3764).
[^5]: Abrogato dall’art. 40 n. 2 della LF del 24 mar. 2000 sul personale, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU  **2001**  894; FF **1999** 1343).
[^6]: RS  **831.40**
[^7]: Ora: PUBLICA
[^8]: Ora: Cassa Pensioni FFS
[^9]: [RU  **1968**  1167, **1971**  1834]
[^10]: [RU  **1968**  1171, **1971**  1834n. III]
[^11]: [RU  **1968**  1170, **1971**  1834n. II]
[^12]: DCF del 24 gen. 1990.