193.9

# Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo

del 19 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale[^1];[^2]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 2002[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** . {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--1}
1. La presente legge disciplina le misure di politica estera della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell’uomo.
2. Sono fatte salve le misure ai sensi:
a. della legge federale del 19 marzo 1976[^4]sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;
b.[^5] .
c. della legge militare del 3 febbraio 1995[^6].
3. La presente legge disciplina inoltre lo statuto, il finanziamento, i compiti e l’organizzazione dell’istituzione nazionale per i diritti dell’uomo (INDU) della Svizzera.[^7]

## **Sezione 2:** Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell’uomo nell’ambito della politica estera {#sec_2}
##### **Art. 2** Scopi {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--2}
Con le misure di politica estera di cui all’articolo 3 la Confederazione intende:[^8]
a. contribuire a prevenire, mitigare o risolvere conflitti armati, in particolare mediante la promozione della fiducia reciproca, la mediazione e le attività di consolidamento della pace al termine delle ostilità, nonché mediante la promozione del diritto umanitario internazionale;
b. contribuire a rafforzare i diritti dell’uomo, promuovendo i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di persone o gruppi di persone;
c. promuovere i processi democratici.

##### **Art. 3** Misure di politica estera {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--3}
1. Nell’ambito della politica estera la Confederazione può accordare aiuti finanziari e prendere altre misure, come:[^9]
a. versare contributi unici o ricorrenti;
b. fornire prestazioni in natura;
c. inviare esperti;
d. istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi;
e. promuovere il partenariato con istituzioni scientifiche nell’ambito del diritto umanitario internazionale.
2. Il Consiglio federale può prendere misure complementari a favore della promozione civile della pace e del rafforzamento dei diritti dell’uomo.
3. Le misure possono essere attuate nel quadro di azioni multilaterali o bilaterali oppure in maniera autonoma.

##### **Art. 4** Finanziamento {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--4}
I mezzi per finanziare le misure di cui all’articolo 3 sono stanziati sotto forma di crediti d’impegno pluriennali.

##### **Art. 5** Valutazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--5}
Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei mezzi stanziati. Dispone valutazioni periodiche delle misure di cui all’articolo 3 e rende conto all’Assemblea federale per ogni periodo di credito.[^10]

##### **Art. 6** Competenza {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--6}
1. Il Consiglio federale decide sulle misure da prendere in virtù dell’articolo 3.[^11]
2. Può delegare compiti esecutivi a persone giuridiche di diritto privato o pubblico e a persone fisiche.

##### **Art. 7** Coordinamento {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--7}
1. La Confederazione coordina le misure prese in virtù dell’articolo 3 con gli sforzi dei suoi partner e, se possibile, con misure analoghe di altri fornitori di prestazioni svizzeri o esteri.[^12]
2. Il Consiglio federale provvede affinché le misure della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell’uomo corrispondano agli scopi di cui all’articolo 2.

##### **Art. 8** Accordi internazionali {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--8}
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:
a. sull’impiego dei fondi provenienti dai crediti d’impegno[^13];
b. sulla partecipazione a missioni civili di promozione della pace;
c. sull’invio di esperti.

##### **Art. 9** Trattamento di dati {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--9}
Gli articoli 18–20 della legge federale del 18 dicembre 2020[^14]sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applicano per analogia al trattamento di dati inerenti alle misure prese in virtù dell’articolo 3.

##### **Art. 10** Rapporto {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--10}
Il Consiglio federale riferisce annualmente alle competenti commissioni delle Camere federali sulle misure prese e sulle misure previste in virtù dell’articolo 3.

## **Sezione 3:** Istituzione nazionale per i diritti dell’uomo {#sec_3}
##### **Art. 10a** Forma e finanziamento {#sec_3/art_10_a omnilex-key=ch-fedlex--193.9--10a}
1. L’INDU costituisce l’istituzione nazionale per i diritti dell’uomo della Svizzera ai sensi dell’allegato alla risoluzione 48/134 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell’uomo («Principi di Parigi»). È un ente di diritto pubblico.
2. Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale propone ogni quattro anni all’Assemblea federale un limite di spesa destinato al finanziamento dell’organizzazione e delle attività dell’INDU. L’obiettivo è che i Cantoni si facciano carico dei costi infrastrutturali e che l’INDU abbia sede in una o più università.
3. L’INDU pubblica ogni anno un rapporto d’attività. Lo trasmette al Consiglio federale e alle Camere federali.

##### **Art. 10b** Compiti {#sec_3/art_10_b omnilex-key=ch-fedlex--193.9--10b}
1. Al fine di promuovere e tutelare i diritti dell’uomo in Svizzera, l’INDU svolge i seguenti compiti:
a. informazione e documentazione;
b. ricerca;
c. consulenza;
d. promozione del dialogo e della cooperazione;
e. educazione ai diritti dell’uomo e sensibilizzazione;
f. scambi internazionali.
2. L’INDU può fornire servizi ad autorità e privati, di norma a pagamento.
3. Nell’adempimento dei propri compiti è indipendente. Non svolge compiti di competenza dell’Amministrazione. Segnatamente non recepisce azioni individuali e non esercita funzioni di vigilanza o di mediazione. Nell’ambito del proprio settore di compiti, decide autonomamente sull’utilizzo delle proprie risorse.
4. I membri dell’INDU sottostanno all’obbligo del segreto. Le informazioni ricevute da terzi e le fonti non possono essere rese pubbliche o trasmesse alle autorità se l’INDU ha garantito la confidenzialità.

##### **Art. 10c** Organizzazione {#sec_3/art_10_c omnilex-key=ch-fedlex--193.9--10c}
1. Gli organi dell’INDU sono l’assemblea dei membri, la direzione e l’ufficio di revisione.
2. L’assemblea dei membri delibera sull’impostazione delle attività dell’INDU. A tal fine tiene conto dei Principi di Parigi.
3. I membri possono essere persone fisiche o giuridiche la cui attività è connessa alla tutela e alla promozione dei diritti dell’uomo. L’assemblea dei membri decide in merito all’ammissione di nuovi membri, su raccomandazione della direzione. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nell’assemblea dei membri, senza diritto di voto.
4. L’assemblea dei membri nomina la direzione. Nell’operare la scelta presta attenzione a garantire una rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella tutela e nella promozione dei diritti dell’uomo nonché una rappresentanza equilibrata dei sessi e delle comunità linguistiche. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nella direzione, senza diritto di voto.
5. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, le disposizioni pertinenti del Codice civile[^15], in particolare gli articoli 60–79, si applicano per analogia all’INDU.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 11** Diritto previgente: abrogazione {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--11}
La legge federale del 15 dicembre 2000[^16]sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario è abrogata.

##### **Art. 12** Referendum ed entrata in vigore {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--193.9--12}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 2004[^17]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  317;FF  **2020**  479).
[^3]: FF  **2002**  6779
[^4]: RS  **974.0**
[^5]: Nuovo testo giusta l’art. 19 n. 1 della LF del 30 set. 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, in vigore dal 1° giu. 2017 al 31 dic. 2024 (RU  **2017**  3219;FF  **2016**  2005).
[^6]: RS  **510.10**
[^7]: Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  317;FF  **2020**  479).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  317;FF  **2020**  479).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  317;FF  **2020**  479).
[^10]: Nuovo testo giusta del per. il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  317;FF  **2020**  479).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  317;FF  **2020**  479).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  317;FF  **2020**  479).
[^13]: Nuova espr. giusta l’all. n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  662;FF  **2020**  333).
[^14]: RS  **235.2**
[^15]: RS  **210**
[^16]: ^^[RU ^ **2002** ^ 1896]
[^17]: DCF del 13 apr. 2004.