173.110.210.2

# Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale

del 31 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Tribunale federale svizzero,

visto l’articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005[^1]sul Tribunale federale (LTF),

adotta il seguente regolamento:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--1}
1. Il Tribunale federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e dei servizi amministrativi o scientifici.
2. Sono riservate le spese processuali riscosse per le procedure dinanzi al Tribunale federale (art. 62 segg. LTF).

##### **Art. 2** Assoggettamento alla tassa {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--2}
1. Chiunque richiede una prestazione particolare è tenuto a pagare una tassa.
2. Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono in solido.

##### **Art. 3** Esenzione dalle tasse {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--3}
1. Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
2. I giornalisti[^2]sono esenti da tasse per prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale.
3. Si può prescindere da tasse per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.

##### **Art. 4** Calcolo delle tasse {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--4}
Sono percepite le seguenti tasse:

| a. Riproduzione di documenti: | per fotocopie formato A4: 50 centesimi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo 2 franchi; |
| --- | --- |
| b. per altre riproduzioni: | in base al costo effettivo; |
| c. ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione nel Tribunale federale: | 40 franchi per ogni mezz’ora; la tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario; |
| d. altre ricerche, compilazioni, esami particolari, ecc.: | 40 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale amministrativo e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale scientifico; |
| e. consegna di sentenze a terzi: | 20 franchi; |
| f. attestazione di forza di giudicato: | 30 franchi; |
| g. autenticazione di una firma: | 20 franchi;<br>se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare; |
| h. attestazione di conformità all’originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia, ecc.: | 20 franchi;<br>se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare; |
| i. utilizzazione di una sala d’udienza o di conferenza del Tribunale federale: | 100 franchi per ogni mezza giornata; |
| j. prestazioni nell’ambito della legge sulla trasparenza del 17 dicembre 2004[^3]: | secondo la tariffa degli emolumenti allegata all’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 2006[^4]; per il rimanente le tasse sono riscosse secondo il presente regolamento; |
| k. trattamento amministrativo delle violazioni di prescrizioni: | fino al massimo a 100 franchi per caso. |

##### **Art. 5** Supplemento {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--5}
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

##### **Art. 6** Disborsi {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--6}
Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
a. le spese di porto e di telefono;
b. le spese per la trasmissione di un documento via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero, 5 franchi oltremare;
c. i costi effettivi per i supporti informatici;
d. le spese di sollecitazione: 5 franchi per la prima, 10 franchi dalla seconda.

##### **Art. 7** Riduzione della tassa {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--7}
La tassa può essere ridotta o condonata per motivi importanti, in particolare se il richiedente dispone di mezzi modesti.

##### **Art. 8** Preavviso {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--8}
Se la tassa supera 200 franchi, l’importo presumibile è preventivamente comunicato.

##### **Art. 9** Anticipo {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--9}
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o in caso di ritardo nei pagamenti, può essere chiesto un anticipo.

##### **Art. 10** Decisione e rimedi giuridici {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--10}
1. Il servizio competente determina la tassa al momento in cui è effettuata la prestazione.
2. Tale decisione può essere impugnata entro dieci giorni con ricorso al Segretariato generale del Tribunale federale. Se la decisione è stata emanata da quest’ultimo, è competente la Commissione di ricorso.
3. La decisione su ricorso è definitiva.

##### **Art. 11** Esigibilità e prescrizione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--11}
1. La tassa è esigibile al momento in cui è fissata.
2. Il termine di pagamento è di 20 giorni dal giorno in cui la tassa è esigibile.
3. La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa è esigibile. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.

##### **Art. 12** Modo di pagamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--12}
1. Per la riscossione delle tasse viene inviata una fattura.
2. Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.

##### **Art. 13** Abrogazione del diritto vigente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--13}
Sono abrogate le ordinanze seguenti:
1. Ordinanza del 24 agosto 1994[^5]sulle tasse amministrative del Tribunale federale;
2. Ordinanza del 14 febbraio 1995[^6]sulle tasse amministrative del Tribunale federale delle assicurazioni.

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--14}
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

[^1]: RS  **173.110**
[^2]: Le designazioni delle funzioni contenute in questo R valgono indistintamente per le persone dei due sessi.
[^3]: RS  **152.3**
[^4]: RS  **152.31**
[^5]: [RU  **1994**  2157, **1999**  3009art. 17 n. 2]
[^6]: [RU  **1995**  1457]