211.121.3

# Ordinanza concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni

del 24 agosto 2005 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 83*a* capoversi 3 e 4 del Codice civile[^1],

ordina:

##### **Art. 1** Esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--211.121.3--1}
1. Su richiesta dell’organo superiore della fondazione, l’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione se:
a. il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi;
b. la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità; e
c. la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d’esercizio della fondazione.[^2]
2. L’autorità di vigilanza revoca l’esonero se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.[^3]
3. L’esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione non esime la fondazione dall’obbligo di rendere conto all’autorità di vigilanza.
4. Se esonera la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione o revoca l’esonero, l’autorità di vigilanza deve all’occorrenza ordinare anche il pertinente adeguamento dell’atto di fondazione.[^4]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--211.121.3--2}

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--211.121.3--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

[^1]: RS  **210** . Ora:visto l’art. 83*b* cpv. 2.
[^2]: Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS  **221.302.3** ).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS  **221.302.3** ).
[^4]: Introdotto dal n. II 1 dell'all. all'O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS  **221.411** ).