172.222.023

# Ordinanza concernente il fondo di soccorso del personale federale

(OFSPers)

del 18 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27*d* capoverso 1 lettera b e 32 lettera e della legge<br />del 24 marzo 2000[^1]sul personale federale,[^2]

ordina:

## **Sezione 1:** Forma giuridica e scopo {#sec_1}
##### **Art. 1** Forma giuridica {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--1}
Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005[^3]sulle finanze della Confederazione.

##### **Art. 2** Scopo {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--2}
Il fondo di soccorso sostiene le persone di cui all’articolo 3 con consulenze nelle questioni di natura finanziaria e, a titolo sussidiario, con prestazioni al fine di prevenire una situazione di imminente bisogno o per rimediare a una tale situazione.

## **Sezione 2:** Beneficiari e prestazioni {#sec_2}
##### **Art. 3** Beneficiari {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--3}
Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):
a. unità amministrative secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998[^4]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
b. Servizi del Parlamento secondo l’articolo 64 della legge del 13 dicembre 2002[^5]sul Parlamento;
c. Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 2010[^6]sull’organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 2005[^7]sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 2009[^8]sul Tribunale federale dei brevetti;
d. Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005[^9]sul Tribunale federale;
e. Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
f. segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 27 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
g. unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner sociali.

##### **Art. 4** Condizioni e prestazioni {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--4}
1. Il fondo di soccorso può fornire un aiuto finanziario a titolo sussidiario se i beneficiari non possono richiedere prestazioni legali o contrattuali o se queste non sono sufficienti.
2. Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale da parte della Consulenza sociale del personale federale (CSPers).[^10]
3. Le prestazioni si compongono di:
a. prestiti vincolati e contributi se il beneficiario o i suoi famigliari, a seguito di un infortunio o di una malattia, non possono assumere tutti i costi o se, per altri motivi, si trovano o minacciano di trovarsi in una situazione di bisogno;
b. prestiti vincolati destinati al beneficiario per impedire un presumibile indebitamento o per procedere a uno sdebitamento;
c. prestiti vincolati e contributi a istituzioni di soccorso del personale federale, esclusi i mutui ipotecari.
4. Non sussiste alcun diritto a prestazioni del fondo di soccorso.

##### **Art. 5** Principi {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--5}
1. Il fondo di soccorso:
a. veglia sull’impiego efficace ed economico dei mezzi;
b. collabora con altre organizzazioni e istituzioni a titolo di partenariato;
c. si dota di una struttura amministrativa efficace ed economica;
d. valuta regolarmente la sua attività.
2. Le istituzioni di soccorso del personale federale che ricevono mezzi finanziari secondo l’articolo 4 capoverso 3 lettera c sono tenute a osservare per analogia i principi di cui al capoverso 1 e all’articolo 4 capoverso 2.

## **Sezione 3:** Mezzi finanziari e amministrazione {#sec_3}
##### **Art. 6** Finanziamento {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--6}
1. Il fondo di soccorso è finanziato da:
a. mezzi e redditi di altri fondi speciali, casse e fondazioni, se la loro destinazione lo consente;
b. donazioni dirette di terzi;
c. donazioni di terzi alla Confederazione che in base alle condizioni possono essere attribuite al patrimonio del fondo di soccorso;
d. interessi e utili di capitale derivanti dall’investimento del suo patrimonio;
e. multe conformemente all’articolo 99 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 3 luglio 2001[^11]sul personale federale;
f. ricavi dalla vendita di oggetti trovati.
2. Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni di cui all’articolo 4, le prestazioni sono finanziate con il patrimonio del fondo.[^12]

##### **Art. 7** Gestione del patrimonio {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--7}
1. Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all’articolo 6 è collocato presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e gestito nell’ambito della tesoreria centrale.[^13]
2. La rimunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 2006[^14]sulle finanze della Confederazione.[^15]
3. Gli utili di capitale, gli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al fondo di soccorso.

##### **Art. 8** Spese amministrative e di consulenza {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--8}
1. Le spese amministrative e di consulenza sono coperte con i mezzi del fondo.
2. Sono considerate spese amministrative e di consulenza segnatamente:
a. gli oneri della segreteria di cui all’articolo 14; essi sono compensati con un importo forfettario annuo;
b. le spese di consulenza della CSPers di cui all’articolo 4 capoverso 2; esse sono compensate con un importo forfettario annuo;
c. i gettoni di presenza e le spese di viaggio dei membri del fondo che hanno diritto al rimborso delle spese;
d. gli onorari degli esperti di cui all’articolo 10 lettera c.

## **Sezione 4:** Organi del fondo di soccorso {#sec_4}
##### **Art. 9** Organi {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--9}
Gli organi del fondo di soccorso sono:
a. il consiglio del fondo;
b. la segreteria.

##### **Art. 10** Compiti e competenze del consiglio del fondo {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--10}
Il consiglio del fondo:
a.[^16] stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni;
b. definisce le linee direttrici dell’attività del fondo di soccorso;
c. può interpellare comitati ed esperti;
d. emana un regolamento interno per sé e per i suoi comitati;
e. decide definitivamente sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che superano l’importo fissato nel regolamento interno e sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera c;
f. sorveglia l’attività dei comitati;
g.[^17] allestisce il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;
h.[^18] .
i. provvede a informare i beneficiari sulle prestazioni del fondo di soccorso;
j. statuisce definitivamente sulle decisioni della segreteria che gli vengono inoltrate;
k. esegue tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo;
l.[^19] .

##### **Art. 11** Composizione e costituzione del consiglio del fondo {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--11}
1. Il consiglio del fondo si compone di otto membri, di cui quattro rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il responsabile del segretariato è membro d’ufficio del consiglio del fondo con voto consultivo.
2. Il consiglio del fondo si autocostituisce. Nomina il presidente e il vicepresidente (presidenza), scegliendoli tra i suoi membri. La presidenza deve essere composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Questi ultimi assumono alternativamente la carica di presidente per due anni.

##### **Art. 12** Nomine {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--12}
1. Il Dipartimento federale delle finanze nomina i rappresentanti dei datori di lavoro nel consiglio del fondo.
2. Le associazioni del personale federale designano i rappresentanti dei lavoratori.
3. La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono rimanere in carica per 12 anni al massimo.

##### **Art. 13** Riunioni, numero legale {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--13}
1. Il Consiglio di fondazione si riunisce di regola due volte l’anno.
2. Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.[^20]
3. Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Sono valide quando tre quarti dei membri approvano una proposta. Queste decisioni devono essere riportate nel verbale della riunione successiva.

##### **Art. 14** Segreteria {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--14}
1. La segreteria:
a. decide sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che non superano l’importo fissato nel regolamento interno;
b. prepara gli affari del consiglio del fondo;
c. gestisce la segreteria del consiglio del fondo.
2. La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla CSPers dell’UFPER.[^21]

##### **Art. 15** Procedura di ricorso {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--15}
1. Contro le decisioni della segreteria previste nell’articolo 14 capoverso 1 lettera a può essere interposto ricorso al consiglio del fondo.
2. Il regolamento delle prestazioni disciplina la procedura di ricorso.

## **Sezione 5:** Ufficio di revisione del fondo di soccorso {#sec_5}
##### **Art. 16** Ufficio di revisione {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--16}
Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione.

##### **Art. 17** Compiti e competenze {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--17}
L’ufficio di revisione:
a. verifica se la contabilità e il conto annuale sono allestiti secondo le prescrizioni legali, le linee direttrici del fondo di soccorso e il regolamento delle prestazioni;
b. può consultare tutti i documenti necessari e assumere informazioni orali e scritte presso gli organi del fondo di soccorso;
c.[^22] riferisce annualmente al fondo di soccorso e all’UFPER sui risultati della verifica di cui alla lettera a.

## **Sezione 6:** Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso {#sec_6}
##### **Art. 18** {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--18}
1. Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza dell’UFPER.
2. Il consiglio del fondo sottopone all’UFPER i seguenti documenti per approvazione:
a. il regolamento delle prestazioni (art. 10 lett. a);
b. il regolamento interno (art. 10 lett. d);
c. il preventivo (art. 10 lett. g);
d. il conto annuale insieme al rapporto annuale del consiglio del fondo (art. 10 lett. g) e al rapporto annuale dell’ufficio di revisione (art. 17 lett. c).

## **Sezione 7:** Entrata in vigore {#sec_7}
##### **Art. 19** {#sec_7/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--19}

##### **Art. 20** . {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.023--20}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

[^1]: RS  **172.220.1**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^3]: RS  **611.0**
[^4]: RS  **172.010.1**
[^5]: RS  **171.10**
[^6]: RS  **173.71**
[^7]: RS  **173.32**
[^8]: RS  **173.41**
[^9]: RS  **173.110**
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^11]: RS  **172.220.111.3**
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^13]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^14]: RS  **611.01**
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^17]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^18]: Abrogata dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^19]: Abrogata dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^20]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^21]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).
[^22]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  2121).