172.220.111.342.1

# Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

(Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)

del 15 febbraio 2019 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),<br />d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 48 capoverso 2 e 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 2001[^1]sul personale federale (OPers),

ordina:

## **Sezione 1:** Campo d’applicazione {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--1}
La presente ordinanza disciplina le indennità per i seguenti impiegati nel DDPS, ad eccezione degli alti ufficiali superiori (art. 2 cpv. 1 lett. c OPers):[^2]
a. piloti militari di professione;
b. operatori di bordo di professione;
c. operatori FLIR di professione;
d.[^3] fotografi di bordo di professione;
e.[^4] esploratori paracadutisti di professione;
e^bis^.[^5] membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera;
e^ter^.[^6] insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti;
f. membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di volo;
g. piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (STAC);
h. piloti collaudatori;
i. ingegneri addetti alle prove in volo;
j.[^7] ingegneri del servizio di volo dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo).

## **Sezione 2:** Membri del servizio di volo militare {#sec_2}
##### **Art. 2** Indennità {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--2}
1. I piloti militari di professione, i piloti da trasporto civili dello STAC, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, i fotografi di bordo di professione, gli esploratori paracadutisti di professione, i membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera nonché gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno, per il frequente impiego nel servizio di volo e per il maggiore rischio.[^8]
2. L’indennità dei piloti militari di professione conformemente all’allegato 1 assegnati alle classi di stipendio 30 e 31 è ridotta del 10 per cento.[^9]
3. I piloti militari di professione che esercitano una funzione al di fuori del DDPS non hanno alcun diritto all’indennità di cui al capoverso 1.[^10]
4. I membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di volo ricevono un’indennità per ogni minuto di volo conformemente all’allegato 3.

##### **Art. 3** Durata del diritto all’indennità {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--3}
1. Hanno diritto all’indennità conformemente all’allegato 1:
a. i piloti militari di professione dopo aver concluso con successo la scuola per piloti delle Forze aeree;
b. i piloti da trasporto civili dello STAC dall’inizio dell’impiego;
c. gli esploratori paracadutisti di professione dopo il periodo di prova;
d. i membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera nonché gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti a partire dal mese in cui sorge l’obbligo di lancio;
e. gli altri aventi diritto dopo l’ottenimento del brevetto.[^11]
2. L’indennità, in quanto parte integrante della continuazione del pagamento dello stipendio, continua a essere versata durante il prepensionamento secondo l’articolo 34*a* OPers.

## **Sezione 3:** Personale dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) e di swisstopo {#sec_3}
##### **Art. 4** Indennità per i piloti collaudatori {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--4}
I piloti collaudatori ricevono un’indennità conformemente all’allegato 2 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo e il rischio supplementare inerente ai voli di collaudo.

##### **Art. 5** Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--5}
Gli ingegneri addetti alle prove in volo e gli altri membri dell’equipaggio ai sensi dell’articolo 1 lettere i e f ricevono, per ogni minuto di volo, un’indennità commisurata alle esigenze, conformemente all’allegato 3.

##### **Art. 6** Indennità per gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--6}
Gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo.

## **Sezione 4:** Disposizioni comuni {#sec_4}
##### **Art. 7** Assicurazione {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--7}
Le indennità sono assicurate conformemente all’articolo 88*a* capoverso 1 OPers.

##### **Art. 8** Sospensione dal servizio di volo {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--8}
1. Chi è temporaneamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, o è assente dal servizio per malattia, infortunio o congedo di maternità, oppure è sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici o a causa della diminuzione della capacità di prestazione fisica o psichica, ma continua a essere impiegato presso l’Amministrazione federale, ha diritto all’indennità secondo l’articolo 2 capoverso 1 e gli articoli 4 e 6 per la stessa durata per la quale ha diritto alla prestazione che il datore di lavoro versa agli impiegati in caso di impedimento al lavoro secondo l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000[^12]sul personale federale.
2. Se, dopo il compimento del 55° anno di età, gli impiegati secondo l’articolo 1 lettere a–g, i e j sono sospesi definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 1 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone rimangono impiegatenell’Amministrazionefederale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.
3. Se, dopo il compimento del 55° anno di età, i piloti collaudatori sono sospesi definitivamente dal servizio di volo permotivimedico-aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 2 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone rimangono impiegate nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.
4. Le indennità secondo i capoversi 2 e 3 sono decurtate in funzione dell’importo di eventuali prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione per l’invalidità o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Gli impiegati annunciano senza indugio per scritto il loro diritto a tali prestazioni al datore di lavoro e all’Aggruppamento difesa, a armasuisse o a swisstopo.

##### **Art. 8a** Assunzione dei costi {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--8_a}
L’Aggruppamento Difesa, armasuisse e swisstopo si assumono i costi delle indennità da loro versate.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 9** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--9}
L’ordinanza del DDPS del 15 maggio 2003[^13]sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS è abrogata.

##### **Art. 10** Disposizioni transitorie {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--10}
1. Nel caso di un’eventuale riduzione dello stipendio complessivo, comprese le indennità, i diritti acquisiti nominali sono garantiti per la durata di due anni. Non sono considerate indennità le indennità previste dall’articolo 22 dell’ordinanza del 5 dicembre 1994[^14]sul servizio di volo militare.
2. Gli impiegati che allo scadere della garanzia dei diritti acquisiti secondo il capoverso 1 hanno già compiuto 57 anni non subiscono riduzioni dello stipendio complessivo, comprese le indennità.

##### **Art. 10a** Disposizione transitoria della modifica del 21 marzo 2022 {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--10_a}
L’articolo 8 capoversi 2 e 3 nel tenore della modifica del 21 marzo 2022 si applica anche agli impiegati di cui all’articolo 1 lettere a–e e f–j che sono stati definitivamente sospesi dal servizio di volo tra il 1° gennaio 2020 e l’entrata in vigore della presente modifica.

##### **Art. 10b** Disposizioni transitorie della modifica del 16 agosto 2024 {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--10_b}
I seguenti impiegati ricevono un’indennità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 per una durata massima di cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 16 agosto 2024:
a. alti ufficiali superiori ai quali prima dell’entrata in vigore di tale modifica veniva versata un’indennità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, fino all’attribuzione di una funzione o di un comando secondo l’articolo 26 capoverso 5 OPers;
b. piloti militari di professione ai quali prima dell’entrata in vigore di tale modifica è stata comunicata per scritto l’assegnazione di una funzione in un grado di alto ufficiale superiore;
c. piloti militari di professione che prima dell’entrata in vigore di tale modifica esercitavano una funzione in un grado di alto ufficiale superiore e la cui promozione diventa esecutiva soltanto dopo l’entrata in vigore di tale modifica.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2, 3 e 6)
### Indennità per i membri del servizio di volo militare e per gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--annex-1}
L’indennità annuale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 e all’articolo 6 ammonta a:

| | | Fr. |
| --- | --- | --- |
| 1. Piloti militari di professione | a. dal primo al terzo anno | 29 576 |
| | b. dal quarto al sesto anno | 40 530 |
| | c. dal settimo al nono anno | 51 484 |
| | d. a partire dal decimo anno | 62 831 |
| 2. Operatori di bordo di professione | a. dal primo al terzo anno | 26 290 |
| | b. dal quarto al sesto anno | 37 244 |
| | c. a partire dal settimo anno | 48 657 |
| 3. Operatori FLIR di professione | | 23 772 |
| 4. Ingegneri del servizio di volo di swisstopo | | 20 053 |
| 5. Fotografi di bordo di professione | | 12 297 |
| 6. Esploratori paracadutisti di professione | | 13 755 |
| 6^bis^. Membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera | | 13 755 |
| 6^ter^. Insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti | | 13 755 |
| 7. Piloti da trasporto civili dello STAC | a. dal primo al terzo anno | 15 511 |
| | b. dal quarto al sesto anno | 21 044 |
| | c. a partire dal settimo anno | 40 216 |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 4 e 8)
### Indennità per i piloti collaudatori {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--annex-2}
L’indennità annuale conformemente all’articolo 4 ammonta a:

| | Fr. |
| --- | --- |
| 1. nel primo e nel secondo anno | 54 770 |
| 2. nel terzo e nel quarto anno | 65 723 |
| 3. nel quinto e nel sesto anno | 76 677 |
| 4. nel settimo e nell’ottavo anno | 87 630 |
| 5. a partire dal nono anno | 104 039 |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 2 e 5)
### Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.1--annex-3}
L’indennità per ogni minuto di volo per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio nel servizio di volo delle Forze aeree o di armasuisse ammonta a:

| | Fr. | |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2.72 | a. Per voli con aeromobili, sistemi, armi o equipaggiamenti non regolarmente ammessi alla circolazione. b. Per voli di valutazione, voli di accettazione, voli di verifica, voli ai limiti dell’inviluppo, voli fotografici e voli con aeromobili da combattimento. |
| 2. | 0.75 | Per voli con aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione: a. nell’ambito di prove o di compiti aeronautici di armasuisse, compresi i sorvoli finalizzati all’approntamento e all’esercizio di aeromobili su piazze esterne; b. nell’ambito dell’esercizio di volo delle Forze aeree, per esempio in qualità di membro dell’equipaggio nella funzione di meccanico accompagnatore. |

[^1]: RS  **172.220.111.3**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  442).
[^3]: Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU  **2022**  214).
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU  **2022**  214).
[^5]: Introdotta dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU  **2022**  214).
[^6]: Introdotta dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU  **2022**  214).
[^7]: Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU  **2022**  214).
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU  **2022**  214).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  442).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  442).
[^11]: Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU  **2022**  214).
[^12]: RS  **172.220.1**
[^13]: [RU  **2003**  1271, **2004**  5009, **2008**  2741]
[^14]: RU  **1995**  98, **2002**  1