172.220.113.11

# Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

del 16 settembre 2014 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

La direzione del Politecnico federale di Zurigo,

visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 marzo 2001[^1]sul personale<br />del settore dei PF (OPers PF),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--1}
1. La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Il personale scientifico comprende:
a. gli assistenti e gli assistenti in capo;
b. i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato;
c. i collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato.
2. Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.
3. Sono fatte salve le condizioni di assunzione conformemente all’OPers PF.

##### **Art. 2** Classificazione della funzione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--2}
1. La classificazione della funzione è effettuata conformemente all’allegato 1 della presente ordinanza. Si basa sulla griglia delle funzioni di cui all’allegato 1 dell’OPers PF.
2. Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.

##### **Art. 3** Subordinazione gerarchica {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--3}
1. Il personale scientifico è subordinato a un responsabile del bilancio secondo l’articolo 13 del regolamento finanziario del PF di Zurigo del 28 settembre 2005[^2].
2. In caso di assegnazione a un istituto, a un dipartimento o a un’altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.

##### **Art. 4** Pianificazione della carriera e perfezionamento {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--4}
1. I superiori gerarchici diretti svolgono un colloquio sulla carriera con gli assistenti in capo I e II e con i collaboratori scientifici I e II assunti per un periodo superiore a quattro anni durante il quarto anno di impiego.
2. Per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici, la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.
3. D’intesa con il superiore gerarchico, il personale scientifico può partecipare a corsi di perfezionamento universitario.

## **Sezione 2:** Assistenti e assistenti in capo {#sec_2}
##### **Art. 5** Posizioni {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--5}
1. L’assunzione come assistente o assistente in capo è funzionale all’avvio della carriera accademica o al perfezionamento professionale.
2. Sono previste le seguenti posizioni:
a. assistente;
b. assistente in capo I;
c. assistente in capo II.

##### **Art. 6** Condizioni di assunzione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--6}
1. L’assunzione come assistente o assistente in capo presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.
2. Sono assunti come assistenti:
a. i dottorandi ai sensi dell’ordinanza del 1° luglio 2008[^3]sul dottorato del PF di Zurigo;
b. i postdottorandi.
3. Sono assunti come assistenti in capo I i titolari di un dottorato con almeno due anni di esperienza professionale.
4. Sono assunti come assistenti in capoIIi titolari di un dottorato con almeno cinque anni di esperienza professionale.

##### **Art. 7** Tasso di occupazione degli assistenti {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--7}
1. Il tasso di occupazione dei dottorandi è pari al 100 per cento.
2. Un’occupazione a tempo parziale è possibile in casi motivati, in particolare in caso di responsabilità genitoriali o di attività presso un altro datore di lavoro.

##### **Art. 8** Stipendio {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--8}
1. Lo stipendio è determinato nel modo seguente:
a. dottorandi*:* aliquote secondo l’allegato 2;
b. postdottorandi: aliquote secondo l’allegato 3;
c. assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.
2. Le aliquote di cui al capoverso 1 lettere a e b sono fissate dalla direzione.
3. Le prestazioni d’insegnamento dei dottorandi che superano la soglia minima usuale del rispettivo dipartimento sono indennizzate con un’aliquota più elevata.

##### **Art. 9** Durata dell’impiego {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--9}
(art. 17*b* cpv. 2 lett. b L del 4 ott. 1991[^4]sui PF)
1. Gli assistenti e gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo massimo di sei anni.
2. In caso di passaggio dall’impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati.

##### **Art. 10** Compiti {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--10}
1. I dottorandi lavorano alla propria tesi, al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e agli studi di dottorato per almeno il 70 per cento del loro tempo di lavoro. Assumono compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. I dipartimenti disciplinano l’estensione di questi compiti. Sono fatti salvi accordi particolari con finanziatori esterni.
2. I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico.
3. Gli assistenti in capo I e II svolgono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca nonché all’insegnamento che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre, assumono compiti amministrativi e infrastrutturali.

## **Sezione 3:** Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato {#sec_3}
##### **Art. 11** Posizioni {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--11}
1. L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientificoè funzionale all’avvio della carriera di responsabile di progetto.
2. Sono previste le seguenti posizioni:
a. assistente scientifico I;
b. assistente scientifico II;
c. collaboratore scientifico I;
d. collaboratore scientifico II.

##### **Art. 12** Condizioni di assunzione {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--12}
1. L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.
2. Sono assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale che non ambiscono al dottorato.
3. Possono essere assunti come assistenti scientifici II:
a. i titolari di un dottorato;
b. i titolari di un diploma universitario senza dottorato con almeno tre anni di esperienza professionale che vantano conoscenze specifiche corrispondenti a un dottorato.
4. Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capoverso 3 con almeno due anni supplementari di esperienza professionale.
5. Possono essere assunte come collaboratori scientifici II le persone di cui al capoverso 3 con almeno cinque anni supplementari di esperienza professionale.

##### **Art. 13** Stipendio {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--13}
Lo stipendio è determinato nel modo seguente:
a. assistenti scientifici I e II: aliquote secondo l’allegato 3;
b. collaboratori scientifici I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

##### **Art. 14** Durata dell’impiego {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--14}
(art. 17*b* cpv. 2 L del 4 ott. 1991[^5]sui PF)
La durata massima dell’impiego a tempo determinato per i collaboratori scientifici con una funzione analoga agli assistenti o agli assistenti in capo è di sei anni, per i collaboratori scientifici che partecipano a progetti di insegnamento e ricerca è di nove anni.

##### **Art. 15** Compiti {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--15}
I collaboratori scientifici assunti a tempo determinato assumono compiti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi generali.

## **Sezione 4:** Collaboratori scientifici con funzioni direttive assunti a tempo indeterminato {#sec_4}
##### **Art. 16** Posizioni {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--16}
1. L’assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scientifico è funzionale al proseguimento della carriera accademica.
2. Sono previste le seguenti posizioni:
a. collaboratore scientifico con funzioni direttive I;
b. collaboratore scientifico con funzioni direttive II;
c. senior scientist I;
d. senior scientist II.

##### **Art. 17** Condizioni di assunzione {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--17}
1. Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all’insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.
2. Soltanto la direzione può, su richiesta della direzione del rispettivo dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.
3. Possono essere classificati come senior scientist II le persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:
a. sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; e
b. sono professori titolari del PF di Zurigo.
4. La classificazione come senior scientist II compete alla direzione su proposta della direzione del rispettivo dipartimento.

##### **Art. 18** Stipendio {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--18}
Per la determinazione e l’evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 – 28 OPers PF.

##### **Art. 19** Compiti {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--19}
1. I collaboratori scientifici con funzioni direttive partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.
2. I senior scientist I e II dirigono un settore d’insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 20** Abrogazione di altri atti normativi {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--20}
L’ordinanza del 12 dicembre 2005[^6]sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo è abrogata.

##### **Art. 21** Entrata in vigore {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--21}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 1)
### Denominazione delle funzioni {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--annex-1}
#### **1** Assunzione a tempo determinato {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--annex-1/lvl_1}
| Funzione accademica | Funzione di progetto | Codice | Livello di funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Dottorando | Assistente scientifico I | 1011 | 06 |
| Postdottorando | Assistente scientifico II | 1022 | 08 |
| Assistente in capo I | Collaboratore scientifico I | 1023 | 09 |
| Assistente in capo II | Collaboratore scientifico II | 1024 | 10 |

#### **2** Assunzione a tempo indeterminato {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--annex-1/lvl_2}
| Funzione | Codice | Livello di funzione |
| --- | --- | --- |
| Collaboratore scientifico con funzioni direttive I | 1031 | 10 |
| Collaboratore scientifico con funzioni direttive II | 1032 | 11 |
| Senior scientist I | 1033 | 12 |
| Senior scientist II | 1034 | 13 |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 8 cpv. 1 lett. a)
### Aliquote salariali dei dottorandi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--annex-2}
#### Aliquote {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--annex-2/lvl_u1}
| Anno | Aliquota | Stipendio (fr.) |
| --- | --- | --- |
| 1° anno | Standard | 47 040 |
| | 2 | 52 855 |
| | 3 | 58 670 |
| | 4 | 64 485 |
| | 5 | 70 300 |
| 2° anno | Standard | 48 540 |
| | 2 | 55 230 |
| | 3 | 61 920 |
| | 4 | 68 610 |
| | 5 | 75 300 |
| 3° anno | Standard | 50 040 |
| | 2 | 57 610 |
| | 3 | 65 180 |
| | 4 | 72 750 |
| | 5 | 80 320 |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 8 cpv. 1 lett. b e 13 lett. a)
### Aliquote salariali degli assistenti scientifici I e II e dei postdottorandi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--annex-3}
#### Aliquote {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.11--annex-3/lvl_u1}
| | 1° anno (fr.) | 2° anno (fr.) | 3° anno (fr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Assistente scientifico I | 70 300 | 75 300 | 80 320 |
| Assistente scientifico II | 89 050 | 93 520 | 98 100 |
| Postdottorando | 89 050 | 93 520 | 98'100 |

[^1]: RS  **172.220.113**
[^2]: RSETHZ 245
[^3]: [RU  **2008**  6437; **2013**  3369.RU  **2021**  805art. 58]. Vedi ora l’O del 23 nov. 2021  (RS  **414.133.1**  **)**
[^4]: RS  **414.110**
[^5]: RS  **414.110**
[^6]: [RU  **2006**  3375, **2008**  4297, **2014**  161]