172.211.31

# Ordinanza concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario

dell’11 maggio 1988 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Dipartimento federale degli affari esteri,

visto l’articolo 62 della legge sull’organizzazione dell’amministrazione[^1],

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Scopo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--1}
1. La presente ordinanza definisce lo statuto particolare del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) in seno alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).[^2]
2. Assicura al Delegato per l’aiuto umanitario e capo del CSA (Delegato) l’autonomia che gli è indispensabile per adempiere i suoi compiti nei limiti delle competenze di cui dispone.[^3]
3. Disciplina le questioni relative alle decisioni, alla coordinazione e all’informazione interna.

##### **Art. 2** Mandato generale {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--2}
Il CSA esegue azioni di salvataggio, fornisce aiuto per sopravvivere, ricostruire le opere distrutte e ripristinare l’infrastruttura e adempie compiti attinenti alla prevenzione delle catastrofi.

##### **Art. 3** Aggregamento {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--3}
Il CSA[^4]è aggregato alla DSC[^5]. …[^6]

## **Sezione 2:** Delegato {#sec_2}
##### **Art. 4** Statuto {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--4}
1. Il Delegato è direttamente subordinato al Direttore della DSC[^7].
2. Nel quadro della presente ordinanza, il Delegato dirige il CSA in modo autonomo e ne assume la responsabilità.
3. Può indirizzarsi direttamente al Capo del dipartimento e ai direttori degli uffici dipartimentali.

##### **Art. 5** Compiti {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--5}
1. Nel campo dell’aiuto umanitario operativo il delegato adempie i compiti seguenti:
a. assicura la prontezza d’intervento del CSA dal profilo dell’organizzazione, del personale e del materiale;
b. decide gli interventi del CSA, con riserva dell’articolo 8 capoverso 2;
c. organizza e sorveglia gli interventi del CSA;
d.[^8] coordina l’aiuto operativo del CSA con l’aiuto umanitario non operativo;
e.[^9] informa il direttore degli interventi e dei lavori in corso;
f. presiede il comitato consultivo per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero (art. 26 dell’O del 12 dic. 1977[^10]su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali);
g. informa il pubblico sulle attività del CSA;
h. organizza per il CSA giornate annuali.
2. I compiti del Delegato nel campo dell’aiuto umanitario non operativo e dell’aiuto alimentare sono regolati in un capitolato d’oneri.[^11]

##### **Art. 6** Competenze finanziarie per gli interventi del CSA {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--6}
Per ogni intervento del CSA, il Delegato può contrarre impegni finanziari fino all’ammontare della competenza finanziaria del direttore della DSC secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977[^12]su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.

##### **Art. 7** Competenze decisionali per gli interventi urgenti del CSA {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--7}
1. Se dev’essere presa una decisione urgente in seguito a una catastrofe improvvisa, naturale o antropogena, oppure, eccezionalmente, a un’altra situazione improvvisa d’emergenza, il Delegato, nei limiti delle sue competenze finanziarie, decide autonomamente dell’intervento e delle modalità d’esecuzione e ne assume la responsabilità. Se possibile, prima di prendere la decisione, consulta:
a. il Capo del dipartimento (in casi importanti);
b. la Direzione politica;
c.[^13] il Direttore della DCS;
d.[^14] …
2. Se le persone e direzioni di cui al capoverso 1 non possono essere consultate prima della decisione, il Delegato è tenuto a informarle appena si presenta l’occasione.
3. …[^15]
4. Una decisione d’intervento è considerata urgente se deve essere presa senza indugio per permettere di salvare persone o di aumentare le loro probabilità di sopravvivenza. Il Delegato decide autonomamente dell’urgenza e assume la responsabilità della propria decisione.
5. Se la durata di un intervento d’urgenza supera due mesi, il Delegato, a intervalli regolari, informa dell’intervento le persone e direzioni di cui al capoverso 1.

##### **Art. 8** Competenza decisionale nel caso di altri interventi {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--8}
1. In caso d’intervento del CSA, il Delegato, nei limiti delle sue competenze finanziarie, decide autonomamente dell’intervento e delle modalità d’esecuzione e ne assume la responsabilità.
2. Prima della decisione consulta:
a. il Direttore della DCS;
b. i capisettore della DCS;
c. la Direzione politica;
d. altri servizi federali interessati.

##### **Art. 9** Competenza per la conclusione di accordi {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--9}
Nel campo dell’aiuto in caso di catastrofe, le competenze del Delegato per concludere contratti sono quelle di cui dispone la DSC in virtù dell’ordinanza del 12 dicembre 1977[^16]su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.

##### **Art. 10** Esecuzione di mandati {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--10}
Il CSA può, nel campo dell’aiuto in caso di catastrofe e della loro prevenzione, eseguire mandati verso pagamento per conto di terzi (Cantoni, comuni, istituzioni private e pubbliche, organizzazioni internazionali). Il Delegato decide dell’accettazione di siffatti mandati, d’intesa col Direttore della DSC.

## **Sezione 3:** Amministrazione {#sec_3}
##### **Art. 11** {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--11}
I servizi amministrativi generali del CSA sono riuniti con quelli della DSC nella misura in cui tale fusione sia attuabile e opportuna. Tutti i servizi amministrativi necessari per assicurare la rapidità, la semplicità e la flessibilità degli interventi del CSA sono gestiti dal CSA stesso.

## **Sezione 4:** Entrata in vigore {#sec_4}
##### **Art. 12** {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--12}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1988.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: Novo testo giusta il n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^3]: Novo testo giusta il n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^4]: Nuova espr. giusta il n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^5]: Nuova espr. giusta il n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: Per. abrogato dal n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^7]: Nuova espr. giusta il n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^8]: Novo testo giusta il n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^9]: Novo testo giusta il n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^10]: RS  **974.01**
[^11]: Novo testo giusta il n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^12]: RS  **974.01**
[^13]: Novo testo giusta il n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^14]: Abrogata dal n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^15]: Abrogato dal n. V 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).
[^16]: RS  **974.01**