173.110.1

# Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i posti di giudice del Tribunale federale

del 30 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 17 giugno 2005[^1]sul Tribunale federale;<br />visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale dell’8 aprile 2011[^2];<br />visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 2011[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Posti di giudice {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.1--1}
Il Tribunale federale si compone di:
a.[^4] 40 giudici ordinari;
b. 19 giudici non di carriera.

##### **Art. 2** Controllo gestionale e rapporto {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.1--2}
1. Il Tribunale federale applica una procedura di controllo gestionale su cui il Parlamento si fonda per esercitare l’alta vigilanza e determinare il numero dei giudici.
2. Nel suo rapporto di gestione il Tribunale federale si pronuncia sull’evoluzione della mole di lavoro e, in generale, sui risultati del controllo gestionale.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.1--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

[^1]: RS  **173.110**
[^2]: FF  **2011**  4055
[^3]: FF  **2011**  4065
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  819;FF  **2022**  1931,2128).