172.327.9

# Ordinanza relativa alla Commissione per la politica economica

del 9 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 57*c* capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Statuto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--1}
La Commissione per la politica economica (Commissione) è una commissione amministrativa permanente con funzione consultiva ai sensi dell’articolo 8*a* capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998[^3]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

##### **Art. 2** Compiti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--2}
1. La Commissione consiglia il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^4]e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nelle questioni riguardanti una politica economica innovativa, improntata alla concorrenza e incentivante la creazione di posti di lavoro, nonché le relative condizioni quadro. In tale ambito le sono di rife-rimento le consuetudini svizzere, il contesto europeo e globale nonché uno sviluppo durevole.
2. Essa prende posizione su problemi fondamentali concernenti il mercato del lavoro.
3. Essa esprime il proprio parere su problemi essenziali di politica economica esterna.
4. Essa svolge i compiti che le sono assegnati dalla legge del 9 ottobre 1986[^5]sulla tariffa delle dogane, dalla legge federale del 15 dicembre 2017[^6]sull’importazione di prodotti agricoli trasformati e dalla legge del 9 ottobre 1981[^7]sulle preferenze tariffali.[^8]

##### **Art. 3** Composizione e nomina della Commissione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--3}
1. La Commissione si compone di un presidente e di altri 19 membri al massimo. Eventuali deroghe al numero dei membri devono essere giustificate. I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del DEFR.
2. Il Consiglio federale designa il presidente, per il rimanente la Commissione si autocostituisce.
3. Al momento della nomina dei membri della Commissione, il Consiglio federale fa in modo che vi siano equamente rappresentate le sfere economiche e scientifiche, le associazioni (compresi i sindacati), i cantoni e l’amministrazione federale.
4. La durata del mandato, la durata della funzione e l’età limite dei membri sono disciplinate dalle disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 1996[^9]sulle commissioni.

##### **Art. 4** Metodo di lavoro e segretariato {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--4}
1. La Commissione è convocata dal presidente a seconda delle necessità, ma di norma due volte all’anno.
2. Il segretariato è assunto dalla SECO.

##### **Art. 5** Riservatezza e informazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--5}
1. Le deliberazioni e i documenti presentati alla Commissione o allestiti dalla mede-sima, sono confidenziali.
2. I membri della Commissione sottostanno alle prescrizioni in materia di segreto d’ufficio, previste per i dipendenti della Confederazione.
3. L’obbligo di riservatezza s’impone anche dopo il ritiro dalla Commissione.
4. Previa autorizzazione del DEFR, è possibile fornire informazioni sull’operato della Commissione.

##### **Art. 6** Indennità e conteggio spese {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--6}
1. Le indennità dei membri della Commissione sono calcolate in base alle disposizio-ni dell’ordinanza del 25 novembre 1998[^10]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.[^11]
2. I costi della Commissione sono a carico del DEFR. Il DEFR stabilisce un limite annuale di spesa.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2006.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4459).
[^3]: RS  **172.010.1**
[^4]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: RS  **632.10**
[^6]: RS  **632.111.72**
[^7]: RS  **632.91**
[^8]: Introdotto dal n. I 2 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di ordinanze in seguito  alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  842).
[^9]: [RU  **1996**  1651, **2000**  1157, **2008**  5949n. II.RU  **2009**  6137n. II 1]
[^10]: RS  **172.010.1**
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4459).