172.220.142

# Ordinanza sull’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF

(OOP-PF)

del 4 luglio 2007 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio dei PF,

visto l’articolo 32*e* capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000[^1]sul personale<br />federale (LPers);<br />visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 2000[^2]<br />relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.142--1}
La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).

##### **Art. 2** Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.142--2}
1. L’organo paritetico è composto di nove rappresentati del datore di lavoro e di nove rappresentanti degli impiegati del settore dei PF.
2. La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni. Il primo mandato inizia il 1° gennaio 2009.[^3]
3. I membri eletti dell’organo paritetico devono essere persone competenti e idonee a svolgere il loro compito. Per quanto possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere equamente rappresentati. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza del settore dei PF.
4. I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF di Losanna, del presidente del PF di Zurigo e dei direttori degli istituti di ricerca.[^4]
5. I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:
a. tre rappresentanti sono nominati dai membri di ciascuna assemblea dei due PF assicurati presso la cassa di previdenza dei PF. I membri delle assemblee assicurati presso la cassa di previdenza stabiliscono la procedura di nomina;
b. tre rappresentanti sono nominati dai rappresentanti del personale degli istituti di ricerca. I rappresentanti del personale degli istituti di ricerca stabiliscono la procedura di nomina.[^5]

##### **Art. 3** Organizzazione e indennità {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.142--3}
1. L’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF si costituisce da sé.
2. La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. A metà mandato si scambiano la presidenza e la vicepresidenza.
3. L’organo paritetico emana un regolamento interno.
4. Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.

##### **Art. 4** Segreteria {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.142--4}
1. La segreteria è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il contatto con PUBLICA.
2. È aggregata amministrativamente allo Stato maggiore del Consiglio dei PF e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.

##### **Art. 5** Finanziamento {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.142--5}
Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.142--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

[^1]: RS  **172.220.1**
[^2]: RS  **172.220.11**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal  1° gen. 2009 (RU  **2008**  3675).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal  15 ago. 2008 (RU  **2008**  3675).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal  15 ago. 2008 (RU  **2008**  3675).