173.321

# Ordinanza dell’Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale

del 15 marzo 2024 (Stato 1° aprile 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005[^1]sul Tribunale amministrativo federale;<br />visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 12 ottobre 2023[^2];<br />visto il parere del Consiglio federale del 22 novembre 2023[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Posti di giudice {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.321--1}
L’organico del Tribunale amministrativo federale comprende al massimo 65 posti di giudice a tempo pieno.

##### **Art. 2** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--173.321--2}
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 17 marzo 2017[^4]sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale è abrogata.

##### **Art. 3** Disposizione transitoria {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--173.321--3}
Fino al 31 dicembre 2029 possono essere provvisoriamente occupati al massimo 70 posti di giudice a tempo pieno. Dopo questa data i giudici uscenti per raggiunti limiti di età non sono sostituiti fintanto che il numero dei posti a tempo pieno non è ridotto a 65.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--173.321--4}
La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° aprile 2024.

[^1]: RS  **173.32**
[^2]: FF  **2023**  2395
[^3]: FF  **2023**  2819
[^4]: [RU  **2017**  1685]