173.413.3

# Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale dei brevetti

(TA-TFB)

del 28 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Tribunale federale dei brevetti,

visto l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 2009[^1]<br />sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB),

adotta il seguente regolamento:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--1}
1. Il Tribunale federale dei brevetti preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e conteggia i disborsi.
2. Sono fatte salve le spese giudiziarie prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale federale dei brevetti secondo il regolamento del 28 settembre 2011[^2]sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti.

##### **Art. 2** Assoggettamento alla tassa {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--2}
1. Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.
2. Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

##### **Art. 3** Esenzione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--3}
1. Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere esentate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
2. I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale dei brevetti.
3. Si può rinunciare a percepire la tassa per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.

##### **Art. 4** Calcolo delle tasse {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--4}
1. Sono prelevate le seguenti tasse:

| a. riproduzione di documenti: | per fotocopie formato A4: 50 centesimi per pagina, per fotocopie A3: 1 franco per pagina; |
| --- | --- |
| b. altre riproduzioni: | in base al costo effettivo; |
| c. ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione presso il Tribunale federale dei brevetti: | 50 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata; la tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario; |
| d. altre ricerche, compilazioni, esami particolari e simili: | 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata; |
| e. consegna di sentenze a terzi: | 40 franchi; |
| f. attestazione di passaggio in giudicato: | 40 franchi; |
| g. autenticazione di una firma: | 40 franchi; se sullo stesso atto vi sono più firme da autenticare, per ogni firma supplementare sono riscossi 10 franchi; |
| h. attestazione di conformità all’originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia e simili: | 40 franchi; se il documento comprende più pagine, per ogni pagina supplementare sono riscossi 2 franchi; |
| i. spesa amministrativa per le violazioni di prescrizioni d’ordine: | fino e non oltre a 100 franchi per caso. |

2. Alle prestazioni previste dalla legge del 17 dicembre 2004[^3]sulla trasparenza si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 24 maggio 2006[^4]sulla trasparenza.

##### **Art. 5** Supplemento {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--5}
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

##### **Art. 6** Disborsi {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--6}
Oltre alla tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
a. le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
b. le spese di porto e di telefono;
c. le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero;
d. i costi effettivi per i supporti informatici;
e. le spese di richiamo: 20 franchi per il primo, 30 franchi dal secondo.

##### **Art. 7** Preventivo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--7}
Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo previsto è previamente comunicato.

##### **Art. 8** Anticipo {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--8}
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.

##### **Art. 9** Decisione sulla tassa e sui disborsi {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--9}
Il primo cancelliere fissa mediante decisione la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.

##### **Art. 10** Esigibilità e prescrizione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--10}
1. La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante decisione.
2. Il termine di pagamento è di 20 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.
3. La pretesa d’incasso si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.

##### **Art. 11** Modalità di pagamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--11}
1. Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene emessa una fattura.
2. Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di documenti è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere emessa agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri e ai consulenti in brevetti.

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.413.3--12}
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

[^1]: RS  **173.41**
[^2]: RS  **173.413.2**
[^3]: RS  **152.3**
[^4]: RS  **152.31**