172.215.1

# Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze

(Org-DFF)

del 17 febbraio 2010 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale<br />del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);<br />in applicazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998[^2]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),

ordina:

## **Capitolo 1:** Il Dipartimento {#chap_1}
##### **Art. 1** Obiettivi {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--1}
1. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell’economicità, dell’efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.
2. Esso si impegna affinché l’aliquota d’imposizione, l’aliquota fiscale e la quota d’incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
3. In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:
a. *finanze della Confederazione:* 
        1. equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all’indebitamento sull’arco di un ciclo congiunturale,
        2. verificare periodicamente la necessità dei sussidi;
b. *imposte:* 
        1. conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell’universalità, dell’uguaglianza, della semplicità e dell’imposizione secondo la capacità economica,
        2. migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;
c*.* *politica della piazza finanziaria* : contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera;
d. *dogane* : all’atto della riscossione dei tributi e dell’adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente;
e. *alcol* : conformare il controllo del mercato dell’alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;
f*.* *gestione dell’Amministrazione:* 
        1. rafforzare l’orientamento ai risultati nella gestione dell’Amministrazione,
        2. coordinare la gestione dei rischi dell’Amministrazione federale,
        3. garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d’impresa;
g. *personale federale:* 
        1. condurre una politica del personale che sia all’avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi,
        2. garantire una previdenza personale adeguata;
h. *prestazioni trasversali* : soddisfare, all’insegna dell’economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell’Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
i. *prestazioni relative al supporto:* garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.
4. Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^3](economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) – nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

##### **Art. 2** Principi delle attività dipartimentali {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--2}
Il DFF osserva i principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell’attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi:
a. collabora con l’economia, i partner sociali e i Cantoni;
b. tiene conto delle esigenze dei cittadini;
c. promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo;
d. adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;
e. persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.

##### **Art. 3** Competenza speciale {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--3}
1. Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 2007[^4]sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l’articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).
2. Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 1958[^5]sulla responsabilità.
3. Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dicembre 1968[^6]sulla procedura amministrativa).

##### **Art. 4** Disposizioni comuni all’insieme delle unità amministrative {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--4}
1. Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.
2. Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.

## **Capitolo 2:** Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale {#chap_2}
### **Sezione 1:** Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 5** Segreteria generale {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--5}
La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:
a. sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
b. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento;
c. è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento;
d.[^7] mette a disposizione servizi logistici e coordina, d’intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all’interno del Dipartimento;
d^bis^.[^8] decide in merito alla consegna degli averi non rivendicati che sono offerti alla Confederazione conformemente all’articolo 54 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 aprile 2014[^9]sulle banche;
e.[^10] è competente per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3 e in generale per la consulenza giuridica a livello dipartimentale;
f. fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;
g.[^11] .
h.[^12] esegue i compiti relativi al riconoscimento degli organi di mediazione assegnati al DFF negli articoli 84 e 85 della legge del 15 giugno 2018[^13]sui servizi finanziari.

##### **Art. 6** Delegato federale al plurilinguismo {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--6}
1. Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.
2. Svolge i compiti che gli sono assegnati dall’ordinanza del 4 giugno 2010[^14]sulle lingue.

##### **Art. 6a** {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--6_a}

##### **Art. 6b** Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--6_b}
1. L’Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera esercita la direzione operativa dell’organizzazione «e-government Svizzera». Tale organizzazione è aggregata a livello amministrativo alla SG.
2. Attua la Strategia di e-government Svizzera.

### **Sezione 2:** Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 7** Obiettivi e funzioni {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--7}
1. La SFI persegue i seguenti obiettivi:
a. essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
b.[^15] promuove la competitività internazionale e l’integrità della piazza finanziaria svizzera, l’accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero;
c.[^16] tenendo conto del consenso internazionale, contribuisce a migliorare i fattori di localizzazione fiscali della Svizzera.
2. Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:
a.[^17] sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
b.[^18] elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari;
c.[^19] elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, regolamentazione dei mercati finanziari e di assistenza amministrativa in materia fiscale;
d. è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale;
e.[^20] elabora, per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e d’intesa con essi, le direttive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
f. rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali;
g.[^21] cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA;
h.[^22] cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza;
i.[^23] informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e sulla regolamentazione dei mercati finanziari.

### **Sezione 3:** Amministrazione federale delle finanze {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 8** Obiettivi e funzioni {#chap_2/sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--8}
1. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:
a. garantisce una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione;
b. prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all’attenzione del Consiglio federale;
c. si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
d. si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l’Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
e. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;
2. Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
b. mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;
c. rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
d. elabora atti normativi in ambito di:
        1. diritto in materia di finanze pubbliche,
        2.[^24] diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.
e. rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;
f.[^25] coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione;
g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.

##### **Art. 9** Disposizioni particolari {#chap_2/sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--9}
1. L’AFF adempie i seguenti compiti particolari:
a. provvede alla raccolta di fondi e all’investimento di denaro della Confederazione;
b. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;
c. allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche;
d.[^26] gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze»;
e.[^27] autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.
2. L’AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell’Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.
2bis. Gestisce il sistema di informazione per la gestione dei dati di base (sistema GDB) e svolge gli altri compiti che le sono assegnati dal capitolo 4 sezione 3 dell’ordinanza del 2 aprile 2025[^28]sulla digitalizzazione.[^29]
3. Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità:
a. l’Ufficio centrale di compensazione comprese le seguenti unità:
        1. Finanze e registri centrali,
        2. Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari,
        3. Cassa svizzera di compensazione,
        4. Ufficio AI per assicurati all’estero;
b. la Zecca svizzera (Swissmint).[^30]
4. .[^31]

### **Sezione 4:** Ufficio federale del personale {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 10** Obiettivi e funzioni {#chap_2/sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--10}
1. L’Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi:
a. pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza;
b. garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;
c.[^32] promuove, all’interno dell’Amministrazione federale, la parità dei sessi;
d.[^33] .
e.[^34] garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.
2. Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;
b. sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l’attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l’Amministrazione federale;
c. mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;
d. mette a disposizione un’offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l’Amministrazione federale;
e. è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l’Amministrazione federale;
f. informa gli impiegati dell’Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;
g. coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.

##### **Art. 11** Disposizioni particolari {#chap_2/sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--11}
1. L’UFPER adempie i seguenti compiti particolari:
a. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale;
b. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF;
c. gestisce il centro di formazione dell’Amministrazione federale;
d.[^35] esegue per i Dipartimenti la valutazione delle funzioni delle classi 1–31 delegatagli in virtù dell’articolo 53 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001[^36]sul personale federale.
2. Sono aggregati amministrativamente all’UFPER:
a. il segretariato dell’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;
b. l’Organo di mediazione per il personale federale.

### **Sezione 5:** Amministrazione federale delle contribuzioni {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 12** Obiettivi e funzioni {#chap_2/sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--12}
1. L’AFC persegue i seguenti obiettivi:
a.[^37] procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
b. provvede alla riscossione, rispettosa dell’uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;
2. Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria;
b. attua, insieme ai Cantoni, l’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
c.[^38] informa sulle questioni fiscali nazionali e, d’intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.
d. fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l’evoluzione della fiscalità.

##### **Art. 13** Compiti particolari {#chap_2/sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--13}
L’AFC adempie i seguenti compiti particolari:
a. sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;
b.[^39] nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell’attuazione del diritto fiscale;
c.[^40] attua lo scambio di informazioni a livello internazionale conformemente all’articolo 15 della legge federale del 18 dicembre 2015[^41]sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
d. allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri;
e.[^42] riscuote il canone per le imprese secondo gli articoli 70–70*d* della legge federale del 24 marzo 2006[^43]sulla radiotelevisione.

### **Sezione 6:** Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 14** Obiettivi e funzioni {#chap_2/sec_6/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--14}
1. L’UDSC[^44]persegue i seguenti obiettivi:
a.[^45] procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
b. gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;
c. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione;
2. Per raggiungere i suoi obiettivi, l’UDSC svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;
b. garantisce la sicurezza nella zona di confine;
c. riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi;
d. partecipa all’applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano;
e. collabora con l’economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d’imposizione doganale;
f. collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d’imposizione doganale.

##### **Art. 15** Compiti particolari {#chap_2/sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--15}
L’UDSC adempie i seguenti compiti particolari:
a. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, negozia trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
b. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali;
c. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni di sicurezza dei confini e, per l’adempimento dei suoi compiti, collabora con le autorità e gli organi di altri Stati nonché con organizzazioni internazionali e l’Unione Europea.

### **Sezione 7:** Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 16** Obiettivi {#chap_2/sec_7/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--16}
L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi:
a. fornisce prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC);
b. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni;
c. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.

##### **Art. 17** Compiti {#chap_2/sec_7/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--17}
L’UFIT adempie i seguenti compiti:
a. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;
b. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet;
c. gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza;
d. garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi;
e. mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione;
f. garantisce l’interoperabilità della burotica in tutta l’Amministrazione federale;
g. garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all’interno dell’Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;
h. offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell’informatica;
i. collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.

##### **Art. 18** Disposizioni particolari {#chap_2/sec_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--18}
1. .[^46]
2. L’UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.[^47]
3. L’UFIT fornisce prestazioni interdipartimentali conformemente all’ordinanza del 25 novembre 2020[^48]sulla trasformazione digitale e l’informatica.[^49]
4. Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.

### **Sezione 8:** Ufficio federale delle costruzioni e della logistica {#chap_2/sec_8}
##### **Art. 19** Obiettivi e funzioni {#chap_2/sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--19}
1. L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:
a. provvede, secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 5 dicembre 2008[^50]sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare per gli spazi:
        1. dell’Amministrazione federale,
        2. dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento,
        3. dei Tribunali federali,
        4. delle rappresentanze svizzere all’estero;
b. soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico:
        1. dell’Amministrazione federale centrale,
        2. delle commissioni decisionali,
        3. delle unità aggregate a livello amministrativo all’Amministrazione federale.
2. Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. provvede a una gestione immobiliare integrale;
b. quale servizio centrale d’acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l’approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d’assortimento;
c. quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all’attenzione del pubblico e dell’Amministrazione federale;
d. è competente dell’allestimento e della pubblicazione di dati federali.

##### **Art. 20** Disposizioni particolari {#chap_2/sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--20}
1. L’UFCL adempie i seguenti compiti particolari:
a. dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria;
b.[^51] dirige la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;
c.[^52] dirige il Centro di competenza per gli appalti pubblici della Confederazione (CCAP);
d. è l’autorità esecutiva della Confederazione secondo l’ordinanza del 27 novembre 2000[^53]sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.
2. Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.

### **Sezione 9:** . {#chap_2/sec_9}
##### **Art. 20a** {#chap_2/sec_9/art_20_a omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--20a}

## **Capitolo 3:** Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata {#chap_3}
### **Sezione 1:** . {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 21 e 22** {#chap_3/sec_1/art_21_22 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--21 und 22}

### **Sezione 2:** Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 23** {#chap_3/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--23}
1. La FINMA è l’autorità che vigila sui mercati finanziari.
2. Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA[^54].

### **Sezione 3:** Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 24** {#chap_3/sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--24}
1. La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all’articolo 4 della legge del 20 dicembre 2006[^55]su PUBLICA.
2. Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.

### **Sezione 4:** Controllo federale delle finanze {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 25** Obiettivi e funzioni {#chap_3/sec_4/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--25}
1. Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l’organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione.
2. Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva:
a. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull’Amministrazione federale;
b. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull’Amministrazione e la giustizia.
3. Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l’esame delle finanze a tutti i livelli dell’esecuzione del preventivo.

##### **Art. 26** Pareri all’attenzione del Consiglio federale {#chap_3/sec_4/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--26}
Nell’ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all’attenzione del Consiglio federale.

## **Capitolo 4:** Disposizioni finali {#chap_4}
##### **Art. 27** Regolamento interno {#chap_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--27}
Il DFF emana un regolamento interno conformemente all’articolo 29 OLOGA.

##### **Art. 28** Diritto previgente: abrogazione {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--28}
Ordinanza dell’11 dicembre 2000[^56]sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è abrogata.

##### **Art. 29** Modifica del diritto vigente {#chap_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--29}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 29a** Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017 {#chap_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--29_a}
Fino all’entrata in vigore degli articoli 27, 38, 52, 71 e 76*b* della modifica del 30 settembre 2016[^57]della legge del 2 giugno 1932[^58]sull’alcool (LAlc), l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol, con le seguenti eccezioni:
a. le autorizzazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 LAlc sono rilasciate dalla Regìa federale degli alcool (RFA);
b. la RFA sorveglia l’impiego delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze;
c. la RFA gestisce l’azienda di Schachen, nel Cantone di Lucerna, e conclude tutti i negozi giuridici ad essa connessi.

##### **Art. 29b** Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018 {#chap_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--29_b}
Fino all’entrata in vigore degli articoli 71 e 76*b* della modifica del 30 settembre 2016[^59]della LAlc[^60]:
a. l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol;
b. la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.

##### **Art. 30** Entrata in vigore {#chap_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--30}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.

(art. 29)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--annex-1}
.[^61]

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **172.010.1**
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16  cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: RS  **956.1**
[^5]: RS  **170.32**
[^6]: RS  **172.021**
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011  (RU  **2011**  3787).
[^8]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2011 (RU  **2011**  3787). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU  **2016**  4149).
[^9]: RS  **952.02**
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^11]: Abrogata dall’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5893).
[^12]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^13]: RS  **950.1**
[^14]: RS  **441.11**
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^16]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2016**  4149).
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2016**  4149).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2020**  2741).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2016**  4149).
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011  (RU  **2011**  3787).
[^23]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2011 (RU  **2011**  3787). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU  **2016**  4149).
[^24]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011  (RU  **2011**  3787).
[^25]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  2241).
[^26]: Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  807).
[^27]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  2241).
[^28]: RS  **172.019.1**
[^29]: Introdotto dall’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020 (RU  **2020**  5893). Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 2 apr. 2025 sulla digitalizzazione, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU  **2025**  235).
[^30]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016  (RU  **2016**  4149).
[^31]: Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), con effetto dal  1° gen. 2016 (RU  **2015**  4019).
[^32]: Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 3 dell’O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal  1° lug. 2010 (RU  **2010**  2653).
[^33]: Abrogata dalla cifra II n. 2 dell’O del 27 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014  (RU  **2014**  2987).
[^34]: Introdotta dall’all. cifra II n. 3 dell’O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal  1° lug. 2010 (RU  **2010**  2653).
[^35]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^36]: RS  **172.220.111.3**
[^37]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^38]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011  (RU  **2011**  3787).
[^39]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^40]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^41]: RS  **653.1**
[^42]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^43]: RS  **784.40**
[^44]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2020**  2741). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^45]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4103).
[^46]: Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), con effetto dal  1° gen. 2016 (RU  **2015**  4019).
[^47]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  4019).
[^48]: RS  **172.010.58**
[^49]: Nuovo testo giusta l’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  5893).
[^50]: RS  **172.010.21**
[^51]: Nuovo testo giusta l’art. 44 cpv. 2 n. 2 dell’O del 1° mag. 2024 concernente l’organizzazione degli appalti pubblici dell’Amministrazione federale, in vigore dal  1° lug. 2024 (RU  **2024**  224).
[^52]: Nuovo testo giusta l’art. 44 cpv. 2 n. 2 dell’O del 1° mag. 2024 concernente l’organizzazione degli appalti pubblici dell’Amministrazione federale, in vigore dal  1° lug. 2024 (RU  **2024**  224).
[^53]: [RU  **2001**  100, **2006**  4291IV, **2010** 2631 all. n. 4.RU  **2014**  2887art. 46]. Vedi ora l’O del 9 dic. 2014 (RS  **933.01** ).
[^54]: RS  **956.1**
[^55]: RS  **172.222.1**
[^56]: [RU  **2001**  267, **2003**  1801art. 1921223687all. cifra II n. 1, **2007**  1409, **2008**  2181cifra II n. 15363all. n. 2]
[^57]: RU  **2017**  777
[^58]: RS  **680**
[^59]: RU  **2017**  777
[^60]: RS  **680**
[^61]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2010**  635.