172.220.117

# Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti

(OPersT)[^1]

del 26 settembre 2003 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 2000[^2]sul personale federale,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--1}
1. La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:
a.[^3] del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti;
b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.[^4]
2. Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l’ordinanza del 3 luglio 2001^[^5]^sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all’OPers e l’ordinanza del 22 novembre 2017^[^6]^sulla protezione dei dati personali del personale federale.[^7]
3. Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.[^8]

##### **Art. 2** Politica del personale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--2}
1. Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.
2. Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

##### **Art. 3** Resoconto {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--3}
Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all’adempimento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all’attenzione del Parlamento.

##### **Art. 4** Accesso ai posti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--4}
La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

##### **Art. 5** Periodo di prova {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--5}
1. Il periodo di prova è di tre mesi.[^9]
2. Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.
3. Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un’unità amministrativa di cui all’articolo 1 OPers[^10]si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.

##### **Art. 6** Indennità in funzione del mercato del lavoro {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--6}
Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono accordare un’indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

##### **Art. 7** Valutazione della funzione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--7}
1. Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l’OPers[^11]e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l’Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.
2. Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale dei brevetti chiede l’approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.

##### **Art. 8** Luogo di residenza {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--8}
Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l’obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

##### **Art. 9** Piano sociale {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--9}
La competenza per l’elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l’articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti.

##### **Art. 10** Parti sociali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--10}
La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall’opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

##### **Art. 11** Comitato di seguito delle parti sociali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--11}
Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l’articolo 108 OPers[^12]non è competente per il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--12}

##### **Art. 13** Modifica del diritto previgente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--13}
La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

##### **Art. 13a** Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005 {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--13_a}
1. In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.
2. Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.
3. Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell’articolo 52*a* capoversi 1 e 2 OPers[^13].

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--14}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.
2. I numeri 6–8 dell’allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

(art. 13)
### Modifica del diritto previgente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.117--annex-1}
.[^14]

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU  **2011**  5243).
[^2]: RS  **172.220.1**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU  **2011**  5243).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005  (RU  **2005**  4595).
[^5]: RS  **172.220.111.3**
[^6]: RS  **172.220.111.4**
[^7]: Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 8 all’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7271).
[^8]: Introdotto dal n. I dell’O del 7 set. 2005 (RU  **2005**  4595). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU  **2011**  5243).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  4397).
[^10]: RS  **172.220.111.3**
[^11]: RS  **172.220.111.3**
[^12]: RS  **172.220.111.3**
[^13]: RS  **172.220.111.3**
[^14]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2003**  3669.