173.320.3

# Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale

(TA-TAF)

del 21 febbraio 2008 (Stato 1° giugno 2008)

Il Tribunale amministrativo federale,

visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 2005[^1]<br />sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),

adotta il seguente regolamento:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--1}
1. Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi.
2. Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento del 21 febbraio 2008[^2]sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

##### **Art. 2** Assoggettamento alla tassa {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--2}
1. Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.
2. Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

##### **Art. 3** Esenzione e riduzione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--3}
1. Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
2. I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale.
3. Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi importanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.

##### **Art. 4** Calcolo delle tasse {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--4}
1. Sono prelevate le seguenti tasse:

| a. riproduzione di documenti: | per fotocopie formato A4: <br>50 centesimi per ogni pagina,<br>per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo <br>2 franchi; |
| --- | --- |
| b. altre riproduzioni: | in base al costo effettivo; |
| c. ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione nel Tribunale amministrativo federale: | 50 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata;<br>la tassa può essere prelevata <br>interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario; |
| d. altre ricerche, compilazioni, esami particolari e simili: | 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata; |
| e. consegna di sentenze a terzi: | 40 franchi; |
| f. attestazione di passaggio in giudicato: | 40 franchi; |
| g. autenticazione di una firma: | 40 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare; |
| h. attestazione di conformità all’originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia e simili: | 40 franchi; se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare; |
| i. utilizzazione di una sala di udienza o di conferenza del Tribunale amministrativo federale: | 100 franchi per ogni mezza giornata. |

2. Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 2004[^3]si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 2006^[^4]^.
3. Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 25 settembre 2020^[^5]^sulla protezione dei dati, è fatto salvo l’articolo 19 dell’ordinanza del 31 agosto 2022^[^6]^sulla protezione dei dati.[^7]

##### **Art. 5** Supplemento {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--5}
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

##### **Art. 6** Disborsi {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--6}
Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
a. le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
b. le spese di porto e di telefono;
c. le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero;
d. i costi effettivi per i supporti informatici;
e. le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.

##### **Art. 7** Preavviso {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--7}
Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo presumibile è previamente comunicato.

##### **Art. 8** Anticipo {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--8}
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.

##### **Art. 9** Decisione sulla tassa e sui disborsi {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--9}
Il servizio competente determina la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.

##### **Art. 10** Esigibilità e prescrizione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--10}
1. La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione.
2. Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.
3. La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.

##### **Art. 11** Modalità di pagamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--11}
1. Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.
2. Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.

##### **Art. 12** Diritto previgente: abrogazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--12}
Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell’11 dicembre 2006[^8]sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale è abrogato.

##### **Art. 13** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.320.3--13}
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.

[^1]: RS  **173.32**
[^2]: RS  **173.320.2**
[^3]: RS  **152.3**
[^4]: RS  **152.31**
[^5]: RS  **235.1**
[^6]: RS  **235.11**
[^7]: I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° set. 2023.
[^8]: [RU  **2006**  5311]