172.211.21

# Ordinanza sul sistema d’informazione concernente il servizio VIP

(Ordinanza SSVIP)

del 18 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--1}
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione concernente il servizio VIP (SSVIP) del Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nella Segreteria di Stato del DFAE.

##### **Art. 2** Scopo e funzioni del SSVIP {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--2}
1. Il SSVIP consente al Protocollo del DFAE di svolgere i suoi compiti nel quadro dell’autorizzazione del servizio VIP negli aeroporti.
2. Il sistema crea al riguardo le premesse affinché:
a. le rappresentanze estere competenti per la Svizzera compilino direttamente online il modulo di domanda di servizio VIP per i dignitari;
b. le rappresentanze estere competenti per la Svizzera trasmettano la nota verbale che accompagna la domanda;
c. le domande possano essere trattate in forma elettronica e inoltrate ai servizi interessati secondo l’articolo 7 capoverso 4;
d. le domande possano essere archiviate per garantirne la tracciabilità;
e. le domande possano essere approvate mediante timbro elettronico.

##### **Art. 3** Autorità responsabile {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--3}
Il Protocollo del DFAE è responsabile del SSVIP.

## **Sezione 2:** Dati e trattamento dei dati {#sec_2}
##### **Art. 4** Persone {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--4}
Nel SSVIP sono trattati i dati riguardanti le persone elencate nell’allegato e le relative rappresentanze estere competenti per la Svizzera.

##### **Art. 5** Dati trattati {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--5}
Nel SSVIP sono trattati i dati concernenti:
a le persone di cui ai numeri 1–5 dell’allegato:
        1. nome, cognome e titolo,
        2. motivo della visita,
        3. date di arrivo/partenza, aeroporto e numeri dei voli,
        4. in occasione di visite ufficiali, il servizio o la persona invitante,
        5. informazioni sulla rappresentanza estera competente per la Svizzera;
b. le persone di cui al numero 6 dell’allegato:
        1. nome, cognome e numero di passaporto,
        2. date di arrivo/partenza, aeroporto e numeri dei voli,
        3. informazioni sulle armi possedute (marca e calibro dell’arma da fuoco e delle munizioni),
        4. informazioni sulla rappresentanza estera competente per la Svizzera.

##### **Art. 6** Documenti {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--6}
Nel SSVIP possono essere immessi tutti i documenti relativi alle pratiche registrate elettronicamente.

##### **Art. 7** Diritti di trattamento {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--7}
1. I dati sono rilevati dalle rappresentanze estere competenti per la Svizzera le quali possono trattarli fino all’approvazione o al rifiuto della domanda.
2. L’unità Informatica DFAE può trattare tutti i dati nel SSVIP sempre che ciò sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti.
3. I collaboratori competenti del Protocollo del DFAE sono autorizzati a trattare tutti i dati nel SSVIP.
4. I seguenti servizi possono consultare tutti i dati nel SSVIP per gli scopi indicati qui di seguito (diritto di lettura):
a. l’Ufficio federale di polizia: per garantire la sicurezza delle persone elencate nell’allegato e per impartire direttive ai corpi di polizia negli aeroporti;
b. gli aeroporti svizzeri: per predisporre il servizio VIP;
c. l’Ufficio federale dell’aviazione civile: per rilasciare le autorizzazioni di atterraggio e decollo (diplomatic clearances);
d. le divisioni della Direzione politica del DFAE: in occasione di visite ufficiali per reperire i nomi dei membri delle delegazioni o altre informazioni importanti;
e. l’Ufficio federale delle comunicazioni: per attribuire radiofrequenze alle guardie del corpo;
f. l’Ispettorato doganale di Berna: per sbrigare le formalità doganali.
5. Tutti i diritti di trattamento dei dati sono esercitati mediante procedura di richiamo.

##### **Art. 8** Attribuzione dei diritti di accesso {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--8}
1. Il responsabile dell’applicazione concede agli utenti del SSVIP diritti di accesso individuali.
2. Verifica almeno una volta all’anno se le condizioni relative ai diritti di accesso continuano a essere adempiute.

##### **Art. 9** Gestione tecnica e amministrazione del sistema {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--9}
1. L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del SSVIP.
2. L’amministratore di sistema gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni del SSVIP.
3. Il responsabile dell’applicazione funge da interfaccia tra l’amministratore di sistema e gli utenti. È impiegato presso il Protocollo del DFAE.

## **Sezione 3:** Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni {#sec_3}
##### **Art. 10** Obblighi di diligenza {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--10}
1. Il Protocollo del DFAE provvede affinché i dati personali nel SSVIP siano trattati conformemente alle prescrizioni.
2. Garantisce che i dati personali presenti nel SSVIP siano esatti, completi e aggiornati.

##### **Art. 11** Sicurezza dei dati {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--11}
1. La sicurezza dei dati e lasicurezza delle informazionisono rette:[^2]
a.[^3] dall’ordinanza del 31 agosto 2022[^4]sulla protezione dei dati;
b.[^5] dall’ordinanza dell’8novembre2023[^6]^^sulla sicurezza delle informazioni.[^7]
2. Il Protocollo del DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Il regolamento disciplina le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

## **Sezione 4:** Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati {#sec_4}
##### **Art. 12** {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--12}
1. I dati personali contenuti nel SSVIP sono distrutti cinque anni dopo l’ultimo trattamento.
2. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

## **Sezione 5:** Entrata in vigore {#sec_5}
##### **Art. 13** {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2016.

(art. 4 e 5)
### Persone i cui dati sono trattati nel SSVIP {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--annex-1}
#### **1** Viaggio privato o transito {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--annex-1/lvl_1}
1.1 Sovrano
1.2 Consorte del sovrano
1.3 Capo di Stato
1.4 Consorte del capo di Stato
1.5 Segretario generale dell’ONU
1.6 Membro di una casa reale o principesca
1.7 Capo di Governo (a livello nazionale)
1.8 Presidente di un Parlamento nazionale
1.9 Ministro degli affari esteri

#### **2** Visita bilaterale (su invito di un’autorità federale) {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--annex-1/lvl_2}
2.1 Sovrano
2.2 Capo di Stato
2.3 Segretario generale dell’ONU
2.4 Membro di una casa reale o principesca
2.5 Capo di Governo (a livello nazionale)
2.6 Presidente di un Parlamento nazionale
2.7 Vicepresidente
2.8 Vice primo ministro (a livello nazionale)
2.9 Ministro (membro di un Governo nazionale)
2.10 Presidente della Banca nazionale
2.11 a Presidente del Parlamento europeo
2.11 b Presidente del Parlamento panafricano
2.12 a Presidente della Commissione europea o commissario europeo
2.12 b Presidente della Commissione dell’Unione africana o commissario dell’Unione africana
2.13 Viceministro
2.14 Segretario di Stato
2.15 Alto dignitario religioso
2.16 Alto dignitario militare
2.17 Alto rappresentante del potere giudiziario
2.18 Presidente, segretario generale o direttore generale di un’organizzazione intergovernativa regionale o di un’organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera
2.19 Segretario generale del Consiglio d’Europa

#### **3** Partecipazione a un evento multilaterale in Svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--annex-1/lvl_3}
3.1 Sovrano
3.2 Capo di Stato
3.3 Segretario generale dell’ONU
3.4 Membro di casa reale o principesca
3.5 Capo di Governo (a livello nazionale)
3.6 Vice primo ministro (a livello nazionale)
3.7 Ministro (membro di un Governo nazionale)
3.8 a Presidente della Commissione europea o commissario europeo
3.8 b Presidente della Commissione dell’Unione africana o commissario dell’Unione africana
3.9 Presidente di un Parlamento nazionale
3.10 Alto dignitario religioso
3.11 Alto dignitario militare
3.12 Alto rappresentante del potere giudiziario
3.13 Presidente, segretario generale o direttore generale di un’organizzazione intergovernativa regionale o di un’organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera

#### **4** Entrata in funzione e termine della funzione in Svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--annex-1/lvl_4}
4.1 Capo di una missione diplomatica

#### **5** Persone che accompagnano le persone di cui ai numeri 1–4. {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--annex-1/lvl_5}

#### **6** Persone incaricate di proteggere le persone di cui ai numeri 1–5. {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.21--annex-1/lvl_6}

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 10 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  735).
[^3]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 23 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in  vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^4]: RS  **235.11**
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 10 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  735).
[^6]: RS  **128.1**
[^7]: Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021  (RU  **2021**  132).