194.2

# Legge federale che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--194.2--1}
La Confederazione può promuovere l’insediamento sostenibile e a lungo termine di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

##### **Art. 2** Misure {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--194.2--2}
1. Fra le misure rientrano in particolare:
a. pubblicazioni;
b. seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;
c. attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;
d. informazioni a singole imprese.
2. La Confederazione segue l’evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.
3. La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

##### **Art. 3** Mandato {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--194.2--3}
1. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^3]può delegare la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a uno o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico.
1bis. Il mandato di promuovere l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge non è considerato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019[^4]sugli appalti pubblici.[^5]
2. La convenzione di prestazioni può essere conclusa per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata il DEFR tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

##### **Art. 4** Indennità e aiuti finanziari {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--194.2--4}
1. Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario indennità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.
2. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 1990[^6]sui sussidi è applicabile.

##### **Art. 5** Obblighi del mandatario {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--194.2--5}
1. Il mandatario è tenuto a:
a. gestire la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera in modo appropriato, conveniente sotto il profilo dei costi e con spese e oneri amministrativi minimi;
b. prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta delle misure;
c. attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare nel settore della promozione della Svizzera;
d. prevedere un sistema di valutazione;
e.[^7] rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del 21 giugno 2019[^8]sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella misura in cui queste siano applicabili.
2. Il DEFR stabilisce nella convenzione di prestazioni tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.

##### **Art. 6** Tutela giurisdizionale {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--194.2--6}
1. Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti le convenzioni di prestazioni.
2. Per il resto si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

##### **Art. 7** Finanziamento {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--194.2--7}
L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.

##### **Art. 8** Diritto previgente: abrogazione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--194.2--8}
La legge federale del 16 dicembre 2005[^9]che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.

##### **Art. 9** Referendum ed entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--194.2--9}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Altrimenti, l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2007**  2029
[^3]: Nuova espr. giusta il n. I 3 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: RS  **172.056.1**
[^5]: Introdotto dall’all. 7 n. II 3 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  641;FF  **2017**  1587).
[^6]: RS  **616.1**
[^7]: Introdotta dall’all. 7 n. II 3 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  641;FF  **2017**  1587).
[^8]: RS  **172.056.1**
[^9]: [RU  **2006**  1273]