172.220.111.7

# Ordinanza sul personale addetto alle pulizie di manutenzione

del 30 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 37 capoversi 1 e 4 della legge del 24 marzo 2000[^1]sul<br />personale federale (LPers),[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.7--1}
1. La presente ordinanza è applicabile esclusivamente al personale addetto alla pulizia giornaliera (personale addetto alle pulizie di manutenzione) delle unità amministrative dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 2001[^3]sul personale federale (OPers).[^4]
2. Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’OPers e dell’ordinanza del 3 luglio 2001[^5]sulla protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale.

##### **Art. 2** Competenze {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.7--2}
La Cancelleria federale e i dipartimenti designano, nella loro sfera di competenza, i servizi incaricati di prendere tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il personale addetto alle pulizie di manutenzione[^6].

##### **Art. 3** Valutazione del personale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.7--3}
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) elabora un sistema semplificato di valutazione del personale addetto alle pulizie di manutenzione. Può derogare ai livelli di valutazione secondo l’articolo 17 OPers[^7].

##### **Art. 4** Stipendio {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.7--4}
1. Lo stipendio è fissato secondo le classi di stipendio che figurano nell’articolo 36 OPers[^8]. Il DFF può fissare uno stipendio massimo inferiore all’importo massimo della classe di stipendio 1. È fatto salvo l’articolo 7 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 2000[^9]relativa alla legge sul personale federale.[^10]
2. I premi e le indennità definiti negli articoli 46, 48, 49 e 50 OPers non sono versati al personale addetto alle pulizie di manutenzione.
3. Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammontano fino al 6 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.[^11]
4. Il DFF fissa lo stipendio iniziale ed emana le disposizioni sull’evoluzione dello stipendio del personale addetto alle pulizie di manutenzione. Può derogare all’evoluzione dello stipendio di cui all’articolo 39 OPers e sostituirla con importi fissi.[^12]

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.7--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

[^1]: RS  **172.220.1**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  6423).
[^3]: RS  **172.220.111.3**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  6423).
[^5]: RS  **172.220.111.4**
[^6]: Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  6423). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^7]: RS  **172.220.111.3**
[^8]: RS  **172.220.111.3**
[^9]: RS  **172.220.11**
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU  **2008**  5643).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU  **2008**  5643).
[^12]: Introdotto dal n. I 4 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale (RU  **2008**  5643). Nuovo testo giusta il n. I dell’O  del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU  **2009**  6423).