194.1

# Legge federale concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero

del 24 marzo 2000 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 1999[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--1}
1. La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.
2. L’adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).[^3]

##### **Art. 2** Compiti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--2}
1. Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero; procura loro le informazioni necessarie all’adempimento dei rispettivi compiti.
2. Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero.
3. Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.
4. Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.
5. Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.
6. Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale; vigila sull’adempimento di tali compiti.
7. Pubblica un rapporto annuale.

##### **Art. 3** Finanziamento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--3}
1. Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.
2. La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.

##### **Art. 4 a 6** {#art_4_6 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--4–6}

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--7}

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--8}

##### **Art. 9** Disposizioni d’esecuzione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--9}
1. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 e^3^. …[^4]

##### **Art. 10** Diritto previgente: abrogazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--10}
La legge federale del 19 marzo 1976[^5]che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all’estero è abrogata.

##### **Art. 11** Disposizione transitoria {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--11}
Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge.

##### **Art. 12** Referendum ed entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--194.1--12}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 15 novembre 2000[^6]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **1999**  8465
[^3]: Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla  LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  59415944;FF  **2007**  6027).
[^4]: Abrogati dal n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  59415944;FF  **2007**  6027).
[^5]: [RU  **1976**  2087]
[^6]: DCF del 25 ott. 2000 (RU **2000** 2587)