211.111.1

# Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni

(Legge federale sulle sterilizzazioni)

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 della Costituzione federale[^1];<br />visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale<br />del 23 giugno 2003[^2];<br />visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 2003[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--1}
La presente legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare.

##### **Art. 2** Sterilizzazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--2}
1. La sterilizzazione è un intervento medico che interrompe in modo permanente la capacità riproduttiva di una persona.
2. Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effetto secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.
3. La sterilizzazione può essere praticata solamente da un medico.

## **Sezione 2:** Condizioni e procedura {#sec_2}
##### **Art. 3** Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--3}
La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni è vietata. È fatto salvo l’articolo 7.

##### **Art. 4** Sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--4}
La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni è vietata.

##### **Art. 5** Sterilizzazione di persone capaci di discernimento {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--5}
1. La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’intervento e vi hanno acconsentito liberamente e per scritto.
2. Chi opera l’intervento deve annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato.

##### **Art. 6** Sterilizzazione di persone sotto curatela generale {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--6}
1. La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e sotto curatela generale che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto.[^4]Inoltre, anche il rappresentante legale deve aver dato il proprio consenso.
2. Chi opera l’intervento deve:
a. annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato; e
b. chiedere previamente il consenso dell’autorità di protezione degli adulti[^5].
3. L’autorità di protezione degli adulti[^6]chiede il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di discernimento dell’interessato e se del caso acconsente all’intervento.

##### **Art. 7** Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--7}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 16 anni è vietata.
2. Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa se:
a. è nell’interesse della persona in questione, tenuto conto di tutte le circostanze;
b. la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi contraccettivi adeguati o con la sterilizzazione volontaria del partner capace di discernimento;
c. la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili;
d. la gravidanza mette notevolmente in pericolo la salute della donna interessata oppure dopo la nascita è inevitabile la separazione dal bambino perché la persona in questione non può assumere le responsabilità di genitore;
e. non vi è alcuna probabilità che l’interessato riacquisti un giorno la capacità di discernimento;
f. si opta per il tipo d’intervento che offre all’interessato le maggiori probabilità di riacquistare la propria genitalità; e
g. l'autorità di protezione degli adulti ha dato il proprio consenso ai sensi dell’articolo 8.

##### **Art. 8** Consenso dell’autorità di protezione degli adulti {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--8}
1. Su richiesta dell’interessato o di una persona che gli è vicina, l’autorità di protezione degli adulti esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.[^7]
2. Prima di decidere, l’autorità di protezione degli adulti prende le seguenti misure:
a. sente in seduta plenaria l’interessato e, separatamente, le persone che gli sono vicine;
b. fa elaborare da un esperto un rapporto sulle condizioni sociali e personali dell’interessato;
c. chiede una perizia a un medico psichiatrico sull’incapacità di discernimento dell’interessato e sulla durata di questa incapacità.

##### **Art. 9** Valutazione giudiziaria della decisione dell’autorità di protezione degli adulti {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--9}
L’interessato o una persona a lui vicina può impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo la decisione dell’autorità di protezione degli adulti entro 30 giorni dalla sua notificazione.

##### **Art. 10** Rapporto {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--10}
1. Chi ha praticato un intervento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di discernimento lo notifica all’autorità di protezione degli adulti entro dieci giorni.
2. Chi ha sterilizzato una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento notifica l’intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all’ufficio da questo designato.[^8]
3. La notificazione non deve contenere indicazioni che permettano l’identificazione delle persone.

## **Sezione 3:** Referendum ed entrata in vigore {#sec_3}
##### **Art. 11** {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--211.111.1--11}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 2005[^9]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2003**  5483
[^3]: FF  **2003**  5525
[^4]: Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391).
[^5]: Nuova espr. giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391).
[^6]: Nuova espr. giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^7]: Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391).
[^9]: Dec. presidenziale del 9 giu. 2005.