173.713.152

# Ordinanza dell’Assemblea federale sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale

del 13 dicembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010[^1]sull’organizzazione delle autorità penali;<br />visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 2013[^2];<br />visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 2013[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Diarie, importi forfettari orari e indennità dei giudici non di carriera {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.713.152--1}
Le diarie, gli importi forfettari orari e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale sono retti dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 23 marzo 2007[^4]sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.

##### **Art. 2** Modifica del diritto vigente {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--173.713.152--2}
…[^5]

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--173.713.152--3}
La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2014.

[^1]: RS  **173.71**
[^2]: FF  **2013**  2501
[^3]: FF  **2013**  2515
[^4]: RS  **172.121.2**
[^5]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2013**  5379.