172.220.111.342.3

# Ordinanza del DDPS sull’indennizzo dei servizi pompieri d’esercizio degli impiegati del DDPS

(Ordinanza sull’indennizzo dei pompieri d’esercizio)

del 25 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e<br />dello sport (DDPS);<br />d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visto l’articolo 48 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001[^1]sul personale<br />federale,

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##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.3--1}
La presente ordinanza disciplina l’indennizzo dell’istruzione, delle esercitazioni e degli interventi (servizi) dei membri dei pompieri d’esercizio del DDPS.

##### **Art. 2** Principi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.3--2}
1. In linea di principio i servizi dei membri dei pompieri d’esercizio sono prestati durante il tempo di lavoro ordinario.
2. I servizi prestati al di fuori del tempo di lavoro sono indennizzati con un’indennità speciale (soldo dei pompieri).
3. Il tempo di servizio comincia con l’inizio dell’istruzione o dell’esercitazione conformemente al programma, nel caso di interventi effettivi o di esercitazioni d’allarme con la chiamata o l’allarme. Esso termina con la conclusione del servizio in uniforme.
4. I quadri ricevono inoltre un importo forfettario annuo quale indennizzo di funzione e di compensazione delle piccole spese non conteggiabili. Sono esclusi i comandanti pompieri d’esercizio del Centro logistico dell’esercito.

##### **Art. 3** Competenza {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.3--3}
Il servizio specializzato protezione antincendio della Base logistica dell’esercito (servizio specializzato) iscrive a preventivo e gestisce i crediti destinati all’indennizzo dei servizi dei membri dei pompieri d’esercizio.

##### **Art. 4** Indennizzo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.3--4}
1. I servizi seguenti sono prestati al di fuori del tempo di lavoro e indennizzati con il soldo dei pompieri:
a. rapporti esterni dei quadri, quali rapporti e assemblee cantonali, regionali, locali e in seno ad associazioni; è indennizzata solo la parte ufficiale del rapporto o dell’assemblea;
b. ispezioni ordinate dal servizio specializzato;
c. servizi supplementari ordinati dalla direzione o autorizzati dal servizio specializzato;
d. esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.
2. I servizi seguenti sono prestati come tempo di lavoro e non sono indennizzati con il soldo dei pompieri:
a. corsi per pompieri organizzati dal DDPS;
b. corsi per pompieri organizzati dalla Coordinazione Svizzera dei Pompieri;
c. corsi cantonali per pompieri;
d. preparativi dei quadri per i servizi;
e. lavori di ristabilimento nei giorni successivi all’istruzione e alle esercitazioni;
f. rapporti interni dei quadri;
g. interventi effettivi, compresi i lavori di ristabilimento;
h. esercitazioni d’allarme;
i. esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.

##### **Art. 5** Ammontare del soldo dei pompieri {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.3--5}
1. Il soldo dei pompieri per le prime tre ore consecutive ammonta a 45 franchi l’ora. Per ogni ora supplementare immediatamente successiva ammonta a 25 franchi l’ora. Le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso alla mezzora e indennizzate proporzionalmente.
2. Se un servizio dura più di sette ore consecutive è corrisposto un importo forfettario giornaliero pari a 250 franchi.
3. L’importo forfettario annuo per i quadri si fonda sugli importi stabiliti nell’allegato.

##### **Art. 6** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.3--6}
L’ordinanza del DDPS del 5 settembre 2006[^2]sull’indennizzo dei servizi pompieri di stabilimento degli impiegati del DDPS è abrogata.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.3--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

(art. 5 cpv. 3)
### Importi forfettari annui per i quadri {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.342.3--annex-1}
^1^Gli importi forfettari annui per i quadri ammontano a:

| Funzione | CHF |
| --- | --- |
| a. Comandante (esclusi i comandanti presso i Centri logistici dell’esercito) | 1000.– |
| b. Funzione nel comando (ufficiale o sottufficiale) | 800.– |
| c. Capo della sezione d’intervento (ufficiale) | 600.– |
| d. Sostituto del capo della sezione d’intervento (ufficiale o sottufficiale) | 400.– |
| e. Capo del distaccamento speciale (ufficiale) | 400.– |
| f. Sostituto del capo del distaccamento speciale (ufficiale e sottufficiale) | 200.– |
| g. Capo del gruppo di spegnimento | 200.– |
| h. Sostituto del capo del gruppo di spegnimento | 100.– |
| i. Sorvegliante del materiale designato (Sezioni d’intervento e distaccamenti speciali) | 400.– |

^2^In caso di doppia funzione è corrisposta l’indennità più elevata, più 200 franchi.

[^1]: RS  **172.220.111.3**
[^2]: [RU  **2006**  3855]