173.110.47

# Ordinanza concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico

dell’8 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005[^1]<br />sul Tribunale federale (LTF),

ordina:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.47--1}
Le autorità cantonali notificano senza indugio e gratuitamente alle autorità federali legittimate a ricorrere le decisioni di ultima istanza che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante:
a. ricorso in materia civile secondo l’articolo 72 capoverso 2 lettera b LTF;
b. ricorso in materia penale secondo l’articolo 78 capoverso 2 lettera b LTF;
c. ricorso in materia di diritto pubblico.

##### **Art. 2** Eccezioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.47--2}
Non occorre notificare le decisioni cantonali di ultima istanza:
a. in materia di vigilanza sulle autorità tutorie, gli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio;
b. sull’interdizione, l’istituzione di un’assistenza o di una curatela e la privazione della libertà a scopo d’assistenza;
c. in materia di protezione del figlio;
d.[^2] pronunciate in applicazione della legge del 22 giugno 1979[^3]sulla pianificazione del territorio e concernenti autorizzazioni edilizie nelle zone edificabili, a meno che non trovi applicazione nel contempo un’altra legislazione federale.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.47--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

[^1]: RS  **173.110**
[^2]: Nuovo testo giusta l’art. 12 n. 2 dell’O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5669).
[^3]: RS  **700**