172.220.113.40

# Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali

(Ordinanza sul corpo professorale dei PF)

del 18 settembre 2003 (Stato 1° settembre 2023)

Approvata dal Consiglio federale il 26 novembre 2003

Il Consiglio dei PF,

visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000[^1]<br />sul personale federale (LPers);<br />visto l’articolo 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 2000[^2]<br />relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers);<br />visto l’articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991[^3]<br />sui politecnici federali,[^4]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--1}
1. La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei seguenti membri del corpo insegnante dei PF (professori):
a. professori ordinari;
b. professori straordinari;
c. professori assistenti.
2. L’assunzione di professori in base al diritto privato è retta dal Codice delle obbligazioni (CO)[^5].
2bis. I contratti di lavoro di diritto privato possono essere conclusi in particolare con professori assunti da un PF a tempo parziale o a tempo determinato e che, presso il PF, non sono tenuti a svolgere tutti i compiti secondo l’articolo 5.[^6]
3. Nel contratto di lavoro di diritto privato vanno menzionate le disposizioni della LPers e della presente ordinanza applicabili per analogia anche ai professori assunti in base al diritto privato. Le disposizioni degli articoli 4–6 (diritti e obblighi) e 16 (stipendio) della presente ordinanza si applicano per analogia ai professori assunti in base al diritto privato*.* [^7]

##### **Art. 2** Competenze {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--2}
1. Il presidente del PF decide in merito a tutte le questioni concernenti il rapporto di lavoro dei professori per le quali la presente ordinanza non disciplina esplicitamente la competenza decisionale.
2. Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, il presidente del PF definisce i dettagli laddove necessario.

##### **Art. 3** Principi per l’assegnazione delle cattedre {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--3}
1. Per l’assegnazione delle cattedre, entrambi i PF adottano i provvedimenti necessari per assicurarsi la collaborazione di professori attivi in Svizzera o all’estero che puntino al raggiungimento dei massimi livelli qualitativi riconosciuti internazionalmente nel campo della formazione, della ricerca e dei servizi e che garantiscano la continuità e un’eccellente qualità della ricerca e dell’insegnamento.
2. I PF offrono condizioni di lavoro complessivamente competitive rispetto a quelle delle principali scuole universitarie a livello mondiale. Si impegnano al rispetto del principio della libertà della scienza nella ricerca e nell’insegnamento accademico.
3. I PF verificano periodicamente se gli obiettivi descritti al capoverso 1 e all’articolo 4 LPers sono stati raggiunti e ne riferiscono al Consiglio dei PF.

## **Sezione 2:** Diritti e obblighi dei professori derivanti dal rapporto di lavoro {#sec_2}
##### **Art. 4** Principi {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--4}
1. I professori garantiscono un insegnamento e una ricerca di livello internazionale. Incoraggiano la formazione di nuove leve scientifiche, qualificate sul piano tecnico e coscienti della propria responsabilità di fronte alla società e all’ambiente.
2. I professori forniscono servizi di elevato livello e collaborano a tal fine con istituzioni private e pubbliche, pur mantenendo la propria indipendenza professionale.
3. I professori cooperano alla verifica periodica delle loro prestazioni da parte di commissioni di valutazione.

##### **Art. 4a** Valutazione delle prestazioni {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--4_a}
1. Le prestazioni dei professori ordinari e straordinari vengono regolarmente valutate. Oggetto della valutazione è l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 5.
2. La valutazione si fonda sul principio della correttezza e della trasparenza.
3. L’esito della valutazione può ripercuotersi sulla dotazione della cattedra.
4. I due PF disciplinano la frequenza, la forma e l’esecuzione delle valutazioni. I due PF ne rendono conto al Consiglio dei PF.
5. Il Consiglio dei PF verifica, nel quadro del controlling, l’esecuzione delle valutazioni e l’attuazione delle misure conseguenti.

##### **Art. 5** Compiti nel dettaglio {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--5}
1. I professori formano gli studenti, incentivano i propri collaboratori, provvedono al loro perfezionamento e assistono i dottorandi. Partecipano all’elaborazione del programma dei corsi per il tramite delle loro proposte.
2. I professori svolgono gli esami prescritti e valutano i lavori scientifici inoltrati nel loro campo d’insegnamento e di ricerca.
3. I professori impostano, indirizzano e sviluppano la loro attività nel rispetto delle esigenze dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartengono. Si assumono le proprie responsabilità in qualità di superiori.
4. I professori promuovono il progresso nel loro campo specialistico grazie a una ricerca scientifica di elevato livello. Partecipano ai dibattiti dei maggiori specialisti a livello mondiale, sono responsabili della diffusione dei risultati delle ricerche e prendono l’iniziativa affinché vengano sfruttati i diritti derivanti dalle attività di ricerca.
5. I professori partecipano all’autogestione del politecnico.

##### **Art. 5a** Conflitti d’interesse e ricusazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--5_a}
1. I professori assolvono i loro compiti indipendentemente dagli interessi personali ed evitano i conflitti fra gli interessi privati e gli interessi dei due PF.
2. I professori devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L’impressione di parzialità è motivo sufficiente di ricusazione. Valgono i motivi di parzialità di cui all’articolo 53*b* capoverso 2 dell’ordinanza del 15 marzo 2001[^8]sul personale del settore dei PF (OPers PF).
3. I professori del PF uniti in matrimonio, che vivono in un’unione domestica registrata o in concubinato, imparentati o affini devono darne comunicazione al presidente del PF oppure dichiararlo in sede di nomina.
4. Se si presenta una relazione secondo il capoverso 3, il presidente del PF garantisce che dal punto di vista dell’organizzazione gli interessati non siano direttamente subordinati l’uno all’altro.
5. In esecuzione dell’articolo 53*a* OPers PF i PF emanano disposizioni sull’impiego del coniuge, del partner registrato e dei parenti dei propri professori; in particolare, possono prevedere che sia escluso un impiego nella stessa unità organizzativa.

##### **Art. 6** Occupazioni accessorie {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--6}
1. I professori aggiornano costantemente il presidente del PF in merito alle occupazioni accessorie che svolgono al di fuori del loro contratto, a nome proprio, per conto proprio e sotto la propria responsabilità, nonché in merito a eventuali modifiche di tali occupazioni.
2. I professori devono disporre di un’autorizzazione preventiva del presidente del PF se:
a. lo svolgimento dell’attività accessoria, in caso di occupazione a tempo pieno, richiede più di un giorno lavorativo a settimana;
b. la natura dell’attività accessoria può generare un conflitto d’interesse con il PF oppure fa prevedere o insorgere un rischio considerevole per la reputazione del PF;
c. l’attività accessoria consiste nell’affiliazione a un organo di supervisione o direzione di organizzazioni pubbliche o private; oppure
d. lo svolgimento dell’attività accessoria prevede l’utilizzo di strutture del PF, come laboratori, o del suo personale.
3. Le attività che i professori svolgono su mandato del PF non sono considerate per determinare il tempo concesso (cpv. 2 lett. a).
4. I professori che per attività accessorie remunerate o non remunerate si avvalgono di strutture del PF come laboratori oppure del suo personale devono indennizzare il PF. I PF emanano le relative disposizioni.

## **Sezione 3:** Inizio, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro {#sec_3}
##### **Art. 7** Nomina dei professori {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--7}
1. Il Consiglio dei PF nomina i professori su proposta del presidente del PF.
2. Alla proposta si allega:
a. un rapporto sul candidato;
b. un rapporto sulla procedura di selezione;
c. la bozza del contratto di lavoro concordato durante le trattative preliminari.
3. Per preparare la proposta, il presidente del PF istituisce di regola una commissione. In casi eccezionali la proposta può essere presentata al Consiglio dei PF per via d’appello.

##### **Art. 8** Contratto di lavoro {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--8}
1. A nomina avvenuta, il Consiglio dei PF stipula con il professore un contratto di lavoro scritto.
2. Il contratto di lavoro contiene in particolare:
a. la descrizione del campo d’insegnamento e di ricerca;
b. l’importo dello stipendio iniziale.
3. Il contratto di lavoro stabilisce un’eventuale partecipazione del datore di lavoro al riscatto di anni di assicurazione presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).[^9]

##### **Art. 9** Durata dell’impiego {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--9}
1. I contratti di lavoro con i professori ordinari e straordinari sono stipulati a tempo indeterminato.
2. I contratti di lavoro con i professori assistenti sono stipulati per quattro anni. Il contratto di assunzione può essere rinnovato fino a raggiungere la durata massima di otto anni.[^10]
2bis. I periodi di cui al capoverso 2 possono essere prolungati al massimo di un anno, su richiesta, in caso di assenza prolungata dovuta a malattia, infortunio, paternità, adozione o altro motivo rilevante; in caso di maternità il prolungamento massimo è di un anno. I due PF disciplinano i dettagli.[^11]
3. Non vi è un periodo di prova.

##### **Art. 10** Professori assistenti con buone probabilità di essere assunti a tempo indeterminato (tenure track) {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--10}
1. Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può garantire a professori assistenti, al momento della loro nomina, il passaggio a un’assunzione a tempo indeterminato (tenure track), a condizione che raggiungano un determinato obiettivo.
2. Al più tardi alla scadenza del secondo periodo di assunzione, il Consiglio dei PF nomina professori straordinari i professori assistenti di cui al capoverso 1, sempre che la valutazione abbia dimostrato che essi hanno raggiunto l’obiettivo prefissato. In casi eccezionali, il Consiglio dei PF può nominarli direttamente professori ordinari.

##### **Art. 11** Promozione {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--11}
1. Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può promuovere un professore straordinario a professore ordinario.
2. Alla proposta vanno allegati i risultati della valutazione.
3. Il professore straordinario non può chiedere al presidente del PF di avviare la procedura di promozione prima che siano passati due anni dalla nomina.

##### **Art. 12** Risoluzione del rapporto di lavoro da parte del professore {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--12}
1. I professori possono disdire il rapporto di lavoro secondo la procedura ordinaria, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.
2. I professori inviano la disdetta scritta al presidente del PF, all’attenzione del Consiglio dei PF.

##### **Art. 13** Risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Consiglio dei PF {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--13}
1. Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può disdire il rapporto di lavoro di un professore per le ragioni indicate nell’articolo 10 capoverso 3 LPers, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.[^12]
1bis. In caso di incapacità al lavoro permanente, totale o parziale dovuta a malattia o infortunio il rapporto di lavoro può essere disdetto al più presto per la fine del periodo di continuazione del pagamento dello stipendio di cui all’articolo 26.[^13]
2. In caso di disdetta ordinaria, prima di presentare la proposta il presidente del PF istituisce una commissione che valuta l’adeguatezza della disdetta ed esprime una raccomandazione. La commissione è costituita da almeno sei membri, tra cui tre membri non appartenenti al PF. Tre dei sei membri sono proposti dalla Conferenza dei membri del corpo insegnante.[^14]
3. .[^15]
4. Ai professori che, al momento in cui un licenziamento diventa effettivo, hanno compiuto il 58° anno d’età pur non avendo raggiunto il limite d’età di cui all’articolo 21 della legge del 20 dicembre 1946[^16]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e sono impiegati da dieci anni nel settore dei PF viene versata una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del 3 dicembre 2007[^17]della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d’invalidità secondo l’articolo 57 RP-PF 2. I PF rimborsano alla Cassa pensioni della Confederazione la parte della rendita scoperta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.[^18]

##### **Art. 13a** Indennità {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--13_a}
1. Se il rapporto di lavoro viene disdetto senza colpa da parte del professore, quest’ultimo ha diritto a un’indennità.
2. L’indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
3. Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:
a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
b. l’età;
c. la situazione personale e lavorativa;
d. la durata dell’impiego;
e. l’eventuale impiego successivo presso un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers.
4. La persona interessata che entro un anno viene reimpiegata da un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers è tenuta a rifondere l’indennità in misura proporzionale.

##### **Art. 14** Pensionamento {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--14}
1. Il professore è pensionato alla fine del mese in cui:
a. ha raggiunto il limite d’età previsto dall’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946[^19]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); o
b. il rapporto di lavoro viene risolto per invalidità.
2. Il professore può essere pensionato anticipatamente, a condizione che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro abbia diritto ad una rendita di vecchiaia secondo il RP-PF 2[^20].[^21]
3. Il pensionamento è possibile alla fine del semestre accademico nel corso del quale è raggiunto il limite d’età di cui all’articolo 17 capoverso 7 oppure capoverso 8 della legge sui PF.[^22]
4. Il PF concorda anticipatamente con i professori i tempi e modi del pensionamento e presenta eventuali proposte al Consiglio dei PF.[^23]
5. I professori pensionati possono continuare a tenere corsi liberi e a utilizzare le infrastrutture generali del PF. Il presidente del PF può attribuire loro un mandato d’insegnamento e altri mandati nonché, su richiesta, mettere a loro disposizione locali e altre infrastrutture.

##### **Art. 14a** Assunzione in base al diritto privato dopo il raggiungimento del limite d’età {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--14_a}
1. In casi debitamente motivati può essere concordata un’assunzione in base al diritto privato dopo il raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a nei casi in cui non è pregiudicato il rinnovamento e il ringiovanimento del corpo professorale ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a. il professore in questione ha prodotto risultati scientifici eccellenti che lasciano presagire l’acquisizione di fondi importanti provenienti da terzi per la continuazione di un gruppo di ricerca;
b. l’impiego oltre il limite d’età è importante per lo svolgimento di mansioni strategiche o istituzionali nel settore dei PF.
2. Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF stabilisce quali professori soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.
3. Il contratto di lavoro di diritto privato disciplina almeno:
a. la durata dell’impiego oltre il limite d’età, che termina di norma al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento;
b. la possibilità di disdetta anticipata ordinaria per entrambe le parti;
c. i diritti e gli obblighi, tenendo conto degli articoli 4–6;
d. la rinuncia alla continuazione della previdenza professionale.
4. Lo stipendio annuo è di 114 279.60 franchi (stato: 1° gennaio 2022) con un grado di occupazione del 100 per cento.
5. Le direzioni dei due PF disciplinano i dettagli.

##### **Art. 14b** Continuazione del rapporto di lavoro di diritto pubblico oltre il limite d’età {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--14_b}
1. In casi eccezionali debitamente motivati e su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può concordare con un professore la continuazione del rapporto di lavoro di diritto pubblico oltre il limite d’età di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a.
2. Le direzioni dei due PF disciplinano i dettagli.

##### **Art. 15** Titolo di professore dopo la conclusione del rapporto di lavoro {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--15}
1. Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF decide a seconda del caso se un professore ordinario o straordinario che lascia il PF possa o meno conservare il titolo di professore del PF. La condizione per poter mantenere il titolo è di aver lavorato almeno sei anni per il PF. Se è nell’interesse del PF, il Consiglio dei PF può derogare a questa disposizione.
1bis. Ai professori ordinari e straordinari che possono continuare a portare il titolo di professore viene conferito il titolo di «Professoressa emerita» o «Professore emerito», oppure «Prof. em.».[^24]
2. Ai professori assistenti non è permesso conservare il titolo.

## **Sezione 4:** Stipendio e indennità {#sec_4}
##### **Art. 16** Stipendio {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--16}
1. Al momento dell’assunzione è concordato uno stipendio iniziale compreso tra lo stipendio minimo e quello massimo della categoria cui appartiene il professore.
2. Gli stipendi minimi e massimi ammontano (stato 1° gennaio 2020):
a. per i professori ordinari rispettivamente a 216 050 e 284 270 franchi;
b. per i professori straordinari rispettivamente a 184 790 e 253 010 franchi;
c. per i professori assistenti rispettivamente a 153 494 e 221 714 franchi.[^25]
3. Al momento di accordarsi sullo stipendio iniziale vanno prese in debita considerazione l’esperienza professionale, le prestazioni fornite in precedenza e la situazione sul mercato del lavoro.
4. Per assicurarsi la collaborazione di professori ordinari particolarmente rinomati, il Consiglio dei PF può aumentare in singoli casi lo stipendio fino al 115 per cento dello stipendio massimo.

##### **Art. 17** Evoluzione dello stipendio {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--17}
1. L’evoluzione dello stipendio dei professori ordinari e straordinari dipende dalla valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 4*a* .
2. Il presidente del PF stabilisce l’ammontare dell’adeguamento salariale nel quadro degli stipendi minimi e massimi previsti dall’articolo 16 capoverso 2 lettere a e b.
3. Il presidente del PF può aumentare in singoli casi lo stipendio:
a. fino al 110 per cento dello stipendio massimo per onorare una prestazione straordinaria di un professore ordinario e straordinario;
b. fino al 125 per cento dello stipendio massimo per garantire la permanenza di un professore ordinario particolarmente rinomato.
4. Il Consiglio dei PF va informato degli aumenti di stipendio di cui al capoverso 3.
5. Lo stipendio dei professori assistenti aumenta ogni anno di un dodicesimo della differenza tra il salario minimo e quello massimo previsti dall’articolo 16 capoverso 2 lettera c.

##### **Art. 18** Adeguamento della scala salariale e dello stipendio {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--18}
Per l’adeguamento della scala salariale e dello stipendio secondo l’articolo 14*a* al rincaro o a misure salariali generali vale, per analogia, l’articolo 28 OPers PF[^26].

##### **Art. 19** Indennità di funzione {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--19}
1. Il Consiglio dei PF può concedere indennità ai professori che esercitano funzioni con competenze decisionali in seno alla direzione del PF. Le indennità possono ammontare fino al 15 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 2.
2. Il presidente del PF può concedere indennità ai professori che hanno compiti supplementari, quali la direzione di unità d’insegnamento e di ricerca, la conduzione di grandi progetti o la presidenza di importanti commissioni.[^27]Le indennità non possono superare l’indennità prevista per la vicepresidenza del PF.
3. Le indennità di funzione non sono adeguate al rincaro.

##### **Art. 20** Doppio insegnamento {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--20}
Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF concorda lo stipendio e ulteriori prestazioni del datore di lavoro con i professori attivi contemporaneamente in più istituti d’insegnamento, tenendo conto dei loro impegni esterni al PF.

##### **Art. 20a** Professori affiliati {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--20_a}
1. Su proposta del presidente del PF e nel quadro di un contratto di collaborazione tra istituzioni ai sensi dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sui PF, il Consiglio dei PF può nominare professori affiliati scienziati svizzeri o stranieri che non lavorano in uno dei due PF ma presso un istituto di ricerca in Svizzera o all’estero.
2. I professori affiliati esercitano la loro attività principale presso la loro istituzione d’origine e lavorano presso uno dei PF con un grado di occupazione ridotto. Hanno lo statuto di professori ordinari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a.
3. A questo scopo il Consiglio dei PF conclude con il professore affiliato un contratto di lavoro di diritto privato che definisce in dettaglio diritti e obblighi, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a.
4. La fine del contratto di collaborazione tra le due istituzioni o la cessazione dei rapporti di lavoro con l’istituzione d’origine pone fine anche ai rapporti di lavoro con il Consiglio dei PF.

##### **Art. 21** Rimborso delle spese e altre prestazioni {#sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--21}
1. I professori hanno diritto al rimborso delle spese legate all’attività professionale. È applicabile l’ordinanza del Consiglio dei PF dell’11 aprile 2002[^28]sul rimborso delle spese nel settore dei PF.
2. Il PF può rimborsare ai professori i costi derivanti da un cambio di domicilio a seguito di una nomina presso il PF.[^29]
3. In casi eccezionali debitamente motivati, ai fini del reclutamento il PF può rimborsare adeguatamente le prestazioni supplementari ai professori di nuova nomina.[^30]
4. Per le prestazioni di cui al capoverso 3 il PF emana le disposizioni di esecuzione relative all’importo, alla durata e ai requisiti necessari.[^31]

##### **Art. 22** Spese di procedura e ripetibili {#sec_4/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--22}
1. Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che:
a. il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o
b. il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave.
2. Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi.

## **Sezione 5:** Vacanze, congedi e assenze {#sec_5}
##### **Art. 23** Congedo a fini di ricerca {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--23}
1. Sull’arco di sette anni di attività, il professore ha diritto a un congedo a fini di ricerca della durata di un semestre, interamente pagato, o di un anno, parzialmente pagato.
2. Il professore presenta la domanda di congedo al presidente del PF.
3. La concessione di un congedo a fini di ricerca dipende dalla prestazioni fornite in precedenza e dalla garanzia di trovare un supplente qualificato.

##### **Art. 23a** Vacanze e congedi {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--23_a}
1. Il diritto alle vacanze è retto dall’articolo 51 capoversi 1 e 2 OPers PF[^32], il diritto ai congedi dall’articolo 52 capoversi 1 e 2 della medesima ordinanza.
2. Le vacanze devono essere prese nell’anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. Se ciò non fosse possibile per motivi aziendali imperativi oppure per causa di malattia o infortunio, il professore notifica le ferie non godute al servizio del personale e le ritira l’anno successivo.

##### **Art. 24** Congedo non pagato {#sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--24}
Se non vi si oppongono interessi del PF, il presidente del PF può concedere a un professore un congedo non pagato.

##### **Art. 25** Assenze {#sec_5/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--25}
1. Durante il semestre, le assenze di più di una settimana dovute a malattia o infortunio vanno comunicate al capo dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartiene il professore.
2. Durante il semestre, le assenze di più di una settimana dovute ad altri motivi devono essere autorizzate dal capo dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartiene il professore.

## **Sezione 6:** Pagamento dello stipendio e assegni di custodia {#sec_6}
##### **Art. 26** Pagamento dello stipendio in caso di malattia e infortunio {#sec_6/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--26}
1. In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio, i professori hanno diritto al versamento dello stipendio al massimo per 730 giorni, incluse le indennità. Durante 12 mesi è versato l’intero stipendio lordo, in seguito è versato il 90 per cento dello stipendio lordo.[^33]
1bis. La persona interessata è soggetta all’obbligo di collaborazione secondo l’articolo 36*a* OPers PF[^34]. I certificati medici devono essere inviati al servizio competente del personale.[^35]
2. Lo stipendio può essere ridotto per le ragioni previste dalla legislazione e dalla giurisprudenza in materia di assicurazione malattie e di assicurazione contro gli infortuni.
3. Per valutare l’incapacità al lavoro può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.
4. Le prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono conteggiate. L’interruzione e la nuova decorrenza del termine per il pagamento dello stipendio sono retti dall’articolo 36*c* OPers PF.[^36]

##### **Art. 27** Pagamento dello stipendio in caso di maternità {#sec_6/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--27}
In caso di maternità, le professoresse hanno diritto ad un congedo di quattro mesi, durante il quale viene versato loro l’intero stipendio.

##### **Art. 27a** Congedo di paternità, congedo per adozione e congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute {#sec_6/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--27_a}
Il congedo e la continuazione del versamento dello stipendio in caso di nascita di uno o più figli propri, di nascita di uno o più figli del partner registrato, di adozione o di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute sono retti dagli articoli 37*a* e 37*b* OPers PF[^37].

##### **Art. 28** Pagamento dello stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo {#sec_6/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--28}
1. In caso di congedo per servizio militare e per servizio di protezione civile obbligatori in Svizzera e per la durata del servizio civile sostitutivo, i professori che prestano servizio hanno diritto all’intero stipendio.
2. In caso di servizio volontario, il salario viene versato al massimo per dieci giorni lavorativi all’anno.
3. Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge spettano al PF.
4. Gli assegni di custodia sono versati senza riduzioni.

##### **Art. 29** Prestazioni in caso di infortunio professionale {#sec_6/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--29}
1. In caso d’invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:
a. al 100 per cento dello stipendio determinante, se l’incapacità al guadagno è totale, fino al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 LAVS[^38];
b. alla percentuale corrispondente al grado d’invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 1981[^39]sull’assicurazione contro gli infortuni, se l’incapacità al guadagno è parziale.[^40]
2. Le prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono conteggiate.

##### **Art. 30** Pagamento dello stipendio in caso di decesso {#sec_6/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--30}
1. In caso di decesso i superstiti ricevono un importo pari a un sesto dello stipendio annuo più eventuali assegni secondo gli articoli 31–31*b* .
2. Sono considerati superstiti il coniuge, il partner registrato, i figli minorenni, oppure la persona con la quale il defunto ha convissuto nel periodo precedente al decesso. In assenza di superstiti, sono considerate tali le persone nei confronti delle quali il defunto aveva un obbligo di assistenza.

##### **Art. 31** Diritto all’assegno familiare e a prestazioni integrative {#sec_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--31}
1. Il diritto agli assegni familiari è retto dall’articolo 3 della legge del 24 marzo 2006[^41]sugli assegni familiari (LAFam).
2. I professori hanno diritto a prestazioni integrative fino a un importo complessivo massimo di:
a. 4530 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
b. 2922 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno (art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam);
c. 3300 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di formazione (art. 3. cpv. 1 lett. b LAFam).
3. Dalle prestazioni integrative sono detratti i seguenti assegni familiari:
a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam e secondo gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari per lo stesso figlio;
b. gli assegni familiari, per i figli, di formazione o di custodia obbligatori e sovraobbligatori fatti valere presso altri datori di lavoro o presso un altro ente per lo stesso figlio.
4. I professori con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento non ricevono le prestazioni integrative.
5. Le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui al capoverso 2 sono adeguate al rincaro.

##### **Art. 31a** {#sec_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--31_a}

##### **Art. 31b** Assegno per il sostegno a congiunti {#sec_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--31_b}
1. La metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 31*a* capoverso 1 lettera b può essere versata ai professori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave.
2. L’assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.

## **Sezione 7:** Previdenza professionale {#sec_7}
##### **Art. 32** {#sec_7/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--32}
1. I professori sono affiliati a PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 2006[^42]su PUBLICA.[^43]
2. I professori devono dichiarare:
a. le prestazioni d’uscita;
b. i prelievi anticipati secondo l’ordinanza del 3 ottobre 1994[^44]sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale;
c. le prestazioni in seguito a divorzio (art. 22 lett. c della L del 17 dic. 1993[^45]sul libero passaggio);
d. i diritti acquisiti, in particolare presso istituti di previdenza esteri.
3. Lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 16–19 sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA nel quadro delle disposizioni regolamentari.[^46]
4. Per il rimanente si applicano le disposizioni del RP-PF 2[^47].[^48]
5. Gli articoli 42*a* e 47*a* OPers PF[^49]si applicano per analogia. L’ammontare della partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria secondo l’allegato 5 OPers PF corrisponde all’aliquota percentuale vigente per il piano dei quadri 2.[^50]
6. Entrambi i PF possono stipulare un’assicurazione per i rischi morte e invalidità per i professori ai quali si applica l’articolo 60*b* dell’ordinanza del 18 aprile 1984[^51]sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. I PF regolamentano un’eventuale partecipazione dei professori ai costi dell’assicurazione.[^52]

## **Sezione 8:** Protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute {#sec_8}
##### **Art. 33** {#sec_8/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--33}
Alla protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute si applica l’ordinanza dell’8 dicembre 2022[^53]sulla protezione dei dati personali nel settore dei PF.

## **Sezione 9:** Disposizioni procedurali {#sec_9}
##### **Art. 34** Prescrizione {#sec_9/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--34}
I termini di prescrizione per diritti derivanti dal rapporto di lavoro sono retti dagli articoli 127 e 128 CO[^54].

##### **Art. 35** Ricorsi interni {#sec_9/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--35}
1. Contro le decisioni degli organi dei PF può essere interposto ricorso presso la commissione di ricorso dei PF.
2. Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.[^55]
3. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968[^56]sulla procedura amministrativa.

##### **Art. 36** Violazione degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro {#sec_9/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--36}
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro si applicano gli articoli 58–58*b* OPers PF[^57].

## **Sezione 10:** Disposizioni transitorie {#sec_10}
##### **Art. 37** Passaggio al nuovo diritto {#sec_10/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--37}
1. La durata della nomina dei professori ordinari e straordinari in carica e dei professori assistenti termina il 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2004 tutti i rapporti di lavoro soggiacciono al nuovo diritto. È fatto salvo l’articolo 38.
2. Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF sottopone entro il 15 gennaio 2004 ai professori ordinari e straordinari e ai professori assistenti un contratto di lavoro in forma scritta, conformemente all’articolo 8 LPers, e fissa un termine di almeno due mesi per la firma.
3. Se entro il 30 giugno 2004 non si arriva ad un accordo su un contratto di lavoro in forma scritta ai sensi dell’articolo 7, il Consiglio dei PF risolve il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2004 con effetto a partire al più tardi dal 30 giugno 2005. La risoluzione avviene mediante contratto di disdetta scritto o mediante decisione. L’articolo 13 non si applica.[^58]

##### **Art. 38** Mantenimento in vigore del diritto previgente {#sec_10/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--38}
Per i professori ordinari e straordinari pensionati il 31 marzo 2004, il rapporto di lavoro basato sul diritto previgente rimane in vigore fino al pensionamento.

##### **Art. 39** Diritti e provvedimenti secondo il diritto previgente {#sec_10/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--39}
1. I diritti e i provvedimenti fondati sul diritto previgente e non più previsti da quello nuovo decadono il 1° gennaio 2004 per tutte le persone il cui rapporto di servizio, da questa data, soggiace al nuovo diritto.
2. Tali diritti e provvedimenti restano invariati fino al termine del rapporto di servizio per tutte le persone che rimangono soggette al diritto previgente.
3. Se il rapporto di servizio fondato sul diritto previgente prosegue senza interruzioni o se vi è un passaggio senza interruzioni a un rapporto di servizio basato sul nuovo diritto conformemente alla LPers, gli anni di servizio determinanti per i diritti e i provvedimenti secondo il diritto previgente vengono presi in considerazione per stabilire i diritti e i provvedimenti secondo il nuovo diritto.

##### **Art. 40** Conteggio degli anni di servizio precedenti dei professori assistenti {#sec_10/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--40}
Per il calcolo della durata massima consentita dell’impiego dei professori assistenti si tiene conto degli anni di servizio già prestati.

##### **Art. 40a** Disposizione transitoria della modifica del 29 giugno 2005 {#sec_10/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--40_a}
1. Il presidente del PF stabilisce la data di applicazione degli articoli 4*a* e 17. Il termine ultimo è il 1° gennaio 2008.
2. Fino all’applicazione degli articoli 4*a* e 17 lo stipendio dei professori aumenta ogni anno del 2 per cento dell’importo massimo previsto dall’articolo 16 capoverso 2 lettera a, fino al raggiungimento dello stipendio massimo determinante della rispettiva categoria di appartenenza.

## **Sezione 11:** Entrata in vigore {#sec_11}
##### **Art. 41** {#sec_11/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.113.40--41}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

[^1]: RS  **172.220.1**
[^2]: RS  **172.220.11**
[^3]: RS  **414.110**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^5]: RS  **220**
[^6]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF  il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2015**  1041).
[^8]: RS  **172.220.113**
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF  il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU  **2008**  2291).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^11]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF  il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2015**  1041).
[^13]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^15]: Abrogato dal n. II dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il  14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU  **2013**  1777).
[^16]: RS  **831.10**
[^17]: RS  **172.220.142.2**
[^18]: Nuovo testo giusta il n. II dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU  **2013**  1777).
[^19]: RS  **831.10**
[^20]: Non pubblicato nella RU (FF  **2008**  5254).
[^21]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF  il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU  **2008**  2291).
[^22]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^24]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^25]: Nuovo testo giusta il n. III dell’O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2019, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2020**  3617).
[^26]: RS  **172.220.113**
[^27]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU  **2005**  4811).
[^28]: RS  **172.220.113.43**
[^29]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^30]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^31]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^32]: RS  **172.220.113**
[^33]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^34]: RS  **172.220.113**
[^35]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^36]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^37]: RS  **172.220.113**
[^38]: RS  **831.10**
[^39]: RS  **832.20**
[^40]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF  il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^41]: RS  **836.2**
[^42]: RS  **172.222.1**
[^43]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF  il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU  **2008**  2291).
[^44]: RS  **831.411**
[^45]: RS  **831.42**
[^46]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF  il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU  **2008**  2291).
[^47]: RS  **172.220.142.2**
[^48]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF  il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU  **2008**  2291).
[^49]: RS  **172.220.113**
[^50]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF  il 14 mag. 2008 (RU  **2008**  2291). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  398).
[^51]: RS  **831.441.1**
[^52]: Introdotto dal n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF  il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2009**  809).
[^53]: RS  **172.220.113.42**
[^54]: RS  **220**
[^55]: Nuovo testo giusta in n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2009**  809).
[^56]: RS  **172.021**
[^57]: RS  **172.220.113**
[^58]: RU  **2004**  725