172.220.111.71

# Ordinanza del DFF sul personale addetto alle pulizie di manutenzione

del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza del 30 novembre 2001[^1]sul personale dei servizi di pulizia,

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--1}
1. La presente ordinanza è applicabile al personale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul personale addetto alle pulizie di manutenzione.[^2]
2. Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001[^3]concernente l’ordinanza sul personale federale.

##### **Art. 2** Valutazione del personale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--2}
1. Il personale addetto alle pulizie di manutenzione impiegato in modo regolare è soggetto alla valutazione del personale. Questa è effettuata ogni anno.[^4]
2. Costituiscono oggetto della valutazione del personale gli obiettivi di prestazione e di comportamento convenuti.
3. Le prestazioni e il comportamento sono valutati come segue:
a. livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi;
b. livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi;
c. livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.[^5]

##### **Art. 3** Stipendio {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--3}
1. Lo stipendio iniziale del personale addetto alle pulizie di manutenzione ammonta almeno a 44 100 franchi per un tasso di occupazione del 100 per cento. Può essere aumentato adeguatamente in funzione dell’esperienza professionale e di vita della persona da assumere.[^6]
2. Lo stipendio massimo corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 1, secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 2001[^7]sul personale federale.[^8]
3. Lo stipendio ai sensi dei capoversi 1 e 2 è aumentato di volta in volta della compensazione del rincaro.

##### **Art. 4** Evoluzione dello stipendio {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--4}
Lo stipendio del personale addetto alle pulizie di manutenzione viene adeguato ogni anno in funzione dei risultati della valutazione del personale fino allo stipendio massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2 come segue:
a. livello di valutazione 3: aumento dell’1,5 per cento dello stipendio massimo;
b. livello di valutazione 2: aumento dello 0,6 per cento dello stipendio massimo;
c. livello di valutazione 1: nessun aumento.

##### **Art. 5 a 7** {#art_5_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--5–7}

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

[^1]: RS  **172.220.111.7**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  6577).
[^3]: RS  **172.220.111.31**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  6577).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del  sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU  **2009**  351).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010  (RU  **2009**  6577).
[^7]: RS  **172.220.111.3**
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del  sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU  **2009**  351).