172.217.2

# Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

(Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)

del 4 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000[^1]<br />sul personale federale,[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--1}
La presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e presso il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

##### **Art. 2** Assegnazione al servizio di volo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--2}
1. I collaboratori dell’UFAC e del SISI[^3]sono assegnati al servizio di volo al fine di eseguire voli di servizio se:
a. per adempiere i loro compiti devono esercitare un’attività aeronautica o disporre di esperienza recente in questo campo, e
b. hanno assolto una formazione aeronautica di base.
2. Essi sono prosciolti dal servizio di volo alla fine dell’anno civile se:
a. non soddisfano più i presupposti di cui al capoverso 1;
b. perdono definitivamente il brevetto di pilota.

##### **Art. 3** Voli di servizio {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--3}
Sono considerati voli di servizio i voli:
a. destinati a compiere immediatamente una missione nell’ambito del lavoro;
b. intesi a far superare gli esami ufficiali del personale navigante;
c. che servono all’esame ufficiale del materiale aeronautico;
d. per i viaggi di servizio, nonché i voli d’allenamento e d’istruzione volti a mantenere o a migliorare il livello di formazione richiesto per svolgere l’attività professionale.

##### **Art. 4** Formazione e perfezionamento professionali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--4}
1. L’UFAC è autorizzato a conferire ai propri istruttori di volo il compito di formare e perfezionare il proprio personale e quello del SISI.
2. La formazione e il perfezionamento dei collaboratori avvengono in funzione delle esigenze richieste per adempiere i compiti.

##### **Art. 5** Rimborso delle spese di formazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--5}
I collaboratori che sciolgono il rapporto di servizio di propria iniziativa o che sono licenziati per loro colpa sono tenuti a rimborsare le spese di formazione, conformemente alle norme vigenti nell’Amministrazione generale della Confederazione.

##### **Art. 6** Scioglimento del rapporto di servizio {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--6}
Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 51–59, 62, 63 e 65–79 del regolamento previdenziale del 15 giugno 2007[^4]per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.

##### **Art. 7** Indennità e assunzione dei costi {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--7}
1. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il versamento di indennità entro i limiti fissati nelle disposizioni applicabili al personale federale.
2. I membri del servizio di volo possono ottenere a titolo gratuito il rilascio e il rinnovo degli attestati richiesti; il datore di lavoro assume i costi dei controlli di medicina aeronautica.

##### **Art. 8** Materiale aeronautico {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--8}
1. La Confederazione fornisce il materiale aeronautico necessario per i voli di servizio. La responsabilità dell’esercente incombe all’UFAC; per taluni aeromobili, essa può essere conferita al SISI.
2. L’UFAC e il SISI allestiscono un piano pluriennale affinché la flotta degli aeromobili resti moderna e conforme alle necessità.
3. L’UFAC e il SISI possono locare presso terzi il materiale aeronautico di cui non dispongono al momento.

##### **Art. 9** Regolamento relativo al servizio di volo {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--9}
L’UFAC e il SISI emanano un regolamento comune relativo al servizio di volo. Tale regolamento disciplina l’organizzazione del servizio, le operazioni di volo, l’impiego dei mezzi, le condizioni per prendere a bordo passeggeri, l’assegnazione di crediti destinati alla formazione e al perfezionamento, nonché i controlli del servizio di volo.

##### **Art. 10** Diritto previgente: abrogazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--10}
Il decreto del Consiglio federale del 19 maggio 1971[^5]sul servizio di volo presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia è abrogato.

##### **Art. 11** Modifica del diritto vigente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--11}
.[^6]

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.217.2--12}
La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° ottobre 1999.

[^1]: RS  **172.220.1**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore il 1° dic. 2006 (RU  **2006**  4653).
[^3]: Nuova espr. giusta l’all. n. 1 dell’O del 13 set. 2024, in vigore il 1° gen. 2025 (RU  **2024**  511). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: RS  **172.220.141.1**
[^5]: Non pubblicato nella RU.
[^6]: La mod. può essere consultata allaRU  **1999**  3016.